Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro
                            Regolamento  della  legge  di  applicazione  della  legge  federale sui giochi  in denaro  (RLALGD)  del  20  dicembre  2023  (stato  1°  gennaio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge  di    applicazione  della   legge  federale  sui  giochi  in    denaro  del  15   marzo  2023  (LALGD),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  1  1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,     Polizia     cantonale,  Servizi  generali,  Servizio  autorizzazioni,  commercio   e   giochi  (di seguito  Servizio),   è   l’autorità  competente   per  l’applicazione  della  legge  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e   dello   sport,  per  il   tramite  dell’Ufficio  fondi  Swisslos  (di  seguito   Ufficio   fondi),  è   competente  per  decidere  sullo   stanziamento  di contributi  sino  a   100'000  franchi.  Capitolo   secondo  Giochi  in denaro  di  piccola  estensione  Sezione  1  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza    per  il   rilascio  dell’autorizzazione  deve  essere  presentata  almeno  30  giorni  prima  del   giorno   in    cui  si    svolge  il gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  di    autorizzazione  deve  essere  inoltrata  dall’ente   organizzatore   e sottoscritta  dalle   persone  che  per  statuto  possono  validamente  impegnare  l’ente   stesso   nei  confronti  dei  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’organizzazione  del  gioco  in    denaro  è   affidata   a   terzi,   l’istanza  di autorizzazione  deve  essere  debitamente  sottoscritta  anche  dall’ente  terzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’istanza  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  devono  essere   allegati:  a)  dell’ente  organizzatore;  b)  dei   premi;  c)  totale  dei  premi;  d)  sul   valore  dei  premi,  se  l’importo  dei  biglietti   supera  3'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’organizzazione  del  gioco  è  affidata  a    società  terze  andranno  inoltre  presentati    i  seguenti  documenti:  a)  del  casellario  giudiziale  di    almeno   uno   dei   membri  con  diritto  di    firma;  b)  dell’Ufficio  di    esecuzione  e fallimenti;  c)  del  registro  di commercio  per   le    società;  per  l’organizzazione  del  gioco;  e)  di  garanzia    di  regolare    esecuzione  del    gioco  e   di  versamento  dell’utile  netto  a  dell’ente  per  cui   viene  organizzato   il gioco;  f)  dell’ente  a cui  è affidata  l’organizzazione  del  gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presentazione  di  un   rapporto  e   dei  conti  Art.  4  1  Il  titolare  dell’autorizzazione  o  l’organizzatore    terzo  devono    presentare    il    rapporto  relativo  all’andamento  del  gioco  e   i  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  rapporto   devono   essere   allegate  tutte   le    pezze  giustificative  relative   alle  spese  esposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’organizzazione  del  gioco  è  affidata    a  società  terze  deve  inoltre    essere  presentato  un  documento  che  permetta   di    attestare  l’effettivo  riversamento  dell’utile  al    titolare   dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Servizio  può  richiedere   la    presentazione   di ogni  ulteriore  documento  ritenuto  utile  per  valutare   il  corretto  svolgimento  dei  giochi  e   il rispetto  della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  dell’utile  Art.  5  L’utile  destinato   a   scopi   di utilità  pubblica  non  può  essere   inferiore   al  10   per  cento   dei  costi  d’organizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sorveglianza
                            Art.  6  Gli  agenti  di polizia  cantonale  e comunale  autorizzati   esercitano,   d’intesa  con  il Servizio,  la  sorveglianza  sulla   regolare  tenuta  dei  giochi  di    piccola   estensione.  Sezione  2  Lotterie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Natura  e   valore  dei   premi  Art.  7  1  I  premi  posti  palio    non  possono  consistere    in  denaro.    Il    Consiglio  di  Stato    può  prevedere  eccezioni  per   importanti  lotterie  a livello  nazionale  o intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  considerati  premi  in  denaro  le  monete  fuori  corso,  segnatamente  ducati,  marenghi  e   i  buoni  acquisto  merce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
                            Art.  8  Quando  l’importo  dei  biglietti    supera  i  3'000  franchi,  la  lista  dei  numeri  vincenti  deve  essere  pubblicata  dagli   organizzatori  nel  Foglio  ufficiale   insieme  col  termine,   spirato  il   quale  i premi  non  ritirati  sono   devoluti   allo  scopo  della  lotteria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Estrazione
                            Art.  9  L’agente  o l’assistente  di    polizia  che  ha  presenziato  all’estrazione  deve  far   pervenire  al  Servizio  competente    entro  30  giorni    un  processo    verbale  dal  quale    dovrà  risultare  come  si  sono  svolte  le    operazioni.  Sezione  3  Piccoli   tornei  di  poker
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  e   conti  Art.  10  1  Se  l’organizzatore    ottiene  un’autorizzazione    per  la  durata  di  sei    mesi  in  cui  possono  essere  organizzati  fino  a sei  tornei   deve  presentare  un  rapporto  e   un   rendiconto  finanziario  per  ogni  singolo  evento  organizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rapporto    e    il  rendiconto    finanziario  possono  essere  presentati  congiuntamente  allo  scadere  dell’autorizzazione,  entro  il    termine  previsto  dalla    legge  federale  sui  giochi  in  denaro  del  29  settembre  2017.  Sezione  4  Tombole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  11  1  Le  cartelle  sono  fornite  direttamente  dal  Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  tombole  non  possono  essere  messe  in    vendita   cartelle  di prezzo  superiore   a   un   franco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cartelle  invendute  Art.  12  Per  le  cartelle  invendute  e  non  più  utilizzabili    si  può  chiedere    al  dipartimento  la  retrocessione  proporzionale  della  tassa,  consegnando  i  blocchetti  interi,  unicamente  tra   il   15   e   il 30  giugno  e   tra  il 15  e   il   30  settembre  di    ogni   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acquisto  cartelle  Art.  13  1  Nessun  giocatore  può  essere  obbligato  ad  acquistare  più  di    una   cartella  per  giro.  Ogni  singola  cartella  partecipa  alla  vincita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  subordinare  la consegna  del  premio,  in caso  di    vincita,  all’acquisto   di più  cartelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Distruzione  cartelle  Art.  14  La  cartella  usata  deve    essere  distrutta  dal  giocatore  dopo  ogni    giro.  L’organizzatore  è  corresponsabile  dell’eventuale  mancata   distruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Premi
                            Art.  15  1  Se  più  concorrenti  conseguono  contemporaneamente  il premio,  l’organizzatore  è tenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   vietato  trasformare  il   premio  in denaro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
                            Art.  16  Se  la  tombola  debitamente  autorizzata  viene  annunciata  mediante  pubblicità,  nel-  l’annuncio,  di  qualsiasi    forma  esso  sia,  devono  figurare  in  modo  chiaro    il    nome  dell’ente  organizzatore  e   gli  eventuali   scopi  benefici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  e   conti  Art.  17  1  Se  l’organizzatore  ottiene   un’autorizzazione   per  la  durata  di  tre   mesi  deve  presentare  un  rapporto  e   un  rendiconto   finanziario  per  ogni  singolo  evento  organizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rapporto    e    il  rendiconto    finanziario  possono  essere  presentati  congiuntamente  allo  scadere  dell’autorizzazione,  entro  il    termine  previsto  dalla    legge  federale  sui  giochi  in  denaro  del  29  settembre  2017.  Sezione  5  Altri  giochi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  18  1  Per    gli  altri  giochi  in  denaro  non  possono  essere  messi  in  vendita  biglietti  o   raccolte  sottoscrizioni  di    valore  superiore  a   un  franco  e   la    loro   durata  non  può  superare  30   giorni  consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  debitamente  motivata  il  Servizio    può    concedere  eccezioni  a    quanto  previsto  dal  capoverso  1.  Capitolo   terzo  Emolumenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  19  1  Il  Servizio  percepisce   una  tassa  da  20  a 500  franchi   per  il   rilascio  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  decisione  di    rifiuto   o   di    revoca  di autorizzazione  è   percepita  una   tassa  unica  di 100  franchi.  Capitolo  quarto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  20  Il   regolamento   della  legge  di    applicazione   della   legge  federale  sul   commercio  ambulante  e  della  legge   federale   sul   gioco  d’azzardo  e sulle  case  da  gioco  del  25  marzo  2003   è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  21  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  il   1°  gennaio  2024.  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  407  .