Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro
                            Legge  di  applicazione  della   legge  federale  sui   giochi in  denaro  (LALGD)  del  15  marzo  2023   (stato   1°  gennaio  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la  legge  federale  sui    giochi  in  denaro  del  29  settembre  2017  (LGD)  e   l’ordinanza  sui  giochi  in    denaro   del   7 novembre  2018  (OGD);  visto  il   messaggio  del  Consiglio  di    Stato  n.    7931  del  18  novembre  2020;  visto  il   rapporto  della  Commissione  Costituzione   e   leggi  n.    7931  del  28   febbraio  2023;  dopo  discussione,  decreta:  Capitolo   primo  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  legge  federale  sui  giochi   in    denaro  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  settembre   2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  2  Lo  scopo  della  presente  legge   è segnatamente  quello   di    disciplinare:  a)  lo    svolgimento  e   la    sorveglianza  dei  giochi  in    denaro;  b)  cantonali  di prevenzione  e   di    protezione  dal  gioco  eccessivo;  c)  dei  fondi   derivanti  dai  giochi  in denaro;  d)  delle  case  da  gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  e   regolamento   d’applicazione  Art.  3  Il   Consiglio  di    Stato  definisce  i  dipartimenti  competenti  per  l’applicazione   della  presente  legge  e   adotta  le    norme  necessarie   a   questo  scopo.  Capitolo  secondo  Giochi  in denaro  di  grande   estensione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giochi  di  grande   estensione  Art.  4  Sul  territorio    cantonale  è   vietata  la  messa    in  funzione    di  giochi  di  destrezza  di  grande  estensione.  Capitolo  terzo  Giochi  in  denaro  di piccola  estensione  Sezione  1  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  5  Le  definizioni  contenute  nella    LGD  sono  applicabili  se  il  diritto  cantonale    non  prevede  disposizioni  diverse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  d’autorizzazione  Art.  6  Per  lo    svolgimento  di    giochi   di    piccola  estensione  è necessaria  l'autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giochi  di  piccola  estensione  Art.  7  1  Sul  territorio    cantonale  è   permesso  lo  svolgimento  di  giochi    di  piccola    estensione,  a  condizione  che  vengano  rispettate  le    direttive  federali  e   cantonali  in    materia  di    giochi  in    denaro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   scommesse  sportive  locali  sono  permesse  unicamente  in occasione  di eventi  che   presentano  un  particolare  interesse  culturale  o   per  la collettività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  minori  di    18  anni  non   è   permesso  partecipare   a piccoli  tornei  di    poker.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'organizzatore    è   responsabile  del  corretto  svolgimento  dei  giochi  e   del  rispetto  del  divieto  per    i  minori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Rimangono   in    ogni  caso  escluse  le    classiche  competizioni   sportive   a   livello  regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presentazione  di  un   rapporto  e   dei  conti  Art.  8  1  Dopo  lo    svolgimento  di    giochi   di    piccola   estensione   deve  essere   allestito  un  dettagliato  rendiconto  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  d’applicazione  determina  in particolare   i  termini,   la    documentazione,  le    modalità  di  presentazione  dei  rendiconti  nonché  le    conseguenze   in    caso  di    mancata  presentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinazione  intercantonale  Art.  9  1  Il  Consiglio    di  Stato    può  concludere  con    i   governi  degli  altri  Cantoni  una  o  più  convenzioni  allo  scopo    di  coordinare  le  rispettive  autorizzazioni  per  giochi  in  denaro  di  grande  estensione,  le    quali  devono  essere  ratificate  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  è   autorizzato  a   ratificare  tramite  decreto  esecutivo  modifiche  di  valore  non  sostanziali  delle  convenzioni  sottoscritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   convenzioni   possono  prevedere  che  le autorizzazioni  per  giochi  in    denaro  di    grande  estensione  siano  accordate  anche    ad  un  solo  ente    al  quale  i   Cantoni  firmatari  affidano  in  esclusiva  l’organizzazione,  nonché  l’obbligo  di    ripartire  fra  i  Cantoni  convenzionati  tutti  i  benefici   secondo   una  chiave  di    riparto  prestabilita.  Sezione  2  Disposizioni  aggiuntive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piccole  lotterie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  definizione  Art.  10  Le  piccole  lotterie  comprendono    le  tombole,  le  lotterie    in  senso  stretto,  le  pesche  di  beneficienza,  la    ruota   della  fortuna  e   altri   giochi   analoghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  condizioni  Art.  11  L’autorizzazione    è    rilasciata,  su  istanza  presentata  in  tempo  utile  e    tramite  modulo  ufficiale,  alle  seguenti  condizioni:  a)   autorizzate   unicamente  le  piccole   lotterie  che  adempiono  le  condizioni  dell’art.   33   e   34  e   della   relativa   ordinanza;  b)   dei  premi   deve  essere  almeno  uguale  al    50%  dell’importo  dei  biglietti  emessi;  c)  affidare  tutta  l’organizzazione  a   persone  fisiche  o  giuridiche  che  stabiliscono  esse  la    somma  spettante   alla  società   organizzatrice;  d)  o   lo svolgimento   di piccole  lotterie  è   affidata   a terzi,   questi  ultimi   devono  scopi  d’utilità   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  condizioni  supplementari  per  le    lotterie  in senso  stretto  Art.  12  1  Per   le lotterie  in    senso  stretto   è   inoltre   necessario  che:  a)  piano  della  lotteria  e   sui  biglietti  sia   indicato  il   numero  dei  biglietti   emessi,  il   numero  ed  il  complessivo  dei  premi,  la data  dell’estrazione,  le    modalità  di pubblicazione  e il termine  per   il ritiro   dei   premi,  il   quale  non  sarà  mai  inferiore  ad  un  anno;  b)  stessi  sia   indicata  la    data  della  risoluzione   del  dipartimento   o   del  Consiglio  di  autorizzante  la lotteria;  c)   sia  aperta  al pubblico,   comunicata  almeno  cinque   giorni  prima  all’autorità  cantonale  vigilanza  e   d’esecuzione  e resa  pubblica  secondo  le    modalità   stabilite,  ma  almeno  tramite  un  internet  che  resta  accessibile  per  almeno  un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  momento   dell’estrazione  della   lotteria  è   necessaria  la    presenza  di    un   agente  di    polizia  quando  non  è   data  la    contemporanea  presenza  di    almeno   buona  parte  dei  suoi  partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lotterie  di intrattenimento  Art.  13  Non  necessitano  dell’autorizzazione    le  lotterie  di  piccola  estensione  organizzate  in  occasione  di    intrattenimenti  ricreativi  non  aperti  al    pubblico  e con   premi   esclusivamente   in natura,  ai  sensi  dell’art.  41  cpv.   2   della  LGD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  di  documentazione  Art.  14  Il   Consiglio   di Stato  definisce  i  documenti  che  il   richiedente  deve  presentare  per  provare  la  sostenibilità  economica,  la buona  reputazione,  la    gestione  indipendente  e l’attività  irreprensibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto  dell’autorizzazione  Art.  15  1  L’autorizzazione  è   rifiutata  a chi:  a)    due    anni  precedenti  alla  richiesta  contravviene    in  maniera  ripetuta  alle  disposizioni  in  di    giochi   in denaro;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   gode   di buona  reputazione;  c)   garantisce   una  gestione  trasparente  e   irreprensibile  degli   affari   e   del  gioco;  d)   offre   sufficienti  garanzie   per  la    regolare  esecuzione  dei  giochi;  e)    garantisce    che  le  spese  d’esercizio,  segnatamente  le  spese  di  pubblicità    e   gli  stipendi,  proporzionate   ai mezzi  destinati  a   scopi  d’utilità   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  dell’utile  Art.  16  Le  spese  per  lo svolgimento  dei  giochi   devono  essere  proporzionate  ai mezzi  destinati  a  scopi  d’utilità  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tombole
                            a)  definizione  Art.  17  La  tombola   è quel  gioco   organizzato  in    occasione  di    intrattenimenti  ricreativi  e   nel  quale  tanto  la  distribuzione  delle  cartelle    quanto  l’estrazione  dei  numeri  si  svolgono  in  occasione  dell’evento  stesso.  I  premi  consistono  esclusivamente   in premi  in  natura  e la  somma  massima  di  tutte  le poste   è   modesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  durata  e   validità  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  principio  l’autorizzazione   è valida   per  l’organizzazione  di    una   sola  tombola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può   essere  rilasciata  un’autorizzazione  per   la    durata   di    3 mesi  in    cui  possono   essere  organizzate  massimo  26   tombole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  disciplina  i  particolari,  segnatamente   in    ambito  di    presentazione  dei  rapporti  e  dei  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  autorizzazione  Art.  19  In  deroga  a   quanto  stabilito  dall’art.   13  cpv.  1   necessitano  dell’autorizzazione  cantonale  le  tombole    la  cui  organizzazione  è    affidata  a    terzi,  in  particolare  a  persone  che    organizzano  o  gestiscono  giochi  in denaro  a   scopo  di lucro  o professionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  cartelle   fornite  dallo  Stato  Art.  20  1  Le  cartelle  per   il   gioco  della   tombola  sono  fornite   dallo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato   disciplina  i  particolari,   segnatamente   il   prezzo  massimo  di    una  singola   cartella  e  l’eventuale  procedura  di    restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piccoli  tornei  di  poker  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  requisiti   degli   articoli  32,  33,  36,  37,  39  e   40  LGD   e   dell’articolo   39   OGD   si    applicano  ai  piccoli  tornei  di poker  organizzati  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organizzatore  mette    a   disposizione  dei  giocatori,  in  modo  chiaramente  visibile,    le  informazioni  necessarie  alla  partecipazione  al    gioco  come  pure  le    informazioni  relative  alla  prevenzione  del   gioco  patologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Può   essere   rilasciata  un’autorizzazione  per  la durata  di    6   mesi  in    cui  possono  essere  organizzati  al  massimo  6 tornei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   richiesta  deve   specificare:  b)  della  posta   di    partenza;  c)  e   gli  orari  dei  tornei   e   il   numero   di    tornei  per  giorno;  d)  della  tassa  di iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scommesse  sportive   locali  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  requisiti   degli   articoli  32,  33,  35,  37,  39  e   40  LGD   e   dell’articolo   38   OGD   si    applicano  alle  scommesse  sportive  locali  che  possono  essere  organizzate  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è rilasciata  applicando  per  analogia   le disposizioni  relative  alle  piccole  lotterie.  Capitolo  quarto  Autorità  di  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  23  1  L’autorità  cantonale  di    vigilanza   e d’esecuzione  verifica  se  i  giochi  di piccola  estensione  siano  soggetti  all’obbligo    di  autorizzazione,  rilascia    le  necessarie  autorizzazioni  e  sorveglia    lo  svolgimento  di giochi  di piccola  estensione  soggetti  ad  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può    assegnare    incarichi  alla    polizia  per    l’esercizio  dei  propri  compiti  di  vigilanza  e  d’esecuzione,  se sussiste  il   pericolo  concreto  che  possano  essere   commessi  reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorità    cantonale    di  vigilanza  e  d'esecuzione  informa  in  maniera  adeguata  in  merito  alle  condizioni  di  autorizzazione  da  soddisfare  e    alla  documentazione  da    inoltrare  nel  quadro  della  procedura  di    autorizzazione.  Capitolo   quinto  Misure   di  prevenzione   e di  protezione  dal  gioco  eccessivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  gioco  patologico  Art.  24  1  Il  Fondo  gioco  patologico  concede  contributi  allo  scopo  di    finanziare  o   sostenere  attività  o  progetti  nell’ambito  della  prevenzione  e della   lotta  alla   dipendenza  dal  gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tipo   e   l’ammontare  dei  contributi  e l’autorità  competente  a deciderne  lo stanziamento  sono  definiti  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prevenzione,  lotta   alla  dipendenza  e revoca   dell’esclusione   dal  gioco  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  designa    il  servizio  specializzato  per  la  prevenzione  e   la  lotta  alla  dipendenza  da  gioco   e   il   servizio  specializzato   per  la revoca  dell’esclusione  dal  gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  attua  misure  di    prevenzione  contro  il gioco   eccessivo,   offre  adeguate  possibilità  di    consulenza  e  di  cura  alle   persone  a rischio  di  dipendenza  o   dipendenti  dal  gioco  e   alle   persone  loro  vicine  e  collabora  all’organizzazione  dei  corsi  di cui  all’art.  4   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    tale  scopo    può    collaborare  con  altri  Cantoni  e   stipulare  contratti    con  offerenti  pubblici  nonché  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  adempiere  i  propri  compiti  legali,  il  servizio  specializzato  per  la  prevenzione    e  la  lotta  alla  dipendenza  dal   gioco  può   trattare   dati  personali,  inclusi   dati  personali   degni   di particolare  protezione  relativi  alla   salute,  a   misure  d'aiuto  sociale,   a perseguimenti  e   a e sanzioni  amministrativi  o penali.  Capitolo  sesto  Utilizzazione   dei  fondi  derivanti  dai  giochi  di  grande  estensione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondi  Swisslos  e   Sport-toto  Art.  26  1  Il  Fondo  Swisslos  concede  contributi  allo  scopo  di  finanziare  o  sostenere  opere    di  pubblica  utilità  e   d’interesse  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Fondo  Sport-toto  è destinato   al    promovimento  dello  sport   nell’ambito  delle  federazioni  sportive   a  favore  della    popolazione    in  genere,  e   dei  giovani  in  particolare,  nonché    dell’attività    degli  enti  che  operano  a   questo  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   tipo   e   l’ammontare  dei  contributi  e l’autorità  competente  a deciderne  lo stanziamento  sono  definiti  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  singoli  contributi   stanziati   attraverso  i  fondi   Swisslos  e   Sport-toto  che  superano   il mezzo  milione  di  franchi  devono    essere    approvati  dal  Gran    Consiglio.    Rimangono  di  regola  di  competenza  del  Consiglio  di  Stato  i   contributi  assegnati  per  la  costruzione  di  nuovi  impianti  sportivi  e    per  la  ristrutturazione  e   miglioramento   di impianti   sportivi  esistenti.  Capitolo  settimo  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  cantonale  sulle  case  da   gioco  di  tipo   B  Art.  27  1  Il  Cantone  preleva  una  tassa  sulle    case  da  gioco  titolari    di  una  concessione  B  conformemente  a quanto  previsto  dalla   LGD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tassa  cantonale   corrisponde  all’aliquota  massima  ammissibile  secondo  la    LGD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  per  autorizzazioni  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  preleva  una  tassa  per  ogni  autorizzazione  rilasciata   e ogni  corso  offerto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare   della  tassa  è stabilita   dal   Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposizione  del  prodotto   dei  giochi  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sul  ricavo  lordo  dei   giochi  in denaro  autorizzati  in    virtù  di    questa   legge   è   prelevata  una  tassa  del   10%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  giochi  di  piccola  estensione  che  non    superano    un  incasso  di  3000  franchi  sono  esentati  dal  pagamento  della  tassa  sul  ricavo  lordo.  Capitolo  ottavo  Sanzioni   e   procedura  di  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  30  L’autorizzazione    può  essere  revocata  a    colui  che    viola    le  disposizioni  della  presente  legge  in    maniera  ripetuta  o   grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  31  1  Le  violazioni    della  presente  legge  e    del  regolamento  sono  punite  dal  dipartimento  competente  conformemente   alle   norme  della  legge  di    procedura  per  le    contravvenzioni   del  20   aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  con  una  multa  sino   a 50'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in  cui  l’organizzazione  del  gioco  in  denaro  sia  affidata    ad  un    organizzatore  terzo,  è  quest’ultimo  ad  essere  punito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi  gestisce   apparecchi   da  gioco  in    qualità  di    locatario  o   per  altro  titolo   è   solidalmente  responsabile  per  il   pagamento  della   multa   con  il   proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  di    violazione   dell'art.  4   gli apparecchi  da  gioco  sono   sequestrati   e   confiscati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  32  1  Contro  le decisioni  prese  dal  dipartimento  in  applicazione  della  presente   legge  è   dato  ricorso  al  Consiglio  di    secondo  le  norme  della  legge  sulla  procedura    amministrativa  del  24  settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C  ontro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  Capitolo   nono  Norme  varie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di notifica  da   parte  delle   autorità  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  autorità  amministrative    cantonali  e    comunali,  nonché    le  autorità  giudiziarie    e    di  polizia,  anche    se  vincolate    dal    segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,  su  richiesta  scritta    e  motivata  del  dipartimento,  quelle  informazioni   che  nel  caso  concreto  risultano  utili  e   necessarie  per  l’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  segnalano  inoltre  d’ufficio  tutti  i  casi   constatati  nella  loro  attività,   che  possono   dare  adito  ad  un  intervento  da  parte  del  dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità   giudiziarie  del  Cantone  comunicano   al dipartimento  le    sentenze  e i decreti  cresciuti  in  giudicato  riguardanti  i  comportamenti  illegali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  34  La  legge  sulle  lotterie  e   giochi  d’azzardo  del  4   novembre   1931  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente  legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore.  1  Pubblicata  nel   BU  2023  ,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  1° gennaio  2024   -  BU  2023,  245.