Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2024
                            Decreto   esecutivo  concernente  l’imposizione  delle  persone   fisiche  valido per  il periodo fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024  del  15  novembre  2023  (stato  1°  gennaio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   tributaria   del  21  giugno  1994  (LT),  in particolare  l'articolo  322;  visto  l’articolo  39  LT   concernente  la compensazione  degli  effetti  della  progressione  a   freddo,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reddito  da  sostanza  immobiliare;  valore  locativo  (art.  20  LT)  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  locativo  corrisponde  al    valore   di    mercato   della   pigione  per  immobili   dello  stesso  genere  nella  medesima  posizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   valore  locativo   delle  abitazioni   primarie  corrisponde  mediamente  al    60-70%   del  valore  di    mercato  della  pigione;   in mancanza  di    altri   elementi  utili  al    suo  calcolo,  esso   corrisponde,  di regola,  al 90%  del  valore  di reddito  determinato  dall'Ufficio  di stima   nella   decisione  di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deduzione  delle  spese   professionali  per  attività  lucrativa  dipendente  (art.  25  LT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contribuente  con  attività  lucrativa  dipendente  può  dedurre    le  spese  necessarie  al  conseguimento  del  proprio  reddito  che  sono  in    rapporto  di causalità  diretta  con   quest'ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   è   ammessa   la    deduzione   delle  spese  prese  a   carico  dal  datore  di    lavoro   o da  terzi,  delle  spese  private  causate    dalla    posizione  professionale  del  contribuente  nonché    di  quelle  per  il    suo  mantenimento  e   quello   della  sua  famiglia  (art.  33  lett.   a   LT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  ambedue  i  coniugi  svolgono  un'attività  lucrativa  dipendente  le  deduzioni  sono  ammesse  per  ciascuno  di    essi;  quando  un  coniuge   aiuta  l'altro  nella  professione,  nel  commercio  o nell'impresa,  le  deduzioni  sono  ammesse  se  esiste  un  rapporto  di    servizio  che  prevede  conteggi   con  le    assicurazioni  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  spese  di  trasporto  Art.  3  1  Sono  considerate  spese  di  trasporto    quelle    causate  al  contribuente    per  trasferirsi  dal  luogo  di    domicilio  a   quello  in    cui  lavora.  Le  relative  deduzioni  sono  stabilite  come  segue:  a)  l'uso   di    mezzi  di    trasporto  pubblici:   la spesa  effettiva;  b)  l'uso  della  bicicletta,  di    un  ciclomotore  o di    una  motocicletta  con  targa  di    controllo  su  fondo  fino  a   700  franchi  l'anno,  ma  al    massimo  il   costo  del  mezzo  di    trasporto   pubblico;  c)  l'uso   di    una   motocicletta  con  targa  di controllo  su  fondo  bianco  o di    un'automobile  privata:  spese  del  mezzo  pubblico   disponibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccezionalmente,  se  nessun  mezzo    pubblico    è  a    disposizione  o    se  il   contribuente  non  può  servirsene  (es.  infermità,  distanza  notevole  dalla    più  vicina  fermata,  orario    sfavorevole  ecc.)    è  ammessa  una   deduzione  fino  a   40  cts.   il  km  per  le    motociclette  con  targa  di    controllo  su  fondo  bianco  e  60   cts.  per  le    automobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   deduzione  per   il   tragitto  di    andata  e   ritorno  a   mezzogiorno  non  può  in    ogni  caso  superare   quella  massima  ammessa   per  i  pasti  consumati  fuori  casa  (15  franchi   al    giorno  o   3'200  franchi   l'anno).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  spese   supplementari   per  doppia  economia  domestica  Art.  4  1  Sono  considerate  spese  supplementari  per  doppia  economia   domestica  quelle  causate  al  contribuente  quando    non  può  consumare  un  pasto  principale  al  proprio  domicilio;  la  relativa  deduzione  è  ammessa  se  il   luogo    di  lavoro  è   a   notevole  distanza  da  quello  di  domicilio  oppure  quando,  per  le  condizioni  imposte  dall'attività  professionale,    la  pausa  per  i  pasti  è    tale    da  non  permettere  al    contribuente  di    rientrare  a   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   deduzione  è stabilita  come  segue:  a)  rientra  ogni  giorno  al  domicilio,    per  ogni  pasto  principale  consumato  fuori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  franchi  il  giorno  o    3'200  franchi  l'anno  se  i  pasti  a    mezzogiorno  sono  consumati  fuori  casa;  b)   soggiorna  al    luogo   di    lavoro  durante  i  giorni   lavorativi   ma  rientra  regolarmente  proprio  domicilio   fiscale  il fine  settimana,   per  ogni  pasto  consumato   fuori  casa:  15   franchi,  a   dire  30  franchi   il giorno   o   6'400  franchi  l'anno  se le medesime  circostanze  sussistono  l'anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   costo  dei  pasti  è   ridotto  poiché  consumati  in  parte    o  totalmente  nella  mensa    del  datore    di  capoverso  2   sono  ammesse  solo  nella  misura  della  metà  (7.50  franchi    il  giorno  o  1'600    franchi  l'anno,  rispettivamente  22.50   franchi   il giorno   o   4'800  franchi  l'anno);  se  la riduzione  di    prezzo   è   tale  che  il   contribuente  non  ha  palesemente  più  alcuna  spesa  supplementare,  non  è ammessa  alcuna  deduzione  per  quel  pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  al  luogo    di  lavoro  il   contribuente  dispone    di  un  monolocale  o   di  un  appartamento    munito    di  cucina,  la  deduzione    per    i   pasti    o    il    pasto  ivi  consumati  non  viene  riconosciuta  in  quanto  il  contribuente  non  ha  alcuna  spesa  supplementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  spese  supplementari  di  alloggio  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerate   spese  supplementari  di alloggio  quelle  causate   dal  pernottamento  al  luogo  di    lavoro  quando   il  contribuente  vi   soggiorna   durante  i  giorni  lavorativi  ma   rientra   regolarmente  al  proprio  domicilio  fiscale   il   fine   settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   ammessa   la  deduzione  dell’effettivo  costo  fino  a   un  massimo  di  800  franchi  per  l'affitto  di  una  camera  e   dell’effettivo  costo  fino   a   un  massimo   di    1'000  franchi  per  l’affitto  di un  monolocale  o di    un  appartamento  munito    di  cucina  e,  a   titolo  di  spese  di  trasporto,  le  spese  per  il   rientro  regolare  al  domicilio  fiscale  oltre   a   quelle  stabilite  dall'articolo  3   per  il trasporto  dalla   propria   abitazione   al    luogo  di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  lavoro  a   turni  o   notturno  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contribuente  che  svolge    un  lavoro  a   turni  o   di  notte  può  dedurre    per  ogni  giorno  di  lavoro  a   turni  o   di  notte  di  almeno  8   ore  consecutive:  15  franchi   oppure  3'200  franchi  l'anno  se  il  lavoro  a    turni    o  di  notte  è    svolto  tutto  l'anno  e    se  la  spesa  è    effettivamente  sostenuta;    questa  deduzione  non  può    essere    cumulata  con  quelle    per    spese  supplementari  per  doppia  economia  domestica  previste  dall'articolo   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   totale  dei   giorni  di    lavoro  a turni  o   notturno  deve   essere  attestato  dal  datore  di    lavoro  nel  certificato  di  salario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    lavoro  a   orario  irregolare    è   equiparato    al  lavoro    a   turni,  se  i  due  pasti    principali    non  possono  essere  consumati  a   domicilio  all'ora  consueta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   altre   spese  professionali  Art.  7  1  Sono  considerate  altre  spese     professionali  quelle     necessarie     all'esercizio     della  professione  che  sono  sopportate  dal  contribuente  per  l'acquisto  di  attrezzi    e  strumenti    di  lavoro  (compresi  hardware  e software),  di    riviste  e   libri   specializzati,  per   l'uso  di    una  camera  privata  a   scopi  professionali,  per  abiti  di    lavoro,  per  l'usura  particolare   delle  scarpe   e   degli  abiti  di    lavoro,  per  lavori  pesanti  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   relativa  deduzione  è   ammessa  nella  misura  complessiva  di  2'500  franchi  l’anno  oppure  delle  spese  effettive;  in  quest’ultimo  caso  devono  essere  giustificate  la  totalità  delle  spese  e    la  loro  necessità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    deduzione  complessiva  del  capoverso  2  è  dimezzata  se  l'attività    lucrativa  dipendente  è  esercitata  per  meno  di 6   mesi  all'anno  o   con  un  grado  di occupazione  inferiore   al 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  attività  accessoria  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per     l'esercizio     di  un'attività     lucrativa  accessoria  occasionale  dipendente  e  in  sostituzione  delle  spese   professionali  ammesse  dagli  articoli  precedenti  è accordata   una  deduzione  complessiva  di    800  franchi  l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se,  in  luogo    della  deduzione  complessiva    del  capoverso  1,  il   contribuente  fa  valere  spese  più  elevate,  la    totalità  delle   spese  effettive   e   la    loro  necessità  professionale  devono   essere  giustificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deduzione  delle  spese   professionali  per  attività  lucrativa  indipendente  (art.   26  LT)  Art.  9  Le  spese  di  formazione  a    fini  professionali  che  non  sono  considerate  come  spese  aziendali  e  professionali    giustificate  possono,  se  ne  adempiono  le  condizioni,  rientrare  nelle  deduzioni  generali   ai sensi  dell’articolo  32  capoverso  1   lettera  n   LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  di formazione  a   fini  professionali  (art.  32  cpv.  1   lett.  n LT)  Art.  10  Per  spese  di  formazione  a   fini    professionali    si  intendono  le  spese  che  permettono  al  contribuente  di    mantenere  il   suo  posto  di    lavoro,  di    avanzare  professionalmente  o   che  sfociano  in  una  qualifica  professionale  che  permette  di  esercitare  una  nuova  attività    lucrativa  dipendente    o  indipendente  oppure   di    riprenderne  una  già  esercitata   precedentemente.  Le  spese  di    formazione   a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fini  professionali  includono    le  spese  di  formazione  e   di  formazione  continua,  nonché  le  spese  di  riqualificazione  riguardanti  l’attività   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deduzione  per  figli   agli   studi  (art.  34  LT)  Art.  11  1  Per   ogni  figlio  fino  al    28.mo  anno  di età,  al    cui  sostentamento  il   contribuente  provvede  e  che,   senza   beneficiare  di assegni  o   borse  di    studio,  frequenta  una  scuola   o   corsi  di    formazione,  oltre  al    periodo  dell'obbligo,   sono  riconosciute  le    seguenti  deduzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    franchi  se  il    figlio  frequenta  scuole    post-obbligatorie  o  corsi  di  perfezionamento  e il luogo  di domicilio  corrisponde   con  quello   di    sede  della   scuola  o   del  luogo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   franchi  se  il   figlio  frequenta  scuole  post-obbligatorie  o   corsi  di    perfezionamento  in Ticino  luogo   di    domicilio  (ove  egli  rientra   giornalmente)   e   quello   di    sede  della  scuola  o   del  luogo  formazione  non  corrispondono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   franchi  se  il   figlio  frequenta  scuole  post-obbligatorie  o   corsi  di    perfezionamento  in Ticino  luogo    di  domicilio  (ove  egli  non  rientra  giornalmente)  e   quello  di  sede  della    scuola  o   del  di    formazione   non  corrispondono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    franchi  se  il   figlio    frequenta    scuole    post-obbligatorie  o    corsi  di  perfezionamento  fuori  o   frequenta  studi     d'ordine  accademico  in  Ticino     o  fuori  Cantone  rientrando  a domicilio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  franchi  se  il   figlio   frequenta  studi  accademici  senza  rientrare   giornalmente  al domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tutti   i  casi,  deve  trattarsi  di  scuole,  studi  o   corsi   a tempo  pieno,  estesi  per  la durata  di almeno  due  semestri,  senza  retribuzione  né  indennità  agli   studenti  e   che   rilasciano  un   titolo   o preparano  ad  un  esame  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli    o    borse  di  studio  fino  a    1'000  franchi  l'anno  danno  diritto  all'intera    deduzione  del  capoverso  1;  per  importi    superiori  le  deduzioni  sono  computate    parzialmente,  ma  solo  fino    a  concorrenza  del  risparmio   di imposta  ottenibile   in    caso  di concessione   dell'intera  deduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  delle  aliquote  dell'imposta  alla   fonte  (art.  106,   107  e   111  LT)  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione   delle  contribuzioni  elabora  le    tabelle  delle  aliquote  per  le    imposte  alla  fonte  conformemente  agli  articoli  106,  107  e   111   LT  e   alle  ordinanze   e   direttive   federali  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l'imposta   cantonale  valgono  le seguenti  deduzioni   forfetarie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Contributi AVS / AI / IPG  5.3%  del salario lordo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Contributi AD  1.10%  del salario lordo fino a  fr. 148'200.- (massimo fr. 1'630.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Contributi AINP  1%  del salario lordo (massimo fr. 1'482.-)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Contributi alla previdenza  p  rofessionale  (2° pilastro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.50%  del salario lordo (massimo fr. 39'690.-)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Deduzione per premi  a  ssicurativi e interessi  sui capitali a risparmio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.50%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.25%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.50%  del salario lordo per le persone sole  (massimo fr. 5'400.-)  del salario lordo per i coniugi  (massimo fr. 10'700.-)  del salario lordo per i coniugi con 1 figlio  (  massimo fr. 10'700.-)  del salario lordo per i coniugi con 2 figli o  p  iù (massimo fr. 10'700.-)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Deduzione per spese  p  rofessionali (spese di  t  rasporto, per pasti fuori  d  omicilio e per le altre spese  n  ecessarie alla professione)  fr. 4'600.-  fr. 8'200.-  per i contribuenti con un solo reddito  per  i  contribuenti  coniugati  con  doppio  r  eddito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Deduzione per coniugi con  d  oppio reddito  fr. 7'900.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Deduzione per figli  fr. 11'300.-  per figlio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   moltiplicatore  medio  comunale  è   del  79%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persone  che  esercitano  la    prostituzione  Art.  13  1  Le  persone    che  esercitano  la  prostituzione  ai  sensi  della  legge  sull’esercizio  della  prostituzione  del  22  gennaio  2018    (LProst)    devono  versare  un’imposta  forfetaria    di  25  franchi    al  giorno  direttamente  al  gerente  del  locale    erotico.  Se  gli  elementi  imponibili    non  possono    essere  accertati  esattamente   per   mancanza  di    documenti  attendibili,  l’imposta  diventa  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    persone  attive  in  un  appartamento  dispensato  dall’obbligo  autorizzativo  conformemente  stessi  termini  previsti   per  il   gerente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    gerente  del  locale  erotico    ha  l’obbligo  di  trattenere    e    versare  detti  importi  all’autorità  fiscale,  conformemente  a    quanto  previsto    dalla    LProst    e    dalle  direttive    emanate  dalla  Divisione    delle  contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  di  atti  normativi  Art.  14  La  modifica  di atti  normativi   è   disciplinata  nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  in    vigore   il   1°  gennaio  2024.  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  303.