Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante
                            Legge  di applicazione  della   legge  federale   sul   commercio  ambulante  del  15  marzo  2023   (stato   1°  gennaio  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  federale  sul  commercio  ambulante  del  23   marzo   2001  (di seguito  LFCAmb);  visto  il   messaggio  18  novembre  2020  n.    7931  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  28  febbraio  2023  n. 7931   della  Commissione   Costituzione  e leggi;  dopo  discussione,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente  legge  ha  lo    scopo  di    garantire  l’ordine,   la    sicurezza  e   la    salute  pubblica  e   di  proteggere  il   pubblico  da   pratiche  commerciali   scorrette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  2  Essa  si  applica    all’attività  dei  commercianti    ambulanti  che    offrono    merci  o    servizi  ai  consumatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Consiglio  di  Stato  Art.  3  Il   Consiglio  di Stato   è competente:  a)  l’autorizzazione  per  esercitare  il   commercio  ambulante   (art.  7   cpv.  1 LFCAmb);  b)   accordare  l’autorizzazione  ad  un’impresa   a consegnare   la tessera  di legittimazione  ai    propri  (art.  8   cpv.  1   LFCAmb);  c)  l’autorizzazione  ad  un’associazione  di  categoria  a    consegnare  la  tessera  di  ai propri   soci  (art.   8 cpv.  1   LFCAmb);  d)  le autorizzazioni   (art.  10  LFCAmb);  e)  le tasse   determinate  dal  Consiglio  federale  (art.  12  LFCAmb);  f)   applicare   le    norme   in materia  di dati   personali  (art.  13   LFCAmb);  g)  le  contravvenzioni  alla  LFCAmb,  alla  presente  legge    e  alle  disposizioni  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Municipi  Art.  4  1  I  Municipi  collaborano  con  il  dipartimento   competente  per  l’applicazione  delle  normative  sul  commercio  ambulante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  segnalano  all’autorità    cantonale  le  irregolarità  e   le  violazioni  alla  legislazione  in  materia  di  commercio  ambulante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  associazioni  di  categoria  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  dipartimento   competente  può  delegare,   alle  associazioni  di    categoria  che  dispongono  dell’autorizzazione  prevista    dall’art.  8   cpv.  1   LFCAmb,  compiti  di  sorveglianza  e  di  segnalazione  delle  irregolarità  rilevate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   di    delega  stabilisce  la    procedura   e   fissa   le condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disciplinamento  comunale  di  fiere  e mercati  Art.  6  1  I  Municipi  possono  disciplinare  il   rilascio    dell’autorizzazione  all’uso  del  proprio  suolo  pubblico  in    occasione  di    fiere  o mercati   sulla   base  di puntuali  criteri  di assegnazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  prelevare  una  tassa  d’occupazione  d’area  pubblica  secondo   le norme  del  regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  7  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente  legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  1° gennaio  2024   -  BU  2023,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicata  nel   BU  2023  ,  251.