Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA
                            1  Regolamento  cantonale   di  applicazione  concernente  la legge federale   sull’imposta  preventiva,   il   computo  di  imposte  alla   fonte  estere e  la trattenuta  supplementare   d’imposta USA  (RLIP)  1  del  18  ottobre  1994  (stato   1° gennaio  2024)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge  federale  sull’imposta  preventiva  del  13   ottobre  1965  (LIP)  e   l’ordinanza  sull’imposta  preventiva  del  19  dicembre  1966  (OIPrev);  vista  l’ordinanza  del  Consiglio  federale  sul  computo   di imposte  alla  fonte  estere  del  22  agosto   1967  (di  seguito   OCIFE);  vista  l’ordinanza  concernente  la  convenzione  svizzero-americana    di  doppia  imposizione  del  15  giugno  1998  (di  seguito  O-USA),  2  decreta:  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  organi  cantonali  competenti   in    materia  di    imposta   preventiva,   di    computo  di imposte  alla  fonte  estere  e di    trattenuta  supplementare   d’imposta   USA  sono:  4  a)  delle  contribuzioni;  b)  circondariali  di  tassazione  delle  persone  fisiche  sono  designati  quali  uffici  cantonali  preventiva,  per  il  computo    di  imposte  alla  fonte  estere  e  della  trattenuta  d’imposta   USA  relativa   alle  persone  fisiche   (art.  35  cpv.  3   LIP;   art.  15  OCIFE).  di    tassazione  delle  persone  giuridiche   è   designato  quale  Ufficio   cantonale  competente  il   computo  di imposte  alla  fonte  estere  relativo   alle  persone   giuridiche  (art.  15   OCIFE).    uffici  sono  pure  competenti  per  infliggere    le  multe  a  seguito  d’inosservanza    di  d’ordine  (art.  67  cpv.  3   LIP);  5  c)  di    diritto  tributario   del  Tribunale   di Appello,  quale  commissione   di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organizzazione  e  la  gestione  delle  autorità  cantonali  incaricate  di  applicare  la  legge  federale  sull’imposta  preventiva  sono  disciplinate  dalle  relative  disposizioni  della   legge  tributaria  cantonale  (art.  35  cpv.  1   e   art.   55   LIP).  Art.  2  La  Divisione  delle  contribuzioni:  a)   per  l’allestimento  dei  rendiconti  fra  il Cantone,  la  Confederazione  ed  i Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  cpv.  1 LIP;   art.  15  OCIFE);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  b)   a   promuovere  l’azione   di diritto  amministrativo  contro  una  riduzione  provvisionale  dall’Amministrazione  federale  delle   contribuzioni   (art.   58   cpv.  4   LIP);  c)  sull’applicazione   uniforme  delle  prescrizioni  federali  ed  esercita  la    sorveglianza  sugli  uffici  compete  il rimborso  dell’imposta  preventiva  (art.  67   cpv.  1 OIPrev).  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedure  elettroniche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  35a   LIP)  Art.  3  8  Per  le    procedure  elettroniche  si    applica   per  analogia  il diritto  cantonale  che  disciplina   le  imposte  ordinarie.  Art.  4  1  Le  istanze  di  rimborso  e  di  computo  sono    da  presentare  ai  competenti  uffici    di  tassazione  unitamente   alla   dichiarazione  d’imposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Titolo  modificato  dal  R   29.11.2023;  in    vigore  dal   1.1.2024  -  BU  2023,   327;   precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                329.
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in vigore   dal  30.1.2004  -  BU  2004,   43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Frase  modificata  dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    10.11.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dal  R    10.11.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Lett.   modificata  dal  R    10.11.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  reintrodotto  dal  R   29.11.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2023,   327;   precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                43.
2
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  10  Art.  5  ...  11  Art.  6  L’imposta  preventiva,     il   computo     di  imposte     alla  fonte  estere  e  la  trattenuta  supplementare  d’imposta  USA  possono  essere  computati  sulle  seguenti   imposte  (art.  31   cpv.  2 LIP;  art.  19   cpv.   1   OCIFE;  art.   18   O-USA):  12  a)  prioritaria  su tutte  le    imposte  cantonali   previste  dalla  legge  tributaria  cantonale;  b)  sussidiaria  su  tutte  le imposte  comunali  previste   dalla  legge  tributaria  cantonale;  c)  ancora   più  sussidiaria,  sull’imposta  federale  diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  importi    di  computo  di  imposte  alla  fonte  estere  che    non  sono  a  carico  della  Confederazione  sono  di    regola  sopportati  per   il  50%  dal   Cantone  e   per  il 50%  dai  Comuni  interessati  (art.  20  cpv.  2   OCIFE).  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  limitazione  dell’ammontare    massimo,  la  ripartizione  avviene  tuttavia  tenuto    conto  del  moltiplicatore  comunale.  Art.  8  Sono  abrogati:  a)  cantonale  di  applicazione  alla  legge  federale  sull’imposta  preventiva  del  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1965  (del  7   maggio  1985);  b)  cantonale  di  applicazione    del  decreto  22  agosto    1967  del  Consiglio  federale  il   computo   globale  d’imposta   (del  3   dicembre  1976);  c)  cantonale  di applicazione   al    decreto   del  Consiglio   federale  2   novembre   1951  in  di    trattenuta   supplementare  USA  (del  3   dicembre  1976).  Art.  9  Il   presente  regolamento,  ottenuta   la ratifica  da  parte  della  Confederazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ,   è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale    delle    leggi  e   degli  atti  esecutivi  del    Cantone    Ticino,  ed  entra  in  vigore  il   1°  gennaio  1995.  Pubblicato  nel   BU  1995  ,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   abrogato   dal  R    22.10.2002;  in    vigore  dal  1.1.2003  -  BU  2002,   418.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  abrogato   dal   R    22.10.2002;  in    vigore   dal  1.1.2003  -  BU  2002,   418.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  abrogato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore   dal  30.1.2004   -  BU  2004,   43.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Frase  modificata  dal   R    10.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Lett.  introdotta   dal   R    2.12.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2020,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    10.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  329.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Approvazione  federale:  28  dicembre  1994.