Regolamento della legge per le famiglie
                            Regolamento  della  legge  per   le    famiglie  (RLFam)  1  del  20  dicembre  2005  (stato   19   gennaio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sul  sostegno  alle  attività  delle  famiglie   e   di    protezione  dei  minorenni  del  15  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003  (Legge   per  le famiglie);  vista  la legge   sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  decreta:  TITOLO   I  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità  (DSS)  Art.  1  1  Il  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità   (di  seguito:   Dipartimento)   applica  la  legge  per  le    famiglie  e   il  suo  regolamento;  esso  si   avvale   della   Divisione  dell’azione  sociale  e delle   famiglie  (di  seguito:   Divisione)  e   dei  suoi  Uffici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  è   in particolare  competente  per:  3  a)  le    autorizzazioni  circa  l’accoglimento  di    minorenni  ai sensi  della  legislazione   federale;  b)  le    decisioni  di    riconoscimento  ai    sensi  dell’art.  26   della  legge;  c)  4  d)  le    raccomandazioni  relative  al compenso  di    cui  all’art.   294  CC;  e)  l’ammontare  della  retta  uniforme   di    cui   all’art.  89;  f)  le    direttive   regolamentano   l’ambito  dell’affidamento  di    minorenni   a terzi;  5  g)  le  direttive  sull’organizzazione  e   la  qualità    socioeducativa  dei  nidi  dell’infanzia,    dei  e dei  centri   extrascolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  dell’azione  sociale  e   delle  famiglie   (DASF)  Art.  2  La  Divisione  è   competente  per:  7  a)   i  compiti  che  le    sono  affidati  cantonale   della  politica   familiare  (art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   della   legge);  b)  l’apertura   e la    gestione  di    istituti  e   centri  ai sensi  della  legislazione   federale  (art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  della  legge,  art.  13  OAMin);  c)  le    direttive   cui   vengono  determinati  contenuto  e portata  della   carta   dei  servizi;  d)  i  contratti  di    prestazione;  8  e)   a   livello  strategico  le    risorse  e   prestazioni   previste  dalla  legge  (art.   1   lett.  c)  e art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   lett.  e)  della   legge);  f)  i  bisogni  esistenti,  determinare   l’offerta  e   fissare   l’ordine  di  priorità   degli  interventi  da  nell’ambito  delle  attività  di    sostegno  alle  famiglie  e nell’ambito  dei  provvedimenti  di  di    cui   agli   art.  3   cpv.  1,  cpv.  1  bis  e   25  cpv.   2   della  legge;  il   documento  è   trasmesso  discussione   al Gran  Consiglio  ogni  4   anni;  9  g)  l’accesso  all’informazione   di cui  all’art.  33  della  legge;  h)   ed  esaminare  le    nuove   attività  di    sostegno  alle   famiglie  e   i progetti  generali;  i)  i  sussidi  per   la    costruzione  di    cui   all’art.  3   cpv.  3 lett  f) della  legge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato  dal   R   17.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  - BU   2021,   334;  precedente  modifica:  BU   2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                413.
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Frase  modificata  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lett.  abrogata   dal  R    5.7.2017;  in  vigore  dal  1.7.2017   - BU  2017,  192;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                413.
                            5    Lett.   introdotta   dal  R    12.9.2018;  in    vigore  dal  1.10.2018  -  BU  2018,   347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   introdotta   dal  R    17.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Frase  modificata  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett.   modificata  dal  R    5.3.2008;  in vigore  dal  11.3.2008  -  BU  2008,  137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    17.11.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    5.3.2008;  in    vigore   dal   11.3.2008   -  BU  2008,   137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  ai    fini   del  sussidiamento   gli  enti  di    cui  agli  art.   26  e   39   della  legge;  k)   le    multe  previste  all’art.  26  OAMin  e deferire  al    Ministero  pubblico   i casi  di recidiva   se  che  la multa   non   sia   sufficiente;  l)  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  dell’aiuto  e   della   protezione  (UAP)  12  Art.  3  13  L’Ufficio  dell’aiuto  e   della  protezione:  a)  le    prestazioni  di    servizio   sociale  individuale  di    cui  all’art.  16   della  legge  e   in particolare  gli affidamenti  famigliari  ai sensi  della  legislazione  federale;  b)  ai sensi  degli  art.   12   e 23  OAMin;  c)  la    vigilanza  sulle   famiglie   affidatarie  e   diurne;  d)  i  provvedimenti   di  protezione   ai  sensi  degli  art.  15   e   segg.   della   legge,  riservate  le  dell’autorità  di    protezione   o   giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  del  sostegno  a enti  e   attività   per   le    famiglie  e i  giovani  (UFaG)  Art.  4  L’Ufficio  del  sostegno  a   enti  e attività  per   le    famiglie  e i  giovani:  a)   le    attività  sussidiate  in    base  alla  legge  tramite  i  contratti   di    prestazione;  b)   con   le    istanze   preposte  alla  stipulazione  dei  contratti  di    prestazione   nell’ambito   delle  di    sostegno  alle   famiglie   e   di    protezione   dei  minorenni   fondati   su  altre  leggi;  c)  il   sussidio  per  le    spese  d’esercizio  delle  attività  di    sostegno  alle  famiglie;  d)  il   sussidio  per   le    spese  dei  singoli   collocamenti  ai    sensi  dell’art.  32  della  legge   e   di    quelli  dalla  magistratura  dei  minorenni;  14  e)  l’importo   a   carico  dei  Comuni   ai    sensi  dell’art.  30  della  legge;  f)  il   sussidio  per  i  progetti  generali  di    cui  al capitolo   III    della  legge;  g)  la  vigilanza  sulle  strutture  di  sostegno    alle  famiglie  e  di  protezione    dei  minorenni  h)  la    necessaria  consulenza  ai    Comuni   e agli  enti  pubblici   e   privati  per  l’esecuzione   delle  di    sostegno  alle   famiglie   di cui  al    capitolo  I  della  legge;  i)  ai    nidi  dell’infanzia,  ai micro-nidi,  alle  famiglie  diurne  e   ai centri  che  organizzano  attività  i  contributi  alle  famiglie   di    cui  agli  art.  29a-29d,  39a-39c,   48a-48c;  15  l)  l’elenco  delle  formazioni  riconosciute    per  l’organizzazione    delle  attività  ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   cpv.  1   lett.   a)  e   c)    della   legge  ai    fini  dell’autorizzazione  e   del  sussidiamento.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  rette,  anticipi  e   incassi  (URAI)  17  Art.  5  L’Ufficio  rette,  anticipi  e   incassi:  18  a)   il   contributo  di    mantenimento  a   carico  dei  genitori;  b)  il compenso  alla  famiglia   affidataria  (art.  24  della  legge)   e,  nei  casi  particolari   stabiliti  regolamento,  i  contributi  delle   famiglie   ai centri  educativi;  c)  la copertura  dei  costi  di    collocamento   eccedenti  le    capacità  finanziarie  dei  genitori;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  d)  nei  confronti  dei  genitori  il   regresso  per   i  contributi  anticipati;  e)  lo    Stato  dinnanzi   alle  autorità   giudiziarie  nel  quadro  delle   azioni  di    regresso   basate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            294  CC;  f)  ai    genitori  gli accordi  relativi   al contributo   di mantenimento  a   loro  carico  quando  compenso  o   la retta   eccedono  le loro  capacità  finanziarie.  20  TITOLO  II  Osservatorio  cantonale   della   politica  familiare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  abrogata   dal  R    12.9.2018;  in vigore  dal  1.10.2018  -  BU  2018,   347;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                413.
                            12  Nota  marginale  modificata  dal  R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013   -  BU  2013,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;    in  vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,  413;  precedenti    modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  137;  BU   2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Lett.  introdotta   dal   R    8.10.2013;  in    vigore   dal  15.10.2013  -  BU  2013,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  introdotta   dal   R    14.12.2022;   in vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  introdotta   dal   R    17.1.2024;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  modificata  dal  1.3.2023;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2023,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Frase  modificata  dal   1.3.2023;  in    vigore  dal  1.1.2023   - BU  2023,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dal  R    14.6.2006;   in vigore  dal  20.6.2006  - BU  2006,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  introdotta   dal   R    17.3.2009;  in    vigore   dal  24.3.2009  -  BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  a)   rappresentante   di    ogni  Dipartimento;  b)   membri  designati  dai  Comuni  ticinesi;  c)    rappresentanti  del  settore  dei  provvedimenti  di  protezione  delle  famiglie  ai  sensi  della  d)   rappresentanti   del  settore   delle  attività  di    sostegno  alle  famiglie  ai sensi  della  legge;  e)   rappresentanti   del  settore   dei  progetti  generali  ai    sensi  della  legge;  f)   rappresentanti   del  settore   dei  progetti  generali  ai    sensi  della  legge.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rappresentante  del  DSS  assume  la    carica  di Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  7  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Osservatorio  resta  in    carica  per   il periodo   di    nomina  deciso  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è  convocato  dal    Presidente    o    ad  istanza  di  almeno  quattro  membri.  In  via  eccezionale    il  Presidente  ha  la    facoltà   di    consultare  l’Osservatorio   mediante  la    circolazione  degli  atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Osservatorio  può    proporre  all’attenzione    del    Consiglio  di  Stato  misure  di  politica  familiare  e  mandati  di    ricerca  inerenti   alla  legge  o   a   altre  leggi  cantonali  e   funge  da  consulente   del  Consiglio  di  Stato  e   del  Dipartimento  in materia  di politica  familiare.  TITOLO  III  Prestazioni  Capitolo  primo  Attività  di  sostegno   alla  famiglia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Nidi  dell’infanzia  e   micro-nidi  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Definizione  Art.  8  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  nidi  dell’infanzia  i   centri  diurni  con    una  capacità  di  accoglienza  superiore  a    5    bambini,  aperti  più  di  15  ore  alla  settimana;  i   centri  diurni  con  una  capacità  di  accoglienza  da  5  a  10  bambini,  di  cui    al  massimo    4  da    0   a  12    mesi  e  aperti  più  di  15  ore  alla  settimana  sono  invece  considerati  micro-nidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  in    particolare  considerati  nidi   dell’infanzia  né  micro-nidi:  a)    diurni  diretti  e    animati  dai  genitori  o    dai  parenti  dei  bambini    ospitati,    oppure  che  bambini  accompagnati   e custoditi  da  un  adulto;  b)  diurni  che  offrono  esclusivamente  un  servizio   di    «baby  sitting»  occasionale,  limitato  ad  massimo  di 2   ore  al giorno  per  bambino  senza  servizio   pasti;  c)  diurni   destinati   all’accoglienza  di    bambini  esclusivamente  per  lo svolgimento  di    attività  (sport,  musica,  pittura,  teatro,  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Requisiti  per  i  nidi  dell’infanzia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Ubicazione  e spazi  25  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  nido    dell’infanzia  deve  essere  ubicato  in  un  luogo  tranquillo  e  a  piano  terra  o  rapidamente  evacuabile  in    caso   di sinistro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   comunque  necessario  disporre  dei   seguenti   spazi:  a)  separato  e oscurabile  per  il   riposo   dei  bambini  al    di sotto   di    un  anno  di età;  26  b)    separato    attrezzato  per    l’igiene  personale    dei  bambini  e  bagno    separato    per  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  c)   cucina  arredato   e   adeguato  agli  ospiti;  d)   multiuso  (per   le    attività  creative,  i  giochi,   il   movimento,  i  pasti,  ecc.):  superficie   minima
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 mq/bambino;  e)  separata  dai  locali  di cui  alle  lettere   a),  b),  c)    e d);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal  R    8.10.2013;  in  vigore   dal  15.10.2013  - BU  2013,   413;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  440.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cifra  modificata  dal  R    12.9.2018;   in vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    12.9.2018;   in vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    12.9.2018;  in    vigore  dal  1.10.2018  - BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  introdotta   dal   R    17.3.2009;  in    vigore   dal  24.3.2009  -  BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  introdotta   dal   R    13.7.2011;  in    vigore   dal  15.7.2011  -  BU  2011,  440.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   esterno:  giardino  compreso  negli  spazi  occupati  dal  nido  dell’infanzia  o ampio  terrazzo  un  parco  giochi   accessibile  nelle   immediate   vicinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Arredamento   e   materiale  Art.  10  28  Il  nido  dell’infanzia  deve  disporre  dell’attrezzatura    necessaria  all’accoglimento    dei  bambini  e   allo   svolgimento  delle  attività   quotidiane  (sonno,   pasti,  igiene  personale),  così   come  di  materiale  ludico  e pedagogico  adeguato  ai    bisogni  dei  bambini  delle   diverse  fasce  di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Sicurezza  e incendio  Art.  11  1  Il  nido  dell’infanzia  deve  essere  in  possesso  di  un  certificato  di  collaudo    delle    misure  antincendio  conforme  alle  norme  vigenti    in  materia  edilizia  e    disporre    di  adeguate    misure  di  sicurezza  secondo  le  indicazioni    dell’Ufficio  Svizzero  per  la  prevenzione  degli    infortuni    domestici  (UPI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   installazioni  elettriche  devono  essere  conformi  alle   norme  di    sicurezza  in vigore  e   con   obbligo  di  installare  prese  salva-vita.  È    necessario   disporre   delle  protezioni  per  le  porte  e le  finestre,   che  devono  pure   essere  dotate  di    vetri  di    sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    nido  dell’infanzia  deve    disporre  di  una  linea    telefonica    fissa  e  recapiti  per    le  chiamate  d’emergenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Salute  e   igiene  Art.  12  Il   nido  dell’infanzia  deve  assicurare  il rispetto  delle  seguenti   regole:  a)   igieniche   dei   locali   e   del  materiale  secondo  le    leggi  vigenti;  b)  delle  norme  relative  alla  conservazione  e   alla  manipolazione  delle   derrate  alimentari;  c)  della  consulenza  di    un  medico   pediatra  di    fiducia  o di    un  medico  scolastico;  d)  specifiche   di prevenzione  delle   malattie  trasmissibili;  e)  in caso  di    epidemie;  f)  di    farmacia  di    pronto  soccorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Direttore
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Direttore  deve  essere   una  persona  idonea  ai    sensi  dell’art.  15  OAMin   e al    beneficio  di  una  formazione  terziaria    riconosciuta  ai  sensi  dell’art.    4    lett.    l)    in  ambito    pedagogico    o    sociale,  oppure  sanitaria  con  specializzazione  in prima   infanzia  e   disporre   di    un’esperienza  di almeno  2 anni  maturata  negli   ultimi  5   anni  nel  campo  educativo,  di    cui  uno  nel  settore   dell’infanzia.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   formazioni   conseguite  all’estero  devono  rispettare   quanto   previsto   dall’elenco  di    cui  all’art.  4   lett.  l).  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  considerazione  di  situazioni  particolari  e  per  i  micro-nidi,  la  Divisione    può  eccezionalmente  concedere  deroghe  ai    requisiti   di cui  ai    cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Personale
                            a)  Requisiti   di  base   e   orario  di  presenza  Art.  14  1  Tutto  il    personale  deve  essere  maggiorenne  (ad    eccezione  di  stagiaires  o  altro  personale  ausiliario),  in  buono  stato    di  salute  e  di  buona    condotta  e   idoneo  ai  sensi  dell’art.    15  OAMin.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola,  il   tempo  di  lavoro  a   contatto  diretto  con  i  bambini  non  deve  essere  superiore  a   8   ore  quotidiane.  Dalle  ore   9:00  alle  ore  17:00  devono  essere  sempre  presenti  almeno  due  persone,  di  cui,  di regola,  almeno   una   formata.  Prima   e dopo   gli  orari  summenzionati  e   in    presenza  di un   numero  inferiore  a    4    bambini  può  essere    presente  una  sola  persona,  di  regola,  formata.  In  caso  di  emergenza  deve   sempre  essere  immediatamente   raggiungibile  una  seconda  persona  dell’équipe  educativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Numero  Art.  15  1  Il  rapporto  numerico  personale    educativo  presente/bambini  deve  essere  di  (totale  arrotondato  per  eccesso  al    prossimo  numero  intero):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    17.3.2009;   in vigore  dal  24.3.2009  - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    17.1.2024;  in    vigore  dal   1.1.2024  - BU  2024,  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato   dal  R    17.1.2024;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   7;  precedenti  modifiche:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163;  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Cpv.  modificato   dal  R   14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300;   precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                347.
                            32  Cpv.  modificato  dal   R    17.3.2009;  in    vigore  dal   24.3.2009  - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  bambini  da  0   a   12  mesi;  –  bambini  dai  13  ai    24  mesi;  –  bambini  dai  2   ai    3 anni;  –   per  bambini  dai  3 anni  compiuti.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  conteggio  può  essere  computato,  ogni  due  unità  formate  e   con  una  frazione  pari   a 0,30  unità  di  personale,  uno  stagiaire  o    apprendista  maggiorenni  iscritti  ad  una  scuola    riconosciuta,  che  svolgono  un  periodo  di    formazione  pratica   di almeno  5   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  conteggio  non   può  essere  computato  altro   personale  ausiliario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   totale  delle  unità  necessario  è   approssimato   al    decimale  per  difetto  o per  eccesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Formazione  ed  esperienza  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Oltre  al  direttore,  l’équipe  deve  disporre  di  una  persona  con    formazione  riconosciuta  di    livello  secondario  II   professionale   in    ambito  pedagogico  o sociale,   oppure  sanitaria  con  specializzazione  in    prima  infanzia  ogni  ulteriori  tre  unità.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Le  formazioni  conseguite  all’estero  devono  rispettare  quanto  previsto   dall’elenco   di    cui  all’art.  4  lett.  l).  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  nidi   dell’infanzia  che   effettuano  unicamente  prestazioni  parziali  riconosciute  (art.  13  cpv.  2),  la  Divisione  può  concedere   delle  deroghe  rispetto  a   quanto  previsto  al cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il     personale  sprovvisto  di  formazione     specifica  deve     possedere     un’esperienza  pratica  possibilmente  nell’ambito  della    prima    infanzia,  adeguate  capacità  educative  e    la  disponibilità  a  seguire  appropriati   corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Lavori   domestici  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  L’esecuzione   dei   lavori  domestici,  in particolare  la  preparazione  dei  pasti,  deve   essere  assunta  da  personale    non  occupato  con  i  bambini    e  adeguatamente  formato  o   con    comprovata  esperienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    Attività  quotidiane  Art.  18  1  Le  attività  quotidiane  sono  organizzate  in  modo    da    rispettare  i  bisogni  dei  bambini,  prevedendo  condizioni  differenziate  in    funzione  delle  diverse  fasce  d’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  bambini  fino  a circa  18  mesi  di    età  è   assicurato  il   rispetto  dei  ritmi  individuali;  per  i bambini  più  grandi  è  prevista  una  regolarità  dei  momenti  dedicati  al  riposo,  all’alimentazione  e  all’igiene  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    attività    sono  svolte  in  modo  da  incoraggiare  l’apprendimento,  l’autonomia  personale,  la  comunicazione  e   il   rispetto  delle  regole   del  gruppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.    Organizzazione  interna  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Direttore  è responsabile  del  funzionamento  complessivo  del  nido  dell’infanzia,   è   parte  integrante  dell’équipe  educativa,    dirige,    organizza  e    verifica  l’attività  del  personale,  struttura  gli  spazi,  tiene  i  contatti  con  i  genitori  e definisce  le    iscrizioni  e   le    modalità  di    affidamento   dei  bambini.  Una  frazione    di  tempo  lavoro  deve  essere  dedicata  alla  gestione  del  nido    dell’infanzia.  Questa  frazione  di    tempo  lavoro  non   dedicata  direttamente  alla  cura  dei  bambini  non  è   computabile   ai    sensi  dell’art.  15  e   deve  essere  compensata  da  personale  educativo  formato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  dell’ammissione    il   Direttore  acquisisce    le  informazioni  necessarie  alla  presa  a   carico    del  bambino,  in    particolare:  a)  e   indirizzo;  b)  circa  lo stato  di    salute;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deve   essere   favorito   l’inserimento   nella  struttura  con  gradualità  e   con   la partecipazione   dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il   nido    dell’infanzia  accetta  anche  collocamenti    occasionali,  devono    essere  adottati  tutti  gli  accorgimenti  per  non   disturbare  le    attività  e   i  ritmi  dei  bambini  che   lo frequentano  regolarmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.    Aspetti  finanziari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Cpv.  modificato  dal   R    14.6.2006;  in    vigore  dal   20.6.2006  - BU  2006,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato   dal  R   14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300;   precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                163.
                            35  Cpv.  modificato   dal  R    17.1.2024;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   7;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                163.
                            36  Cpv.  introdotto  dal  R    17.1.2024;  in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2024,  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    17.3.2009;   in vigore  dal  24.3.2009  - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  1  Il  nido  dell’infanzia  deve   avere  una  base  economica  sicura,  che   va certificata  mettendo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   obbligatoria   un’adeguata  copertura  assicurativa   di responsabilità  civile  per  i danni  cagionati   dai  bambini  e   dal  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Carta   dei  servizi  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  nido  dell’infanzia  deve  disporre    di  una  carta  dei  servizi  comunicata  ai  genitori,    che  permetta  loro  di  verificare  direttamente  il  rispetto  dei  livelli  di  qualità    e   quantità  delle  prestazioni  erogate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   carta  dei   servizi  deve  in particolare  descrivere   i  seguenti  aspetti:  a)  dei  fini  e   principi  fondamentali  cui  l’ente   si    ispira;  b)  sulla  struttura,  sull’organizzazione   e   sulle  prestazioni  erogate;  c)  e   livelli  di    qualità;  d)  di interazione  dei  genitori  dell’utente   con  la    struttura  e   le procedure   di    reclamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ia.  Requisiti  per  i  micro-nidi  Art.  21a  38  I  requisiti  di autorizzazione  dei  nidi  dell’infanzia  elencati  dal  presente  regolamento  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9-21)  valgono  anche  per   i  micro-nidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
                            Art.  22  1  L’istanza    di  autorizzazione  deve  contenere    tutte  le  informazioni    previste    dall’art.  14  OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaG  stabilisce  le modalità  di presentazione   dell’istanza  e   la    documentazione  necessaria;  esso  assicura  la    consulenza  ai    richiedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Decisione  Art.  23  1  La  Divisione  rilascia  l’autorizzazione    al  Direttore  responsabile    della    conduzione  della  struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  rilasciare  l’autorizzazione,    l’UFaG  esamina,  in  particolare    con  sopralluoghi,  colloqui  o  richiedendo  informazioni  agli  interessati   e   a   terzi  e,  se  necessario,   facendo  ricorso  a   periti,  se  sono  adempiuti  i  requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione  di    autorizzazione   è   rilasciata   a   tempo  determinato   e   deve  essere  esposta  all’utenza;  essa  decade   con  la    rescissione  del   contratto  del  Direttore   ed   è   revocata  allorquando   i  requisiti  per  il  suo  rilascio   non  sono  più  soddisfatti  e   nei  casi  previsti   dall’art.  20   OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Direttore  è   tenuto  a   comunicare  immediatamente  all’UFaG  ogni   cambiamento  inerente  ai requisiti  di  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Vigilanza  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  rappresentanti  dell’UFaG    visitano    la  struttura  almeno  una  volta  ogni  due  anni  e  verificano  che   le condizioni  per  il   rilascio  dell’autorizzazione  siano  ancora   adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  funzionari  dell’Ufficio  hanno  in    ogni   tempo,  durante  l’esercizio,  accesso  ai locali  dove  si    esercita  un’attività  sottoposta    a  vigilanza  così  come  possono  richiedere  l’accesso  e  l’invio    di  tutta  la  documentazione  e   di ogni  informazione  ritenuta  necessaria.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito    della  vigilanza  l’UFaG  può  sottoporre  la  struttura  a    vigilanza  speciale    ed    emanare  provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Consulenza  Art.  25  Su  richiesta,  alla  struttura  può  essere  offerta,  nei  limiti  delle  risorse    disponibili,  la  consulenza  dell’UFaG,   direttamente  o tramite  l’attivazione   di Servizi  o   enti  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Requisiti  per  i  nidi  dell’infanzia  40  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Richiamato  l’art.  11  cpv.    1    e  2    della    legge,  possono    beneficiare  di  sussidi    i   nidi  dell’infanzia  autorizzati  che  soddisfano  inoltre  cumulativamente   i  seguenti  requisiti:  41  a)  di    almeno   10  posti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Cpv.  modificato  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Nota  marginale  modificata  dal  R    12.9.2018;  in    vigore  dal  1.1.2019  - BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Frase  modificata  dal   R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   un’apertura   regolare  di    almeno  220  giorni  all’anno  e   di    almeno  10   ore  continuate  al  c)  un  servizio   di refezione   di    qualità;  d)  un  piano  di    finanziamento  sostenibile   di    almeno  tre  anni;  e)  conto  degli   interessi  e delle   esigenze  delle   famiglie;  f)  la documentazione  completa   richiesta;  g)   richiesto  eventuali   contributi  previsti  dalla  legislazione   federale  in materia;  h)  almeno   il   2%  del  preventivo  di  spesa  riconosciuto  alla  formazione   permanente  del  oppure  svolgono  almeno  12  ore  di formazione   all’anno   per  ogni  unità  autorizzata;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  i)   cui   organo  esecutivo  non  siedono  persone   alle  dipendenze  del  nido  dell’infanzia  e la cui  così    come  le  competenze  strategiche  e   operative  sono  conformi  alle  direttive  e   la qualità  socioeducativa   del  nido   dell’infanzia;  43  j)  organo  di revisione   è   composto  da  persone  che  non   siedono  nell’organo  esecutivo  e sono  ritenuto  l’obbligo   di    effettuare   una  revisione  limitata   ai    sensi  della  legge   federale  e   la sorveglianza   dei  revisori  del  16  dicembre  2005;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  k)   è iscritto  a   registro  di    commercio,  se  costituito   nella  forma   dell’associazione;  l)  in cui  i  rapporti  d’impiego  sono   disciplinati  dal  diritto  pubblico  devono   rispettare  quanto  dal   Dipartimento  per  ciò   che  concerne  la    retribuzione   del  personale  riconosciuto;  45  m)  al    Direttore,  presentano  un  rapporto  fra  personale   non  formato  e   personale   con  formazione  che  rispetta  quanto  stabilito   dal  Dipartimento.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  inoltre  beneficiare  di  un  supplemento  di  sussidio,  il   cui  ammontare    è  definito  tramite  direttive  del    Dipartimento,  i   nidi    dell’infanzia  autorizzati  che,  oltre  ai  requisiti  di  cui  al  cpv.  1  soddisfano  i  seguenti  requisiti   supplementari:  47  a)  48  b)  al    Direttore,  presentano  un  rapporto  fra  personale   non  formato  e   personale   con  formazione  che  rispetta  quanto  stabilito   dal  Dipartimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  c)  rette  differenziate  e    proporzionali  in  base  al  reddito  del/i  genitore/i  il   cui    calcolo  un   onere  amministrativo   supplementare;  d)  riferimento  per    la  gestione  complessiva    ad  almeno  altre    due  forme  di  attività  di  complementari  alle  famiglie  e   alla  scuola  riconosciute  gestite  dallo  stesso  ente  o  di almeno   60  posti;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  f)  le    rette  unicamente  in funzione  dell’evoluzione  dei  prezzi  al    consumo.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UFaG,  in  considerazione  di  esigenze  e   situazioni  particolari,  può    eccezionalmente  concedere  deroghe  ai requisiti  di    cui  al    cpv.  1   lett.   b)  e   h)  e   al    cpv.  2 lett.   f.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ia.  Requisiti  per  i  micro-nidi  Art.  26a  53  1  Richiamato  l’art.  11   cpv.   1   e   2   della  legge  possono  beneficiare  di sussidi  per  l’esercizio  i  micro-nidi  autorizzati  che  soddisfano  inoltre   cumulativamente  i  seguenti  requisiti:  54  a)   un’apertura  regolare  di    almeno  220  giorni  all’anno  e   di almeno  8 ore  continuate  al  b)  un  servizio   di refezione   di    qualità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Lett.  modificata  dal  R   14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                163.
                            43  Lett.  modificata  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Lett.  modificata  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Lett.  introdotta   dal   R    14.12.2022;   in vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Lett.  introdotta   dal   R    14.12.2022;   in vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Frase  modificata  dal   R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Lett.  abrogata   dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023   -  BU  2022,   300;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
49
                            Lett.  modificata  dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Lett.  abrogata   dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023   -  BU  2022,   300;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
                            51  Cpv.  modificato  dal  R    12.9.2018;   in    vigore   dal  1.1.2019   -  BU  2018,  347;  precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                192.
                            52  Cpv.  modificato  dal  R    12.9.2018;   in    vigore   dal  1.1.2019   -  BU  2018,  347;  precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                192.
                            53  Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Frase  modificata  dal   R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un  piano  di    finanziamento  sostenibile   di    almeno  tre  anni;  d)  conto  degli   interessi  e delle   esigenze  delle   famiglie;  e)  la documentazione  completa   richiesta;  f)   richiesto  eventuali   contributi  previsti  dalla  legislazione   federale  in materia;  g)  almeno   il   2%  del  preventivo  di  spesa  riconosciuto  alla  formazione   permanente  del  oppure  svolgono  almeno  12  ore  di formazione   all’anno   per  ogni  unità  autorizzata;  55  h)    cui  organo  esecutivo  non  siedono    persone  alle    dipendenze    del  micro-nido  e  la  cui  così    come  le  competenze  strategiche  e   operative  sono  conformi  alle  direttive  e   la qualità  socioeducativa   del  micro-nido;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  i)  organo  di revisione   è   composto  da  persone  che  non   siedono  nell’organo  esecutivo  e sono  ritenuto  l’obbligo   di    effettuare   una  revisione  limitata   ai    sensi  della  legge   federale  e   la sorveglianza   dei  revisori  del  16  dicembre  2005;  57  j)   iscritti  al registro  di    commercio,   se costituiti  nella  forma   dell’associazione;  k)  in cui  i  rapporti  d’impiego  sono   disciplinati  dal  diritto  pubblico  devono   rispettare  quanto  dal   Dipartimento  per  ciò   che  concerne  la    retribuzione   del  personale  riconosciuto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  l)  al    Direttore,  presentano  un  rapporto  fra  personale   non  formato  e   personale   con  formazione  che  rispetta  quanto  stabilito   dal  Dipartimento.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaG,  in  considerazione  di  esigenze  e   situazioni  particolari,  può    eccezionalmente  concedere  deroghe  ai requisiti  di    cui  al    cpv.  1   lett.   a)  e   g).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  inoltre  beneficiare  di  un  supplemento  di  sussidio,  il   cui  ammontare    è  definito  tramite  direttive  del  Dipartimento,  i  micro-nidi  autorizzati  che,  oltre  ai    requisiti   di    cui   al    cpv.  1,  soddisfano   i  seguenti  requisiti  supplementari:  60  a)  61  b)  al    Direttore,  presentano  un  rapporto  fra  personale   non  formato  e   personale   con  formazione  che  rispetta  quanto  stabilito   dal  Dipartimento;  62  c)  rette  differenziate  e    proporzionali  in  base  al  reddito  del/i  genitore/i  il   cui    calcolo  un   onere  amministrativo   supplementare;  d)  riferimento  per    la  gestione  complessiva    ad  almeno  altre    due  forme  di  attività  di  complementari  alle  famiglie  e   alla  scuola  riconosciute  gestite  dallo  stesso  ente  o  di almeno   60  posti;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  f)  le    rette  unicamente  in funzione  dell’evoluzione  dei  prezzi  al    consumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’UFaG,  in  considerazione  di  esigenze  e   situazioni  particolari,  può    eccezionalmente  concedere  deroghe  ai requisiti  di    cui  al    cpv.  3   lett.   b)  e   f).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Sussidi  per  l’esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Istanza
                            Art.  27  1  L’istanza    di  sussidiamento  per  l’anno    successivo  deve  essere  presentata    ogni  anno  entro  il   15  ottobre   all’UFaG  e   deve  essere  corredata  dai  seguenti   documenti:  a)  b)  di    finanziamento   triennale;  c)  patrimoniale   o   bilancio  di    apertura  e il  rapporto  di    revisione  relativi  all’anno  precedente,  dagli   organi  competenti   previsti  dallo  statuto  dell’ente;  d)  di spesa;  e)  attuale  del   numero   e   dell’età  dei  bambini  ospitati;  f)  aggiornato  del  personale,  relativa   qualifica  e  contratti   di    lavoro;  g)   del  regolamento  e del  contratto  tipo  ente/famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   il   31  marzo   di ogni  anno  vanno  presentati  all’UFaG  i seguenti   documenti  di    consuntivo:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Lett.  modificata  dal  R   14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                163.
                            56  Lett.  modificata  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                57
                            Lett.  modificata  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Lett.  introdotta   dal   R    14.12.2022;   in vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Lett.  introdotta   dal   R    14.12.2022;   in vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Frase  modificata  dal   R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Lett.  abrogata   dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023   -  BU  2022,   300;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
62
                            Lett.  modificata  dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Lett.  abrogata   dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023   -  BU  2022,   300;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
                            a)  del  numero  di giornate  di    presenza  effettive  dei  bambini   ospitati;  b)  con   il nome,  l’età  e   il   luogo  di    residenza   dei  bambini  ospitati;  c)  del  personale  con  la  retribuzione    pagata  durante  l’anno,  il   bilancio,  il  consuntivo    di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UFaG  stabilisce  le modalità  di presentazione   dei  documenti   di    preventivo  e   di consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Determinazione   del  sussidio  Art.  28  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo    dello  Stato    è    stabilito    a    preventivo  in  base  alle    giornate  di  presenza  determinanti  moltiplicate   per   il contributo  fisso  giornaliero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    giornate  di  presenza  determinanti  si  ottengono  moltiplicando    le  giornate  di  esercizio  (totale  massimo  dei  posti  riconosciuti  al  fine  della   determinazione  del  sussidio  moltiplicato  per  i  giorni   di  apertura)  con   un  tasso  di    occupazione  stabilito  annualmente  dal  Dipartimento.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  fisso  giornaliero  è   calcolato  dividendo  per  le    giornate  di    presenza  determinanti  i costi  complessivi  riconosciuti  moltiplicati   per  l’aliquota   (al  massimo  2/3),  dedotta  una  parte  dell’eventuale  partecipazione  comunale    ai  costi  di  esercizio    ai  sensi  dell’art.  30    cpv.  3    della    legge    computati  nell’ultimo  anno  contabile  consolidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sussidiamento  cantonale   e   comunale   dei  nidi  dell’infanzia  non  deve  superare   l’80%  delle  spese  riconosciute  di formazione,   di    aggiornamento  e   di supervisione,  di    materiale  didattico  e dei  salari  e  degli  oneri  sociali  del  personale  riconosciuto.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  costi  massimi  riconosciuti   relativi  all’onere   finanziario   (retta)   a   carico  dei  genitori,  alla  percentuale  di  contributo  alle  famiglie  sulla  retta,   alle  spese  di    formazione,   di    aggiornamento  e   di    supervisione,  del  materiale  didattico  e ai    salari  del  personale  riconosciuto  nonché   agli  oneri   sociali  sono  stabiliti  tramite  direttive   del   Dipartimento.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Versamento
                            Art.  28a  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  versato  a  consuntivo  corrisponde  alle  giornate  di  presenza  effettive  moltiplicate  per  il   contributo  fisso  giornaliero,   ritenuto  che  non  può  superare   il   contributo   stabilito  a  preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   giornata  di    presenza  effettiva  è computata  a   partire  da  un’occupazione  minima  di quattro  ore;  un  posto  può   produrre  al    massimo  una   giornata  di presenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UFaG  può   versare   un  adeguato  acconto   del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Adeguamento   per   fattori  straordinari  e   imprevedibili  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Nel  caso  in cui  si    verifichino   eventi  straordinari  e   imprevedibili  (epidemie,  catastrofi  ecc.)  il  contributo  cantonale  versato  a consuntivo  può  essere  calcolato  in    modo   differente  secondo  quanto  stabilito  tramite  direttive  del  Dipartimento  allo   scopo  di offrire  un  finanziamento  maggiore  tramite  il  computo  parziale  o totale  delle  giornate  di presenza  contrattualizzate  e   non  solo  effettive   e   tramite  un  eventuale  maggiore  sussidiamento  sulla  base  del  risultato  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Contributi  alle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Contributo  universale  per  le famiglie  Art.  29a  71  1  Un  contributo  universale  volto  a   contenere  l’onere   finanziario   (retta)   a   carico  dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio  è  concesso    a   tutti  i  genitori    che    affidano  il  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante   l’assolvimento  di una  formazione   o per  scopi  di    carattere   sociale  riconosciuti  dall’UFaG,  ad  un  nido  dell’infanzia  che  adempie  i requisiti  di sussidiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.   modificato  dal  R    5.7.2017;  in    vigore  dal   1.7.2017  -  BU  2017,   192;   precedenti   modifiche:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191;  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato   dal  R   14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300;   precedente  modifica:   BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
66
                            Cpv.  modificato  dal   R    12.9.2018;  in    vigore  dal   1.1.2019  - BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Cpv.  modificato  dal   R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Cpv.  modificato   dal  R   17.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   334;   precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                347.
                            69  Art.  introdotto  dal  R    8.7.2020;  in vigore  dal  10.7.2020  -  BU  2020,  225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  modificato   dal  R    8.7.2020;  in vigore   dal  10.7.2020  -  BU  2020,   225;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                163.
                            71  Art.   modificato  dal  R    12.9.2018;  in    vigore  dal   1.10.2018  - BU  2018,  347;   precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                192.
                            2  L’importo  di    tale   contributo  è   definito   tramite  del  Dipartimento;   nel  calcolo   della  retta   il   nido  il  trasporto   ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  è    dedotto  dall’ammontare    della  retta  a    carico  dei  genitori  ed  è    rimborsato  al  nido  dell’infanzia.  L’UFaG  può  versare  adeguati  acconti.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contributo  per  i   beneficiari  di  riduzioni  dei  premi  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure
                        
                        
                    
                    
                    
                medico-sanitarie
                            Art.  29b  73  1  Un  contributo  volto    a  contenere    l’onere  finanziario  (retta)  a    carico    dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio,  durante   l’esercizio  di    una  attività  lucrativa  oppure  durante  l’assolvimento  di  una  formazione  o   per   scopi   di    carattere  sociale  riconosciuti  dall’UFaG,   ad  un   nido  dell’infanzia   che  adempie  i  requisiti  di sussidiamento  è   concesso  all’unità   di    riferimento  del  minore  che  beneficia  di  riduzioni  dei  premi  obbligatoria   delle  cure   medico-sanitarie   secondo  la  legge   di  applicazione  della  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  26  giugno  1997  (LCAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  di  tale  contributo,  che  ammonta  al  massimo  al  33%    della    retta  dedotto  il   contributo  universale  di cui  all’art.  29a,   è   definito  tramite   direttive  del  Dipartimento;   nel  calcolo  della  retta  il  nido  non  può  inglobare  oneri  supplementari  da  conteggiare  separatamente  (spese   per  i  pasti,  spese  per  il  trasporto   ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  è    dedotto  dall’ammontare    della  retta  a    carico  dei  genitori  ed  è    rimborsato  al  nido  dell’infanzia.  L’UFaG  può  versare  adeguati  acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Contributo  per  i  beneficiari  di  assegni  di prima  infanzia  Art.  29c  75  1  Un  contributo  volto    a  contenere    l’onere  finanziario  (retta)  a    carico    dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante  l’assolvimento    di  una  formazione  o   per   scopi   di    carattere  sociale  riconosciuti  dall’UFaG,   ad  un   nido  dell’infanzia   che  adempie  i  requisiti  di sussidiamento  è   concesso  all’unità   di    riferimento  del  minore  che  beneficia  di  un  assegno  di    prima   infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   contributo  è   concesso  al    più  tardi  fino  alla  fine  del  mese  di    agosto   dell’anno  in cui  il   bambino  può  accedere  alla  scuola  dell’infanzia,  conformemente  alla  legge  sulla  scuola  dell’infanzia   e   sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  salvo  nei  casi   in    cui  è   comprovato  tramite  dichiarazione  del  Comune  o   del  Consorzio   che   il   bambino  non   ha  potuto  accedere   alla  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  di  tale  contributo  è  definito  tramite  direttive  del    Dipartimento  e   fa  riferimento  all’onere  finanziario  (retta)  che   rimane   a carico  dei  genitori   dopo   aver  percepito  i  contributi  di    cui  agli   art.  29a  e  29b;    nel  calcolo  della  retta  il  nido  non  può  inglobare  oneri  supplementari  da    conteggiare  separatamente  (spese  per  i  pasti,  spese  per  il   trasporto  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    contributo  è    dedotto  dall’ammontare    della  retta  a    carico  dei  genitori  ed  è    rimborsato  al  nido  dell’infanzia.  L’UFaG  può  versare  adeguati  acconti.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Micro-nidi
                            Art.  29d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  I  contributi    di  cui  agli    art.  29a-29c  sono  concessi  alle  medesime  condizioni  anche  ai  genitori  che   affidano  il figlio  ad   un   micro-nido.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Sussidi   per   l’acquisto  di arredamento   e attrezzature  78  Art.  30  L’istanza  per    ottenere  i   sussidi  deve  essere  presentata    prima  dell’acquisto  delle  attrezzature  e   dell’arredamento  e   deve  contenere  i  seguenti   documenti  in    due  copie:  a)   relazione  sulla   necessità  dell’acquisto  previsto;  b)   relazione  tecnica  sulle  attrezzature  richiesti,   corredata  dei  piani  1:50  dei  che  si    intendono   arredare   con  la    collocazione  delle  attrezzature;  c)  di spesa;  d)  di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Famiglie  diurne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Cpv.  modificato  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in    vigore   dal  1.10.2018  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Cpv.  modificato  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                76
                            Cpv.  modificato  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Nota  marginale  modificata  dal  R    5.7.2017;  in    vigore  dal   1.7.2017  -  BU  2017,   192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Definizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  famiglia  che    si  offre    per  accogliere  regolarmente  nella  propria  economia    domestica,  durante  la  giornata  e  dietro  compenso,  non  più  di  5  minorenni,  di  regola  di  meno     di  12     anni,  contemporaneamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  considerazione  di    situazioni  particolari  l’UAP  può  eccezionalmente  concedere  deroghe  a quanto  previsto  al    cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Annuncio  Art.  32  80  La  famiglia  diurna  che  si  offre  regolarmente  per  almeno  15    ore    settimanali  deve  annunciarsi  preventivamente   all’UAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Impedimenti   all’accoglimento  diurno  Art.  33  1  Chi  soggiace  all’obbligo  di  annuncio  deve  soddisfare  cumulativamente  i  seguenti  presupposti  e   quelli  previsti   dall’art.  5   OAMin:  a)  di    spazi  differenziati   e adeguati   all’età  e   al    numero  dei  minorenni;  b)  adeguate  condizioni  igienico-sanitarie;  c)  di    arredamento   e   materiale   didattico   e   ludico  commisurato  all’età  dei  minorenni  accolti;  d)  di  adeguate  misure  di  sicurezza  secondo  le  indicazioni  dell’Ufficio  Svizzero  per  la  degli  infortuni  domestici  (UPI);  e)  misure  opportune  per  la prevenzione   della  diffusione  delle  malattie   contagiose   e   per  prime   cure  di    pronto  soccorso;  f)  di    un  apparecchio  telefonico  e   dei  recapiti  per  le    chiamate  di emergenza;  g)  almeno  18  anni;  h)  personalmente   dei  minorenni   affidati;  i)  un   buono  stato   di salute  e   una  buona  condotta  di  tutti   i membri  che   compongono  il  familiare  presso   il   quale  il   minorenne   è   affidato;  j)  disponibili  a partecipare  a   momenti  di    formazione;  k)  delle  attività  quotidiane   rispettose  di    quanto  stabilito  all’art.   18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adempimento  dei  presupposti  di cui  al    cpv.  1   va autocertificato   al    momento  dell’annuncio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Vigilanza  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’UAP  esercita  la  vigilanza  sugli  affidamenti  diurni  ed   è   l’autorità  competente  ai  sensi  dell’art.  12  OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annuncio  come   famiglia  diurna   ai    sensi  dell’art.   32  del  presente  regolamento  può  essere   fatto  a  enti  privati  riconosciuti    ai  fini  del  sussidiamento;    la  verifica  dell’autocertificazione    di  cui  all’art.    33  cpv.  2   del  presente   regolamento,  così  come  le    visite  annuali  previste  dagli  art.  12   cpv.  2   e   10   OAMin  combinati  possono  essere  delegati   ad  enti  privati  riconosciuti  ai    fini  del  sussidiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  nel  corso  delle  visite  di    cui  al    capoverso  2   gli enti  riscontrano   deficienze  o   difficoltà  essi  sono  tenuti  a segnalarle  tempestivamente  all’UAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Consulenza  Art.  35  82  Su  richiesta,  alla    famiglia    diurna  e  agli    enti  di  cui  all’art.    34  cpv.  2    e    3    del    presente  regolamento  può  essere  offerta  la consulenza  dell’UAP,  direttamente  o tramite  l’attivazione  di    servizi  o  enti  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Requisiti
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Richiamati  i  requisiti  di cui  all’art.  11  cpv.   3 della  legge  possono  beneficiare   di sussidi  per  l’erogazione  dei  salari  versati  alle  famiglie  diurne  affiliate  gli  enti   preposti   all’organizzazione  di  tali  attività   che:  a)  di    personale  con  adeguata  formazione   nel  campo  sociale   o pedagogico  o   di una  esperienza  professionale  specifica;  b)    un’adeguata  risposta  ai  bisogni  espressi  dalle  famiglie  su  scala  cantonale  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                80
                            Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  inoltre  beneficiare  di  un  supplemento  di  sussidio,  il   cui  ammontare    è  definito  tramite  soddisfano  i  seguenti  requisiti   supplementari:  a)    il    rispetto  delle  condizioni  stabilite  dal    Dipartimento    per  quanto  concerne  la  del  personale   educativo;  b)  l’offerta  del  servizio  di  accoglienza    e    verificano  il   grado  di  soddisfazione  dei  a   intervalli   regolari;  c)  la formazione  di base   e   la formazione  continua  delle  famiglie   diurne;  d)  rette  differenziate  e    proporzionali  in  base  al  reddito  del/i  genitore/i  il   cui    calcolo  un   onere  amministrativo   supplementare;  e)  le    rette  unicamente  in funzione  dell’evoluzione  dei  prezzi  al    consumo.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UFaG,  in  considerazione  di  esigenze  e   situazioni  particolari,  può    eccezionalmente  concedere  deroghe  al requisito  di cui  al    cpv.  2 lett.  e).  84
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
                            Art.  37  1  L’istanza    di  sussidiamento  per  l’anno    successivo  deve  essere  presentata    ogni  anno  entro  il   15  ottobre   all’UFaG  e   deve  essere  corredata  dai  seguenti   documenti:  a)  e   nominativi  dei  membri  degli  organi;  b)  di  spesa  dei  salari  delle  famiglie    diurne,    di  formazione,  di  aggiornamento  e  delle   stesse;  c)  aggiornato  delle  famiglie  diurne  affiliate  e   dei  soci  dell’associazione;  d)   del  regolamento  e del  contratto  tipo  ente/famiglie;  e)  patrimoniale   o   bilancio  di    apertura  e il  rapporto  di    revisione  relativi  all’anno  precedente,  dagli   organi  competenti   previsti  dallo  statuto  dell’ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   il   31  marzo   di ogni  anno  vanno  presentati  all’UFaG  i seguenti   documenti  di    consuntivo:  a)  del  numero  di ore  prestate  dalle  famiglie  diurne;  b)  con   il nome,  l’età  e   il   luogo  di    residenza   dei  bambini  affidati  nell’anno   precedente;  c)  delle  famiglie  diurne  con  la    retribuzione   pagata  durante  l’anno;  d)   consuntivi  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UFaG  stabilisce  le modalità  di presentazione   dei  documenti   di    preventivo  e   di consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Determinazione  del  sussidio  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  dello  Stato  è   stabilito  a   preventivo  in base  alle    ore  annue  di  accoglienza  preventivate  moltiplicate  per  il   contributo  fisso  orario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  fisso  orario    è   calcolato  dividendo  per    le  ore  annue  di  accoglienza  pianificate  i  costi  complessivi  riconosciuti,  moltiplicati   per  l’aliquota   (al  massimo  2/3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  massimi  riconosciuti   relativi  all’onere   finanziario   (retta)   a   carico  dei  genitori,  alla  percentuale  di  contributo    alle  famiglie  sulla    retta,    ai  salari  delle    famiglie  diurne  nonché  agli  oneri  sociali  sono  stabiliti  tramite   direttive  del  Dipartimento.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Versamento  Art.  38a  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  versato  a   consuntivo  corrisponde  alle  ore   effettive  di    accoglienza  moltiplicate  per  il   contributo  fisso   orario,  ritenuto  che  non  può  superare   il   contributo  stabilito  a   preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaG  può   versare   un  adeguato  acconto   del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Adeguamento   per   fattori  straordinari  e imprevedibili  Art.  39  88  Nel  caso  in cui  si    verifichino   eventi  straordinari  e   imprevedibili  (epidemie,  catastrofi  ecc.)  il  contributo  cantonale  versato  a consuntivo  può  essere  calcolato  in    modo   differente  secondo  quanto  stabilito  tramite  direttive  del  Dipartimento  allo   scopo  di offrire  un  finanziamento  maggiore  tramite  il  computo  parziale   o   totale   delle  ore  di    accoglienza  contrattualizzate  e non  solo  effettive  e   tramite   un  eventuale  maggiore  sussidiamento  sulla  base  del  risultato  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Cpv.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Cpv.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Cpv.  modificato  dal  R    12.9.2018;   in    vigore   dal  1.1.2019   -  BU  2018,  347;  precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                192.
                            86  Cpv.  modificato   dal  R   12.9.2018;  in    vigore  dal  1.10.2018  -  BU  2018,   347;   precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                192.
                            87  Art.  introdotto  dal  R    8.7.2020;  in vigore  dal  10.7.2020  -  BU  2020,  225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Art.  modificato  dal  R    8.7.2020;  in    vigore   dal  10.7.2020  -  BU  2020,   225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Contributi  alle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Contributo  universale  per  le famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  39a  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  contributo  universale  volto  a   contenere  l’onere   finanziario   (retta)   a   carico  dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio  è  concesso    a   tutti  i  genitori    che    affidano  il  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante  l’assolvimento  di una  formazione   o per  scopi  di    carattere   sociale  riconosciuti  dall’UFaG,  ad  una  famiglia  diurna  che   adempie   i  requisiti  di sussidiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  di    tale  contributo  è   definito   tramite  direttive  del  Dipartimento;   nel  calcolo  della  retta  non  si  possono  inglobare  oneri  supplementari  da  conteggiare   separatamente   (spese  per  i pasti,  spese  per  il   trasporto  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  è  dedotto  dall’ammontare  della  retta  a    carico  dei  genitori  ed    è  rimborsato  all’ente  preposto  all’organizzazione  del   servizio.   L’UFaG  può  versare   adeguati   acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contributo  per  i   beneficiari  di  riduzioni  dei  premi  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure
                        
                        
                    
                    
                    
                medico-sanitarie
                            Art.  39b  92  1  Un  contributo  volto    a  contenere    l’onere  finanziario  (retta)  a    carico    dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante  l’assolvimento    di  una  formazione  o   per  scopi  di  carattere  sociale   riconosciuti  dall’UFaG  ad   una  famiglia  diurna  che  adempie  i  requisiti  di sussidiamento  è   concesso  all’unità   di    riferimento  del  minore  che  beneficia  di  riduzioni  dei  premi  obbligatoria   delle  cure   medico-sanitarie   secondo  la  legge   di  applicazione  della  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  26  giugno  1997  (LCAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  di  tale  contributo,  che  ammonta  al  massimo  al  33%    della    retta  dedotto  il   contributo  universale  di    cui   39a,  è   definito  tramite  direttive  del  Dipartimento;   nel  calcolo  della   retta  non  si  possono  inglobare  oneri  supplementari  da  conteggiare   separatamente   (spese  per  i pasti,  spese  per  il   trasporto  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  è  dedotto  dall’ammontare  della  retta  a    carico  dei  genitori  ed    è  rimborsato  all’ente  preposto  all’organizzazione  del   servizio.   L’UFaG  può  versare   adeguati   acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Contributo  per  i  beneficiari  di  assegni  di prima  infanzia  Art.  39c  94  1  Un  contributo  volto    a  contenere    l’onere  finanziario  (retta)  a    carico    dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante  l’assolvimento    di  una  formazione  o   per  scopi  di  carattere  sociale   riconosciuti  dall’UFaG  ad   una  famiglia  diurna  che  adempie  i  requisiti  di sussidiamento  è   concesso  all’unità   di    riferimento  del  minore  che  beneficia  di  un  assegno  di    prima   infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   contributo  è   concesso  al    più  tardi  fino  alla  fine  del  mese  di    agosto   dell’anno  in cui  il   bambino  può  accedere  alla  scuola  dell’infanzia,  conformemente  alla  legge  sulla  scuola  dell’infanzia   e   sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  salvo  nei  casi   in    cui  è   comprovato  tramite  dichiarazione  del  Comune  o   del  Consorzio   che   il   bambino  non   ha  potuto  accedere   alla  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  di  tale  contributo  è  definito  tramite  direttive  del    Dipartimento  e   fa  riferimento  all’onere  finanziario  (retta)  che   rimane   a carico  dei  genitori   dopo   aver  percepito  i  contributi  di    cui  agli   art.  39a  e  39b;  nel    calcolo  della  retta  non  si  possono  inglobare  oneri  supplementari  da    conteggiare  separatamente  (spese  per  i  pasti,  spese  per  il   trasporto  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    contributo  è  dedotto  dall’ammontare  della  retta  a    carico  dei  genitori  ed    è  rimborsato  all’ente  preposto  all’organizzazione  del   servizio.   L’UFaG  può  versare   adeguati   acconti.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Centri  che  organizzano  attività  extrascolastiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Obbligo
                            Art.  40  Soggiacciono     all’obbligo  di  autorizzazione  le  strutture     che  organizzano  attività  extrascolastiche  con  un’apertura  regolare  di  almeno    15  ore  settimanali  per  almeno  220    giorni  nell’arco  di un   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                89
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    8.7.2020;  in    vigore  dal   10.7.2020  -  BU  2020,   225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Art.   modificato  dal  R    12.9.2018;  in    vigore  dal   1.10.2018  - BU  2018,  347;   precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                192.
                            91  Cpv.  modificato  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in    vigore   dal  1.10.2018  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Cpv.  modificato  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                94
                            Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Cpv.  modificato  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Art.  modificato  dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal   1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Requisiti
                            Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  è   concessa  alle   strutture  che:  97  a)  di  spazi  e    materiale  didattico  differenziati    e    adeguati  all’età  e    al  numero  dei  e al    tipo  di attività  offerta;  b)  di    un  certificato   di    collaudo   delle  misure  antincendio  conforme   alle   norme  vigenti  in  edilizia;  c)  le condizioni  igieniche  di    cui   all’art.  12,  fatta  eccezione   della  lettera  c);  d)  di    un  responsabile  con  un’adeguata   formazione   riconosciuta   ai sensi  dell’art.  4 lett.  in    campo  sociale  o pedagogico   (incluso  l’insegnamento).   Le  formazioni  conseguite  all’estero  rispettare   quanto  previsto   dall’elenco   di cui  all’art.  4   lett.  l);  98  e)  di    personale  maggiorenne  (ad  eccezione  di    stagiaires  o   altro  personale  ausiliario),  buono  stato  di salute  e   di    buona  condotta,  disponibile  a partecipare   a   momenti  di    formazione;  f)  di    almeno  un’unità      di    personale      educativo      ogni  15      bambini      accolti  e   di    una  persona  disponibile  immediatamente   in caso   di emergenza;  99  g)    organizzati  in  modo    tale  che  l’esecuzione  dei  lavori  domestici,  in  particolare  la  dei    pasti,  deve  essere  assunta  da  personale    non  occupato  con  i  bambini    e  formato  o con   comprovata  esperienza;  100  h)  di    una   linea  telefonica  fissa   e   recapiti  per  le    chiamate  d’emergenza;  i)    una  base  economica    sicura,  che  va  certificata    mettendo  a    disposizione  dell’UFaG,  della  domanda  di    autorizzazione,  tutti  i  dati  necessari;  j)  di un’adeguata  copertura   assicurativa  di responsabilità  civile  per  i  danni  cagionati  bambini  e   dal  personale;  k)  di    una   carta   dei  servizi   ai    sensi  dell’art.   21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  considerazione  di    situazioni  particolari,  la    Divisione  può  eccezionalmente  concedere  deroghe   al  requisito  di    cui   al cpv.  1 lett.   d).  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Istanza  Art.  42  1  L  ’istanza  di  autorizzazione  deve  contenere  tutte  le  informazioni  previste  dall’art.  14  O  AMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaG  stabilisce  le modalità  di presentazione   dell’istanza  e   la    documentazione  necessaria;  esso  assicura  la    consulenza  ai    richiedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Decisione  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione  rilascia  l’autorizzazione   al    responsabile  della  conduzione  del  Centro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  rilasciare  l’autorizzazione,    l’autorità  esamina,  in  particolare  con    sopralluoghi,    colloqui    o  richiedendo  informazioni  agli  interessati   e   a   terzi  e,  se  necessario,   facendo  ricorso  a   periti,  se  sono  adempiuti  i  requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione  di    autorizzazione   è   rilasciata   a   tempo  determinato   e   deve  essere  esposta  all’utenza;  essa  decade  con  la    rescissione  del  contratto   del  responsabile   ed  è   revocata  allorquando   i requisiti  per  il   suo   rilascio  non  sono   più  soddisfatti  casi   previsti   dall’art.  20  OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    responsabile  è  tenuto  a   comunicare  immediatamente    all’UFaG  ogni  cambiamento  inerente  ai  requisiti  di    autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Vigilanza  Art.  44  1  I  rappresentanti  dell’UFaG    visitano    la  struttura  almeno  una  volta  ogni  due  anni  e  verificano  che   le condizioni  per  il   rilascio  dell’autorizzazione  siano  ancora   adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  funzionari  dell’Ufficio  hanno  in    ogni   tempo,  durante  l’esercizio,  accesso  ai locali  dove  si    esercita  un’attività  sottoposta    a  vigilanza  così  come  possono  richiedere  l’accesso  e  l’invio    di  tutta  la  documentazione  e   di ogni  informazione  ritenuta  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito    della  vigilanza  l’UFaG  può  sottoporre  la  struttura  a    vigilanza  speciale    ed    emanare  provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Frase  modificata  dal   R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Lett.  modificata  dal  R    17.1.2024;   in vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   7;  precedente  modifica:  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                300.
                            99  Lett.  modificata  dal  R   14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2022,   300;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                163.
100
                            Lett.  modificata   dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101    Cpv.  introdotto   dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Cpv.  modificato  dal  R    14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Requisiti
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Richiamato  l’art.  11   cpv.   1   e   2   della  legge  possono  beneficiare  di sussidi  per  l’esercizio  i  Centri  retti  da  enti  pubblici  o   privati  che  soddisfano  cumulativamente  i seguenti   requisiti:  103  a)   autorizzati;  b)  di    organizzare   delle  attività  extrascolastiche  rivolte  a   minorenni  in età  della  scuola  c)  di    almeno   10  posti;  d)   lunedì   al    venerdì,  esclusi  i  giorni  festivi,  rimangono  aperti  dalle  ore   7:00   alle   19:00  al    di fuori  e   del  periodo   scolastico;  e)  un  servizio    di  refezione  di  qualità  che  soddisfa    le  norme  igienico-sanitarie  e  le  in materia  alimentare  in    vigore;  f)  un  piano  di    finanziamento  di almeno  tre  anni  e   una   situazione  finanziaria  sana;  g)  conto  degli   interessi  e delle   esigenze  delle   famiglie;  h)   richiesto  eventuali   contributi  previsti  dalla  legislazione   federale  in materia;  i)  la documentazione  completa   richiesta   dall’UFaG;  104  j)   cui  organo  esecutivo  non  siedono   persone  alle   dipendenze   del  centro  e la    cui  composizione  come  le    competenze  strategiche  e  operative  sono  conformi  alle  direttive  e   la  qualità  socioeducativa  dei  centri  che  organizzano  attività
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  k)  organo  di revisione   è   composto  da  persone  che  non   siedono  nell’organo  esecutivo  e sono  ritenuto  l’obbligo   di    effettuare   una  revisione  limitata   ai    sensi  della  legge   federale  e   la sorveglianza   dei  revisori  del  16  dicembre  2005;  106  l)  in cui  i  rapporti  d’impiego  sono   disciplinati  dal  diritto  pubblico  devono   rispettare  quanto  dal   Dipartimento  per  ciò   che  concerne  la    retribuzione   del  personale  riconosciuto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  m)  educativa   presenta  un  rapporto  fra  personale  non  formato  e   personale  con  formazione  che  rispetta  quanto  stabilito   dal  Dipartimento;  108  n)  almeno   il   2%  del  preventivo  di  spesa  riconosciuto  alla  formazione   permanente  del  oppure  svolgono    almeno  12  ore  di  formazione    all’anno  per  ogni  unità  di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  o)   iscritti  al registro  di    commercio,   se costituiti  nella  forma   dell’associazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  inoltre  beneficiare  di  un  supplemento  di  sussidio,  il   cui  ammontare    è  definito  tramite  direttive  del   Dipartimento,  i  centri  che  organizzano  attività   extrascolastiche  autorizzati  che,  oltre   ai  requisiti  di    cui  al    cpv.  1,    soddisfano  i  seguenti  requisiti   supplementari:  111  a)  112  b)  educativa   presenta  un  rapporto  fra  personale  non  formato  e   personale  con  formazione  che  rispetta  quanto  stabilito   dal  Dipartimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  c)  rette  differenziate  e    proporzionali  in  base  al  reddito  del/i  genitore/i  il   cui    calcolo  un   onere  amministrativo   supplementare;  d)  riferimento  per    la  gestione  complessiva    ad  almeno  altre    due  forme  di  attività  di  complementari  alle  famiglie  e   alla  scuola  riconosciute  gestite  dallo  stesso  ente  o  di almeno   60  posti;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  f)  le    rette  unicamente  in funzione  dell’evoluzione  dei  prezzi  al    consumo.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                103
                            Frase  modificata  dal  R    17.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Cpv.  modificato  dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Lett.  introdotta  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106    Lett.  introdotta  dal  R    17.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Lett.  introdotta  dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Lett.  introdotta  dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                109
                            Lett.  introdotta  dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Lett.  introdotta  dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Frase  modificata  dal  R    17.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  Lett.  abrogata  dal  R   14.12.2022;  in vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,  300;  precedente  modifica:   BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
                            113    Lett.  modificata   dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                114
                            Lett.  abrogata  dal  R   14.12.2022;  in vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,  300;  precedente  modifica:   BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
                            115    Cpv.  modificato  dal  R    12.9.2018;  in    vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UFaG,  in  considerazione  di  esigenze  e   situazioni  particolari,  può    eccezionalmente  concedere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
                            Art.  46  1  L’istanza   di sussidio  per   l’anno  successivo   deve  essere  presentata  ogni  anno  entro  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  ottobre  all’unità  amministrativa  competente  e   deve   essere  corredata  dai  seguenti   documenti:  a)  b)  di    finanziamento   triennale;  c)  patrimoniale   o   bilancio  di    apertura  e il  rapporto  di    revisione  relativi  all’anno  precedente,  dagli   organi  competenti   previsti  dallo  statuto  del  Centro;  d)  di spesa;  e)   e   l’età  degli  ospiti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  f)  aggiornato   del  personale,  relativa   qualifica  e   contratto  di lavoro  e   piano   di    occupazione  annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   il   31  marzo   di ogni  anno  vanno  presentati  all’UFaG  i seguenti   documenti  di    consuntivo:  a)  del  personale   con   le relative  ore  d’impiego   e   la    retribuzione  corrisposta  durante  l’anno;  b)   rapporto  sull’eventuale   scostamento  rispetto   ai dati   di    preventivo;  c)  e   il   consuntivo  di esercizio;  d)   e   l’età  degli  ospiti.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UFaG  stabilisce  le modalità  di presentazione   dei  documenti   di    preventivo  e   di consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Determinazione  del  sussidio  Art.  47  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  dello  Stato    è    stabilito  dall’UFaG  a    preventivo  in  base  alle  ore  di  lavoro  pianificate  per  il   personale   riconosciuto  impiegato   moltiplicate   per  il contributo  fisso  orario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  fisso    orario  è    calcolato  dividendo  per  le  ore  di  lavoro    pianificate    del  personale  riconosciuto  impiegato  i  costi  complessivi    riconosciuti,    moltiplicati  per  l’aliquota  (al  massimo  2/3)  dedotta  una  parte    dell’eventuale  partecipazione    comunale  ai  costi    d’esercizio    ai  sensi  dell’art.  30  cpv.  3   della  legge  computati   nell’ultimo  anno  contabile   consolidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  massimi  riconosciuti   relativi  all’onere   finanziario   (retta)   a   carico  dei  genitori,  alla  percentuale  di  contributo  alle  famiglie  sulla  retta,   alle  spese  di    formazione,   di    aggiornamento  e   di    supervisione,  del  materiale  didattico  e ai    salari  del  personale  riconosciuto  nonché   agli  oneri   sociali  sono  stabiliti  tramite  direttive   del   Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sussidiamento  cantonale  e   comunale  dei  centri  non  deve  superare   l’80%  delle  spese  riconosciute  di  formazione,  di    aggiornamento  e   di    supervisione,  di    materiale  didattico  e   dei  salari  del  personale  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Versamento  Art.  47a  120  1  Il  sussidio  versato  a   consuntivo    corrisponde  alle  ore  di  lavoro  effettive    del  personale  riconosciuto  moltiplicate  per    il   contributo  fisso    orario,  ritenuto  che  non  può  superare  il   contributo  stabilito  a   preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaG  può   versare   un  adeguato  acconto   del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Adeguamento   per   eventi  straordinari   e   imprevedibili  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  In  caso  di  eventi  straordinari  e    imprevedibili  (epidemie,  catastrofi  ecc.)  il  contributo  cantonale  versato  a  consuntivo  può  essere  calcolato  in  modo  differente  secondo    quanto  stabilito  tramite  direttive  del  Dipartimento  allo   scopo   di    offrire  un  finanziamento  maggiore   tramite  il   computo  parziale  o   totale  delle  ore  di    lavoro   del  personale  riconosciuto  contrattualizzate  e   non  solo  effettive  e  tramite  un  eventuale  maggiore   sussidiamento   sulla   base  del  risultato  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Contributi  alle  famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  Cpv.   modificato  dal  R    14.12.2022;  in  vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,   300;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  192;  BU   2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Lett.  modificata   dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118    Lett.  modificata   dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119  Art.  modificato  dal  R    17.11.2021;  in  vigore  dal  1.1.2022    -   BU  2021,  334;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  163;  BU   2017,  192;  BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Art.  introdotto  dal  R    8.7.2020;  in    vigore  dal   10.7.2020  -  BU  2020,   225.
                        
                        
                    
                    
                    
                121
                            Cpv.  modificato  dal  R    17.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  Art.  modificato  dal  R   17.11.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   334;   precedente  modifica:   BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                225.
                            1.    Contributo  universale  per  le famiglie  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  per  l’affidamento  del  figlio  è  concesso    a   tutti  i  genitori    che    affidano  il  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante   l’assolvimento  di una  formazione   o per  scopi  di    carattere   sociale  riconosciuti  dall’UFaG,   ad  un   centro  che  organizza   attività  extrascolastiche  che  adempie   i  requisiti  di  sussidiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  di  tale  contributo  è   definito    tramite  direttive  del  Dipartimento;    nel  calcolo  della  retta  il  centro  non    può  inglobare    oneri    supplementari  da  conteggiare    separatamente    (spese    per  i  pasti,  spese  per  il   trasporto   ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo   è dedotto  dall’ammontare  della   retta  a   carico  dei  genitori  ed   è rimborsato  al centro   che  organizza  attività  extrascolastiche.  L’UFaG   può   versare   adeguati  acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contributo  per  i   beneficiari  di  riduzioni  dei  premi  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure
                        
                        
                    
                    
                    
                medico-sanitarie
                            Art.  48b  126  1  Un  contributo  volto    a  contenere    l’onere  finanziario  (retta)  a    carico    dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante  l’assolvimento    di  una  formazione  o   per   scopi  di    carattere  sociale   riconosciuti  dall’UFaG,  ad   un  centro  che   adempie  i  requisiti  di    sussidiamento  è concesso  all’unità  di riferimento  del   minore   che  beneficia   di    riduzioni  dei  premi  nell’assicurazione   obbligatoria  delle  cure   medico-sanitarie   secondo   la LCAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  di  tale  contributo,  che  ammonta  al  massimo  al  33%    della    retta  dedotto  il   contributo  universale  di  cui  all’art.    48a,  è  definito  tramite  direttive  del  Dipartimento;    nel  calcolo  della    retta  il  centro  non    può  inglobare    oneri    supplementari  da  conteggiare    separatamente    (spese    per  i  pasti,  spese  per  il   trasporto   ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo   è dedotto  dall’ammontare  della   retta  a   carico  dei  genitori  ed   è rimborsato  al centro   che  organizza  attività  extrascolastiche.  L’UFaG   può   versare   adeguati  acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Contributo  per  i  beneficiari  di  assegni  di prima  infanzia  Art.  48c  128  1  Un  contributo  volto    a  contenere    l’onere  finanziario  (retta)  a    carico    dei  genitori  per  l’affidamento  del  figlio,  durante  l’esercizio  di  un’attività  lucrativa  oppure  durante  l’assolvimento    di  una  formazione  o   per  scopi  di  carattere   sociale  riconosciuti  dall’UFaG  a   un  centro  che  organizza  attività  extrascolastiche  che  adempie  i  requisiti   di    sussidiamento  è   concesso  all’unità  di    riferimento  del  minore  che  beneficia   di    un  assegno   di prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   contributo  è   concesso  al    più  tardi  fino  alla  fine  del  mese  di    agosto   dell’anno  in cui  il   bambino  può  accedere  alla  scuola  dell’infanzia,  conformemente  alla  legge  sulla  scuola  dell’infanzia   e   sulla  scuola  elementare  del  7   febbraio  1996,  salvo  nei  casi   in    cui  è   comprovato  tramite  dichiarazione  del  Comune  o   del  Consorzio   che   il   bambino  non   ha  potuto  accedere   alla  scuola  dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  di  tale  contributo  è  definito  tramite  direttive  del    Dipartimento  e   fa  riferimento  all’onere  finanziario  (retta)  che   rimane   a carico  dei  genitori   dopo   aver  percepito  i  contributi  di    cui  agli   art.  48a  e  48b   del  regolamento;   nel  calcolo  della   retta  il centro  non  può  inglobare  oneri  supplementari  da  conteggiare  separatamente  (spese  per  i  pasti,  spese  per  il   trasporto   ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo   è dedotto  dall’ammontare  della   retta  a   carico  dei  genitori  ed   è rimborsato  al centro   che  organizza  attività  extrascolastiche.  L’UFaG   può   versare   adeguati  acconti.  129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Attività  di  incontro,   socializzazione  e partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  ai    fini   del  sussidiamento  Art.  49  1  Richiamato  l’art.  11  cpv.  4   della  legge,  il   gruppo  organizzatore  delle  attività  di    incontro,  socializzazione  e partecipazione  deve  inoltre:  130  a)  un’attività  continuata  nel  tempo  e    accessibile  a    tutti  durante    il    periodo  scolastico,  per  almeno   8 ore   alla   settimana;  b)   adeguatamente   l’offerta;
                        
                        
                    
                    
                    
                123
                            Nota  marginale   modificata  dal  R    8.7.2020;   in vigore   dal  10.7.2020  -  BU  2020,   225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  Art.  modificato  dal  R   12.9.2018;   in    vigore  dal   1.10.2018  -  BU  2018,   347;   precedente  modifica:   BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                192.
                            125    Cpv.  modificato  dal  R    14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126    Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;   in vigore  dal  1.10.2018  - BU  2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127    Cpv.  modificato  dal  R    14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                128
                            Art.  introdotto  dal  R    12.9.2018;   in vigore  dal  1.1.2019  -  BU   2018,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Cpv.  modificato  dal  R    14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130    Frase  modificata  dal  R    14.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   il   coinvolgimento  attivo   dei  genitori  nel  progetto;  131  d)  di  uno  spazio  adeguato  per      l’accoglienza  di  gruppi  di  15  persone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  considerazione  di  situazioni  particolari,    l’UFaG  può  eccezionalmente  concedere    deroghe  al  requisito  di    cui   al cpv.  1 lett.   a).  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costi  d’esercizio   riconosciuti  Art.  50  Sono  riconosciuti   i  seguenti  costi   d’esercizio  documentati:  a)   e   le    spese  accessorie  del  locale  o   dei  locali  adibiti  all’attività;  133  b)   didattico  e i  costi  per   le    attività  dei  bambini;  134  c)  amministrativi  e di    formazione  necessari  all’organizzazione  e   la conduzione   delle  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
                            Art.  51  1  L’istanza   per  l’ottenimento  dei  contributi   per  l’anno  successivo  deve  essere  presentata  ogni  anno  entro  il   15  ottobre  all’UFaG  e deve  essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)  statuto   e nome  dei  responsabili;  b)  delle  attività  proposte,  di  un  programma  annuale  di  massima  e  degli  spazi  c)  di spesa;  d)  e   ore   di apertura;  e)  di    promozione  dell’offerta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro    il  31    marzo  di  ogni  anno    vanno  presentati  all’unità  amministrativa  competente    i  seguenti  documenti  di    consuntivo:  a)  d’attività;  b)   del   conto   d’esercizio  con  eventuale   rapporto   di    revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  del   sussidio  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  dello  Stato     è  stabilito  dall’UFaG  a  preventivo,     dedotta  una  parte  dell’eventuale  partecipazione    comunale  ai  costi  d’esercizio  ai  sensi  dell’art.  30  cpv.  3   della  legge  versata  l’anno  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sussidiamento  cantonale  e   comunale  delle  attività  non  può  superare  il 90%   dei  costi  d’esercizio  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento
                            Art.  53  L’UFaG  può   versare  un  adeguato  acconto  del   sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Consulenza   sanitaria  e   sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento
                            Art.  54  Le  prestazioni  di consulenza  sanitaria   e   sociale   alle  gestanti   e   ai genitori  di bambini   in  età  prescolastica  sono  coordinate  ai  sensi  dell’art.  3    cpv.  3    lett.  della  legge  e  4  lett.    b)  del  regolamento.  Capitolo   secondo  Provvedimenti   di protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Prestazioni  di servizio  sociale  individuale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  d’intervento  Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’UAP  fornisce:  a)  della  famiglia  o   dei  suoi  singoli  membri   le    prestazioni  di    cui   all’art.  16   cpv.  1   lett.  a,  d,    f  della  legge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131    Lett.  modificata   dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132    Cpv.  introdotto   dal  R    14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133    Lett.  modificata   dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134    Lett.  modificata   dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                135
                            Lett.  modificata   dal  R    14.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136  Art.  modificato   dal  R    8.10.2013;  in  vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,   413;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  137;  BU   2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dell’autorità   di    protezione  o   giudiziaria   le    prestazioni   di cui  all’art.   16  cpv.  1   lett.  b  legge,   di    regola  tali   prestazioni   vanno   fornite  entro   tre  mesi  dalla  richiesta;  in    caso   di ritardo  informa  il  mandante;  in  caso  d’urgenza  l’UAP    concorda  con  l’autorità  competente  le  della  propria   collaborazione  nell’ambito   dell’adozione   di misure  cautelari;  c)  della  famiglia  o   dei  suoi  singoli  membri  o dell’autorità  di    protezione  o giudiziaria   le  di cui  all’art.  16  cpv.  1   lett.  e della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  intervento  di    protezione  l’UAP  designa  un  operatore  responsabile   del  dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  interventi  di    protezione  si    esplicano   secondo  l’approccio  seguente:  a)  di    un  progetto  d’intervento  (bisogni,  obiettivi,   mezzi);  b)  del  programma  operativo  degli  enti  che  attuano  il progetto  d’intervento,  i quali   sono  ad   informare  periodicamente   l’operatore  responsabile  del  dossier;  c)  dell’esito   e, se  del  caso,  modifica  del  progetto  d’intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi   di    affidamento  di    minorenni   presso  terzi  l’UAP  può  attivare  e   coordinare  direttamente  gli  enti  e   i  servizi  pubblici  e  privati    necessari  per  l’esecuzione  dei  compiti  strettamente  funzionali  a  fronteggiare  i  bisogni  delle  famiglie  e   dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  singole  situazioni  l’UAP   può  delegare  ad  altri   enti  pubblici  o   privati   l’erogazione  delle  prestazioni  previste  all’art.  16  cpv.  1   lett.  e)  e   f)   della   legge;  in  questi  casi   gli  enti  sono   tenuti   a   designare   un  operatore  responsabile   del  dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  fra  autorità  Art.  55a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   poter  erogare  le    prestazioni  di cui  all’art.  16   cpv.  1   lett.  b)  della  legge  per  le famiglie,  l’UAP  deve  poter   disporre  dei  necessari  elementi   valutativi,  in    particolare  in merito   a motivi  e scopi  della  richiesta,   stato  della   situazione   e ambiti   da  esaminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  accordo  con   l’UAP,  l’autorità  di    protezione   o l’autorità  giudiziaria  possono   intimare  alle  famiglie  di  rivolgersi   al    suddetto   ufficio  per  l’erogazione  delle   prestazioni  di cui  all’art.  16  cpv.   1   lett.  a),  c)  e  d)  della  legge  per  le    famiglie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  aver   esaminato  la    valutazione  socio-familiare  di    cui  all’art.   16   cpv.  1   lett.  b)  della  legge  per  le  famiglie,  l’autorità  di  protezione  o  l’autorità    giudiziaria  si  accorda  con    l’UAP  sulle  modalità  dell’esercizio  del   suo   mandato   come  ufficio   di    controllo  e   d’informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  ed   elaborazione  dei  dati  Art.  55b  138  1  L’UAP  raccoglie   tutti  i  dati  necessari  per  lo svolgimento  di quelli  che  sono  i suoi  compiti  ai  sensi  del  presente  regolamento,  segnatamente  dei  dati  anagrafici,  anamnestici  e   sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  dati  devono  essere  raccolti  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla    legislazione    cantonale    sulla  protezione  dei   dati;  a tale   scopo  l’ufficio  si    dota  delle  misure  tecniche  e organizzative  appropriate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza
                            Art.  56  1  L’UFaM  può   fornire  consulenza  anche  a terzi  per  orientare  la segnalazione  alle  autorità  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaM   può  valersi  della  consulenza  e   della  collaborazione  di  altri  servizi   specialistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Prestazioni   di  servizio  educativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  ai fini  del  sussidiamento  Art.  57  Per  poter   essere  riconosciuti   gli enti  che  offrono  prestazioni   di    servizio  educativo   devono  rispettare,  oltre  alle  condizioni  poste  dall’art.  26  della   legge,  i  seguenti  presupposti:  a)  secondo  le modalità  di    cui   all’art.  58;  b)   un   piano  delle  prestazioni  assicurate   che  definisce  le categorie  di    utenti,  gli  obiettivi  le risorse   necessarie   per  conseguirli;  c)   un   piano  di finanziamento  triennale  e   una   situazione   finanziaria  sana;  d)  di  personale  direttivo  ed  educativo  in  numero  sufficiente  con  formazione  in  ambito  psicologico   o   sociale;  e)  nel    caso  delle  prestazioni  di  cui  all’art.  18  lett.    b)  della  legge,  di  spazi  adeguati,  alle  norme   di sicurezza   e   di igiene  ai    sensi  delle  leggi  vigenti,  e   differenziati  secondo  dei  minorenni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  d’intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Art.  introdotto  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013   -  BU  2013,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138    Art.  introdotto  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013   -  BU  2013,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  58  1  L’attivazione  delle  prestazioni    di  servizio  educativo    è  di  competenza  dell’UAP,    delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    prestazioni    di  servizio  educativo    vengono  di  regola  fornite  dai  servizi  entro  un    mese  dalla  richiesta;  in  caso    di  urgenza    i   servizi  garantiscono    all’autorità  competente  la  collaborazione  nell’ambito  dell’adozione   di misure  cautelari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Accoglienza  delle   famiglie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  ai fini  del  sussidiamento  Art.  59  Per  poter  essere  riconosciuti  gli  enti  che  offrono  accoglienza  alle    famiglie  devono  rispettare,  oltre  alle  condizioni  poste  dall’art.  26  della   legge,  i  seguenti  presupposti:  a)  le  proprie  prestazioni  durante  tutto   l’anno  e   sono  accessibili  24   ore  su 24,  anche  in  un  di urgenza;  b)  un   servizio   di refezione  o la possibilità   di preparare  dei  pasti;  c)   un  piano  di finanziamento  triennale,  una  situazione  finanziaria  sana  e un  catalogo  prestazioni  assicurate  che  definisce  le  categorie  di  utenti,    gli  obiettivi  e  le  risorse  per   conseguirli;  140  d)  di  personale  direttivo  ed  educativo  in  numero  sufficiente  con  formazione  in  ambito  psicologico   o   sociale   o   con  provata  esperienza   professionale   nel  settore;  e)  di  spazi  adeguati,  conformi  alle  norme    di  sicurezza  e   di  igiene  ai  sensi  delle  leggi  e   differenziati  secondo   l’età  dei  minorenni   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Affidamento  di  minorenni  a   terzi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Obbligo  di  autorizzazione   e modalità  di  esecuzione  Art.  60  141  1  Un  collocamento   di    minorenni   presso  terzi  può   essere  deciso   dal  rappresentante  legale  del  minorenne  oppure  dall’autorità  di  protezione  o  giudiziaria,    previa  valutazione  del  relativo  bisogno,  nell’interesse  superiore   del   minorenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  minorenni  possono  essere  affidati  solo  a   terzi  autorizzati  ai sensi  della   legislazione  federale,  della  legge  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su  richiesta  dell’autorità  di  protezione    o    giudiziaria,  o  del  rappresentante  legale  l’UAP    valuta  il  bisogno  di affidamento  a terzi  e   -  se  del  caso  -  prepara,  esegue  e verifica  l’affidamento  in    famiglia  affidataria  o   in    un  Centro  educativo,  tenuto  conto   dei  principi  di    cui  all’art.  21  e 23  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Progetto  educativo  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  quadro  di  un  affidamento  del  minorenne    a    terzi  il   progetto  d’intervento  ai  sensi  dell’art.  55  è   definito  progetto   educativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  progetto   educativo   vengono  esposti,  partendo   dall’esito  della   valutazione  del  bisogno:  a)   anagrafici   e l’anamnesi   sociale  del  minorenne  e della  sua  famiglia;  b)   anagrafici   e le    prestazioni  offerte  dalla   famiglia  affidataria  o   dal  Centro   educativo;  c)   e   gli  obiettivi   dell’affidamento  relativi  al    minorenne  e alla  sua  famiglia;  d)  durata  dell’affidamento;  e)  di    lavoro,  le    relative  competenze   e   i  tempi  di attuazione;  f)  collaborazione  con  le  autorità  di  protezione  e  giudiziarie  o  con  altri  servizi  g)  del  coordinatore  del  progetto  educativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    responsabilità  dell’elaborazione  dei  punti  da  a)  a   f)    è   dell’UAP  o  dell’autorità  giudiziaria  o   di  protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A   scadenze  regolari  l’andamento  del  progetto  educativo  rispetto  agli  obiettivi  stabiliti  deve  essere  verificato  e,    se  del  caso,  modificato  secondo  l’evoluzione  delle  circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Convenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139    Cpv.  modificato  dal  R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                140
                            Lett.  modificata   dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141    Art.  modificato  dal   R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142    Art.  modificato  dal   R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’affidamento  di  minorenni  a  terzi    è  oggetto  di  una  convenzione  scritta  stipulata  una  parte  e    la  famiglia  affidataria  o    il   Centro  educativo  dall’altra;    nel  caso  in  cui    l’affidamento  prosegua  fino   ai    20  anni  compiuti  ai    sensi  dell’art.  21  cpv.  4   della  legge   la convenzione  è stipulata  dall’interessato  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   convenzione  disciplina  i  diritti  e   doveri  delle   parti  e   comprende  in particolare:  a)  educativo  di affidamento;  b)  del  compenso  dovuto    alla  famiglia    affidataria  o  della  retta  dovuta  al  Centro  riservata  la parte  assunta  dallo   Stato  poiché  eccedente  le capacità   finanziarie   dei  c)  si    assume  gli  ulteriori  costi  di    mantenimento  (indumenti  ecc.),  i premi  assicurativi,  gli  importi  per  le vacanze  ecc.;  d)  a  lla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;  e)  delle  relazioni  personali;  f)  e   possibilità  di    disdetta  della  convenzione   stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  l’esecuzione  dell’affidamento  è   urgente  la stipulazione  della  convenzione  deve  avvenire  di  regola  entro  un  mese   dall’affidamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’UAP  elabora  una   convenzione  modello  che  viene   messa   a   disposizione  delle  parti  interessate  e  su  richiesta  collabora  nella   stipulazione  della  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Programma  operativo  Art.  63  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro  tre    mesi    dall’affidamento    chi  accoglie  il    minorenne  elabora  un  programma  operativo  e  lo  trasmette  al  responsabile  del  dossier;  tale  programma  operativo  deve  essere  aggiornato  annualmente  e   in occasione  di    modifiche   di    rilievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaG  elabora  un  modello   di programma   operativo  destinato  ai    Centri  educativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Revoca   dell’autorizzazione  e   provvedimenti  Art.  64  1  In  caso   di    deficienze  o difficoltà,  o   se  la prosecuzione  dell’affidamento  non  corrisponde  più  all’interesse  del  minorenne,  il   Dipartimento   procede  secondo   gli  art.  11  e 20  OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  appare  necessaria    l’adozione  di  misure  di  protezione  ai  sensi  del  CC    dei    minorenni  in  affidamento  a  terzi,  l’UAP  segnala    tempestivamente  la  situazione  all’autorità  di  protezione  competente.  145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Affidamento  familiare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Obbligo  d’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Principi
                            Art.  65  146  1  Chi  accoglie  nella   propria  economia  domestica  un  minorenne  a scopo  di affiliazione  per  più  di  un  mese  dietro  compenso    o  per  più  di  tre  mesi  gratuitamente  deve  essere    autorizzato  dall’UAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  genitori  affilianti  devono  richiedere  l’autorizzazione  prima  di   accogliere  il   minorenne,  l’autorizzazione  è   nominale  e   si    riferisce  ad  un  minorenne   determinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi,  nell’ambito  di  interventi  in  situazioni  di  crisi  ai  sensi    dell’art.  4    cpv.  2  OAMin,  accoglie  regolarmente  minorenni  nella  propria  economia   domestica,  dietro   compenso  o   a   titolo  gratuito,  deve  essere  autorizzato  dall’UAP  indipendentemente  dalla  durata  dell’accoglimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’obbligo  d’autorizzazione  sussiste  anche    se  il    collocamento  del  minorenne  è  ordinato  da  un’autorità  di    protezione  o giudiziaria  o   se il minorenne  non  trascorre  il   fine  settimana  nella  famiglia  affiliante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  66  147  1  L’autorizzazione  è   rilasciata    per  un  affido  determinato    a  chi  soddisfa  i  requisiti  di  cui  all’art.  5   OAMin   ed   è disposto  a seguire   corsi  di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143  Art.  modificato   dal  R    8.10.2013;  in  vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,   413;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  191;  BU   2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144    Art.  modificato  dal   R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                145
                            Cpv.  modificato  dal  R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146    Art.  modificato  dal   R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147    Art.  modificato  dal   R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’affidamento  deve   essere  disposto  con  urgenza,  l’UAP  effettua  una  prima  indagine  sommaria  condizioni,  al    fine  di esperire  le    ulteriori   indagini   necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   documentazione  atta  ad  attestare  i  requisiti  viene   stabilita  dall’UAP  mediante  direttiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Spese  per  il   mantenimento   del  minorenne  affidato
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Compenso
                            Art.  67  1  Il  Dipartimento  emana  raccomandazioni  relative  al compenso  di    cui   all’art.   294  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’anticipo  di    cui  all’art.  24  della  legge   corrisponde   agli   importi  di    cui  al cpv.  1   ed  è versato  dall’URAI,  indipendentemente  dal  fatto  che  il   collocamento  sia  stato  deciso  rappresentante  legale  del  minorenne  o   da  un’autorità   di    protezione  o   giudiziaria.  148
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  anticipi  del  compenso  indebitamente  percepiti  devono  essere   rimborsati.  149
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Regresso
                            a)  Principio  Art.  68  150  1  L’URAI   fa  valere  le    pretese   derivanti  dall’obbligo   di    mantenimento   previste  dal  diritto  di  famiglia  e trasmesse  all’ente   pubblico,  fatta  eccezione   per   la    parte  che   eccede  le    capacità  finanziarie  dei  genitori.  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’URAI  può   rinunciare  totalmente  o   parzialmente  al regresso  se le    circostanze   lo giustificano.  152
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le  convenzioni  internazionali    e    la  legge  federale  del  24    giugno  1977  sulla  competenza  ad  assistere  le persone  nel  bisogno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Procedura  Art.  69  153
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Laddove  il    contributo  al  mantenimento  a  carico  dei  genitori    non  è  ancora    stato  determinato  mediante    convenzione  o  sentenza,  o   laddove  s’intende  ottenere  un    aumento  di  tale  importo,  l’UAP   accompagna   i  genitori  nella  procedura   volta   a   stabilire  il contributo  di    mantenimento  a  loro  carico,  calcolato  dall’URAI,  che  fa sottoscrivere   agli  obbligati   un  accordo  circa  l’ammontare  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  ciò  non  fosse  possibile,  l’URAI  intenta  la relativa   azione  civile  dinnanzi  all’autorità  giudiziaria  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’URAI  può   delegare  a   terzi  le azioni  di    regresso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Determinazione   dell’importo  Art.  70  1  L’ammontare  del    contributo  proposto  ai  genitori  è    calcolato  facendo  riferimento  ai  parametri  utilizzati  nell’ambito   della  Legge  sull’assistenza   sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  dei  genitori  viene  coperto  facendo   in    primo   luogo  capo  ai    mezzi   finanziari  vincolati  al  mantenimento  del  minorenne  (alimenti,     assegno  figli     di  base,     assegno     integrativo,  rendite  completive,  rendite  AI  ecc.)  e   cercando  di    ottenere  il   versamento  diretto   di    tali  mezzi   all’URAI.  154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Coperture  assicurative  Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  minorenne    affidato  deve  essere  assicurato  contro    le  malattie,  gli  infortuni    e  la  responsabilità  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  delle    finanze  e    dell’economia  può  stipulare    a    favore  dei  minorenni  affidati    una  polizza  di    assicurazione  collettiva  per   i  rischi  di    responsabilità  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Obbligo   di comunicazione  Art.  71a  155  Chi  intende   offrire   servizi   nell’ambito  dell’accoglimento   in famiglia  ai    sensi  della  Sezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4a  OAMin  deve  comunicarlo   all’UAP  ed  è   soggetto  alla   sua  vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Formazione,  consulenza  e   mediazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148  Cpv.   modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore   dal  1.1.2023  - BU  2023,   42;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                413.
                            149    Cpv.  introdotto   dal  R    17.3.2009;  in    vigore   dal  24.3.2009   - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150    Art.  modificato  dal   R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151    Cpv.  modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore   dal  1.1.2023  - BU  2023,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152    Cpv.  modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore   dal  1.1.2023  - BU  2023,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153  Art.  modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore  dal  1.1.2023   - BU  2023,  42;  precedenti  modifiche:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163;  BU  2013,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154    Cpv.  modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore   dal  1.1.2023  - BU  2023,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155    Art.  introdotto  dal  R    8.10.2013;   in vigore  dal  15.10.2013   -  BU  2013,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’UAP  promuove,  coordina  o  attua  direttamente  le  iniziative  di  informazione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’esercizio dei compiti di cui al cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Vigilanza  Art.  73  157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’UAP  esercita  la    vigilanza   sull’affidamento,  mantenendo  contatti  diretti  con  chi  accoglie  il  minorenne,  il   minorenne  stesso  e   la    sua  famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  accoglie     il  minorenne  è  tenuto  a  presentare  ogni  anno  un     rapporto  sull’evoluzione  dell’affidamento  e  a  comunicare  immediatamente    all’UAP  tutte  le  modifiche  importanti  delle  circostanze  (art.  9   OAMin).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Centri  educativi
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Autorizzazione
1. Obbligo
                            Art.  74  1  Per    gestire  istituzioni  per  minorenni  che  offrono  provvedimenti  di  protezione  è  necessaria  l’autorizzazione  della   Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  minorenni  possono  essere    accolti  soltanto  dopo  il   rilascio  dell’autorizzazione  (art.    13  cpv.    3  OAMin).
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Requisiti
                            a)  Concetto  quadro  Art.  75  Il   centro  educativo  deve  disporre   di un  concetto  quadro  che   descrive:  a)  e   i  principi   fondamentali  cui   il centro  si    ispira;  b)   d’attività  e   gli obiettivi  generali;  c)  di    destinatari,  le    prestazioni  corrispondenti  e i  risultati  attesi  per  tipologia;  d)  relative  alla  conduzione,  all’organizzazione  e  al  finanziamento    del  centro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Personale  Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni  funzione  il   centro  educativo  deve  disporre  di  un  profilo  delle   esigenze  e una  descrizione  del  posto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Direttore   e   il personale  devono  essere  idonei  ai    sensi  dell’art.  15   OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  quanto   riguarda  la formazione  del  Direttore   e   del  personale  e il   numero  di quest’ultimo  fanno  stato  le    disposizioni  dell’ordinanza   sulle  prestazioni  della   Confederazione  nel  campo   dell’esecuzione  delle  pene  e   delle  misure  del  21  novembre  2007  (OPPM)   e delle  sue  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Centro  educativo   deve   garantire  una  supervisione   regolare   e offrire  una  formazione   continua  al  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Esigenze   generali  Art.  77  Gli  strumenti  educativi  e   pedagogici  a   disposizione  del   centro  educativo  devono   essere  adeguati  ai  fanciulli  ed  agli    adolescenti  collocati    e   compatibili    con  gli  obiettivi  definiti  nel    concetto  quadro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Regolamento  interno  Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  centro   educativo  deve  disporre  di un  regolamento  interno   che  descrive  i diritti  e   i  doveri  delle  persone  interessate  e le    possibilità  di    reclamo  interne  ed   esterne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  criteri  di ammissione   e   dimissione  devono  essere  disciplinati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Documentazione  Art.  79  I  centri  educativi   devono  tenere  una   lista  dei  minorenni   accolti,   conforme  alle  prescrizioni  dell’art.  17  OAMin,   e gli  eventuali  ulteriori   documenti  stabiliti   dall’UFaG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   Ubicazione   e spazi  Art.  80  Il   Centro  deve  disporre  di spazi  adeguati  all’attività  e   ai bisogni  degli  utenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Ulteriori  requisiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  Art.  modificato    dal  R    8.10.2013;  in  vigore    dal  15.10.2013  -   BU  2013,    413;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157    Art.  modificato  dal   R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158    Art.  modificato  dal   R    8.10.2013;  in    vigore  dal  15.10.2013  - BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  81  Ai  centri   educativi   si    applicano  inoltre   i  requisiti  di cui   agli  art.  11,  12   e   20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Centri  educativi  diurni  Art.  82  1  I  Centri  educativi  che  accolgono  minorenni    unicamente  di  giorno  fornendo  loro  provvedimenti  di  protezione  devono  ottemperare  ai  requisiti  di  cui  agli  articoli  precedenti,  rispettivamente  a quelli  relativi  ai    nidi  dell’infanzia   se  si    tratta  di    minorenni  di    età  fino   ai tre  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   numero   e   la formazione   del  personale  deve  essere  adeguato  ai    bisogni  e   al    numero  dei  minorenni  accolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Istanza
                            Art.  83  1  L’istanza    di  autorizzazione  deve  contenere    tutte  le  informazioni    previste    dall’art.  14  OAMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UFaG  stabilisce  le modalità  di presentazione   dell’istanza  e   la    documentazione  necessaria;  esso  assicura  la    consulenza  ai    richiedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Decisione
                            Art.  84  Si  applica  per  analogia  l’art.  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Vigilanza
                            Art.  85  1  I  Centri  educativi  autorizzati  sono  tenuti  a   notificare  all’UFaG  l’elenco  aggiornato   degli  ospiti  e   del   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  rappresentanti  dell’UFaG  visitano  la struttura   almeno   una  volta   ogni  due  anni   e   verificano  che  le  condizioni  per  il   rilascio  dell’autorizzazione  siano  ancora  adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  funzionari  dell’Ufficio  hanno  in    ogni   tempo,  durante  l’esercizio,  accesso  ai locali  dove  si    esercita  un’attività  sottoposta  a vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’ambito    della  vigilanza  l’UFaG  può  sottoporre  la  struttura  a    vigilanza  speciale    ed    emanare  provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Sussidiamento
1. Riconoscimento
                            a)  Requisiti  Art.  86  Per  poter  essere  riconosciuti,  oltre  alle   condizioni  poste   dall’art.  26  della  legge  gli  istituti  devono  soddisfare  i  requisiti  per  il riconoscimento   federale  e negoziare  un  contratto   di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Decisione  Art.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nella  decisione  di    riconoscimento  sono  indicate:  a)  direttive  del  centro  educativo;  b)   di    posti  riconosciuti;  c)   del  riconoscimento,  che  corrisponde  alla  durata  del  contratto  di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Centro  educativo  è   tenuto  a   comunicare  immediatamente  all’UFaG  ogni  cambiamento  inerente  alle  condizioni  di    riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Sussidi   per  l’esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Determinazione   del  contributo  globale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aa)  Costi  Art.  88  1  Possono  rientrare  nei  costi  computati  ai fini  del  calcolo  del  finanziamento  degli  enti  solo  i  costi    funzionali  al  perseguimento  dei  provvedimenti  di  protezione  attuati  in  ossequio  delle  disposizioni  della  legge  e   del  presente  regolamento,   in    particolare  degli   art.  60  e segg.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tasso  d’ammortamento  economico  applicato   a   fine  anno  non  può  superare   quello  concordato  nel  contratto  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli    enti  privati    possono  essere    riconosciuti,  tenuto  conto    della  loro    situazione  finanziaria,    gli  interessi  ipotecari   e gli  ammortamenti   ipotecari  effettivamente  versati  a terzi.  Gli   interessi  ipotecari  non  possono   essere   superiori  a   quanto  applicato  dalla   Banca  dello  Stato,   mentre  gli  ammortamenti  finanziari  possono  essere  riconosciuti  sino  alla  misura  massima  del  3%  annuo  sul  valore  iniziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  costi  del  personale    sono  considerati  al  massimo  nella  misura  riconosciuta  dallo  Stato  ai  suoi  dipendenti  con  funzione  analoga.  159
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            bb)  Ricavi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159    Cpv.  introdotto   dal  R    17.3.2009;  in    vigore   dal  24.3.2009   - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  89  Richiamato  l’art.  31  lett.  d)  della   legge,  dei  ricavi  del  Centro  educativo  computati   per  la  determinazione  del  contributo   globale  fanno  parte:  a)  corrisposto   dai  genitori,  sotto  forma   di retta  uniforme  stabilita  dal  Dipartimento;  b)  del  patrimonio;  c)   quota  parte   delle  elargizioni  e   donazioni  di    enti  pubblici  o privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Ripartizione  del  contributo  globale  Art.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  I  contributi  dei  Comuni  vengono  corrisposti   secondo   la    seguente  procedura:  a)  la  fine  di  giugno  l’UFaG  segnala    ad  ogni  Comune  quale    sarà  l’importo  a   suo    carico  in  ai    contratti  di prestazione  stipulati  con   i  Centri   educativi  e quali  sono  gli  enti  di    sostegno  famiglia  noti  al Cantone  che  adempiono  le    condizioni  di sussidiamento   cantonali;  b)  la  fine   di settembre   i  Comuni   segnalano   all’UFaG  i  contributi  versati   nell’anno  corrente  partecipazione   a   costi  ai    sensi  dell’art.   30  cpv.  3   della   legge;  c)    intima  ai  Comuni  l’importo  definitivo    a   loro  carico,    che    va  corrisposto    entro  la  fine  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Assunzione  delle  spese   di  collocamento   in  Istituti  non  riconosciuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principio  Art.  91  1  L’assunzione  delle  spese  di collocamento  in    un  centro  educativo   non  riconosciuto  dallo  Stato  ai  fini  del  sussidiamento    è  possibile  solo  previa  decisione  di  assunzione  dei  costi    da  parte  dell’UFaG.  161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di  tale  autorizzazione  le  spese    derivanti  dal  collocamento  sono  a    carico    dell’ente  collocante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Procedura  Art.  92  1  L’istanza   di  assunzione  dei  costi  va presentata  preventivamente  dall’Istituto   per  conto  del  rappresentante  legale  del    minorenne    oppure  dell’autorità  tutoria  o  giudiziaria  che    ha    deciso  il  collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   stessa  deve  essere  accompagnata  dall’elaborazione  di    un   progetto  educativo   ai sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  presenza  di  collocamenti    urgenti  l’istanza    deve  essere  inoltrata    entro  cinque  giorni  dal  collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  collocamenti    in  Istituti    situati  in  altri  Cantoni  fa  stato  la  procedura    prevista  dalla  Convenzione  intercantonale  per  le    istituzioni  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Istituti  fuori  Cantone  Art.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    principio    può  essere  assunta  la  spesa  di  collocamento  in  centri  educativi  fuori  Cantone  e   all’estero  che  cumulativamente:  a)   autorizzati  in base  alla  legislazione   del  Cantone  o   Stato  di    sede;  b)  i   requisiti  posti  dalla  Convenzione  intercantonale  per  le  istituzioni  sociali    o  i  requisiti  previsti  per   i  centri  situati  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    legislazione  dello  Stato  di    sede   prevede  dei  requisiti  equivalenti   a   quelli  cantonali,  fa  stato  il  riconoscimento  di    quell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Retta  eccedente  le    capacità  finanziarie   dei  genitori  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  parte  di  retta   che  eccede  le capacità  finanziarie  dei  genitori  è assunta  dall’URAI  e  versata  al    Centro  educativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Laddove  il   contributo  al  mantenimento  a    carico  dei  genitori    non  è  ancora  stato  determinato  mediante  convenzione  o   sentenza,   o   laddove   s’intende  ottenere  una  modifica  di tale   importo,  l’UAP  accompagna   i  genitori  nella   procedura   volta  a   stabilire  il contributo  di mantenimento  a   loro  carico,  calcolato    dall’URAI,  che  fa  sottoscrivere  agli  obbligati  un    accordo  circa    l’ammontare  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  ciò  non  fosse  possibile,  l’URAI  intenta  la relativa   azione  civile  dinnanzi  all’autorità  giudiziaria  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’URAI  può   delegare  a   terzi  le azioni  di    regresso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160    Art.  modificato  dal   R    5.3.2008;  in    vigore   dal  11.3.2008  - BU  2008,  137.
                        
                        
                    
                    
                    
                161
                            Cpv.  modificato  dal  R    5.3.2008;  in vigore   dal  11.3.2008  -  BU  2008,   137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  Art.  modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore  dal  1.1.2023   - BU  2023,  42;  precedenti  modifiche:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191;  BU  2009,   165;   BU  2013,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  dell’importo  a   carico   dei  genitori  Art.  95  Si  applica  per  analogia  l’art.  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Anticipo  e   regresso  Art.  96  1  Laddove  la    retta  eccede  le capacità  finanziarie  dei  genitori   e la    quota   parte  assunta   dagli  stessi  a   titolo  di    contributo  al mantenimento  non  è   ancora  stata   determinata  mediante  convenzione  o  sentenza,  la    retta  è   anticipata  dall’URAI   in    attesa  di    detta   determinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  di  affidamento  ordinati  dall’autorità  di  protezione  o   giudiziaria  o   indicati  dall’UAP,  l’URAI  anticipa  parimenti  il   contributo  di  mantenimento  a  carico  dei  genitori  allorquando  lo  stesso  non  è  stato  corrisposto  per   più  di tre  mesi;  l’anticipo  comprende  pure  le    rette   rimaste   scoperte  nei  tre  mesi  precedenti  la richiesta  del  Centro  educativo.  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  regresso   si    applicano   per  analogia   le disposizioni  di    cui  all’art.   68.  Capitolo   terzo  Accoglimento  in  altri   Istituti  Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  di  cui  all’art.  13  OAMin  agli  Istituti    che    non  rientrano  nel  campo  d’applicazione  dei  Capitoli  primo  e secondo  è   rilasciata   dalla   Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  applicano  requisiti   e procedura  previsti  dalla   legislazione   federale  e a   titolo   supplementare   e   per  analogia  quelli  del  Capitolo  primo  e   secondo,  ritenuto   che  la Divisione   può  prevedere   deroghe  se  giustificate  dalle  peculiarità  dell’istituto.  Capitolo  quarto  Progetti  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Informazione  Art.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accesso    all’informazione  di  cui  all’art.  33  della  legge    viene  assicurato    direttamente  dallo  Stato  o,    su mandato,  da   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  i  servizi  ed  enti  attivi   nel  sostegno   alle   famiglie   e   nella  protezione  dei  minorenni   sono   tenuti   a  trasmettere  regolarmente  alla  Divisione,  o   al    terzo  da  essa  designato,  la    documentazione  completa  e  aggiornata  relativa   alle  prestazioni   erogate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Progetti  di  prevenzione,  sensibilizzazione,   formazione  o   ricerca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Riconoscimento  dell’ente   promotore  Art.  99  L’istanza  di   riconoscimento  dell’ente     promotore  va  inoltrata     all’UFaG  e  deve  comprendere:  a)  e   composizione  degli   organi;  b)  dell’ente;  c)   del  progetto;  d)  degli  obiettivi;  e)  collaborazioni  con  terzi;  f)   e   metodi  necessari  per  raggiungere  gli  obiettivi;  g)  quantificazione  delle   prestazioni;  h)  di spesa  e piano  di    finanziamento  del  progetto;  i)  di    valutazione   dell’esito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Requisiti  per  il  sussidiamento  del  progetto  Art.  100  Per  poter  essere  sussidiati  i  progetti   di    cui   agli  art.  34  e   35   della   legge  devono   essere   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Associazioni  di  coordinamento   delle  famiglie  diurne  Art.  101  Il   sussidiamento  cantonale  e comunale   a   favore  delle  prestazioni  di    coordinamento   delle  attività  di    cui   all’art.  7 cpv.   1 lett.  b)  della  legge  non  deve  superare  il 90%   delle   spese  riconosciute.  TITOLO   IV  Disposizioni  comuni   relative   al sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                163
                            Cpv.  modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore   dal  1.1.2023  - BU  2023,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164  Cpv.   dal  R    1.3.2023;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2023,   42;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165;  BU  2013,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Costruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Acquisto  di  terreni  e   di  edifici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Proposta  preliminare  Art.  102  1  Prima  di    avviare  la    procedura  di    acquisto  di    terreni  o   di edifici  deve  essere   trasmessa  al  Dipartimento  una  proposta  preliminare    con  una  relazione  che    ne    indichi  la  zona  di  influenza  e   la  tipologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   relazione  deve  essere  corredata  dai  seguenti  documenti  in    tre  copie:  165  a)  scala  1:2000  del  comprensorio  comunale  in cui  si    vuole  edificare  o   nel  quale   ha  sede  che  si    intende  acquistare  o   ammodernare;  b)  di  mappa    ufficiale    1:500  con  indicata  l’ubicazione  dell’edificio,  gli  accessi  veicolari    e  le zone  destinate  a   verde  e   le    distanze  da  servizi  pubblici   di    trasporto;  c)  dell’edificio  in    scala  1:100  completo  di piante,  facciate  e sezioni;  d)  del  registro  fondiario;  e)   del   sedime  o dell’edificio;  f)  preliminare  di finanziamento  dell’acquisto;  g)  o   indicazioni  sulla   forma  giuridica  che  si    intende  dare  all’ente  che  gestirà   la    struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Documentazione
                            Art.  103  Ottenuto  dal  Dipartimento  l’autorizzazione  preliminare  all’acquisto,  l’ente  promotore  che  intende  ottenere  i  sussidi  di    legge  deve  presentare  una  richiesta  di    sussidio   corredata  dai  seguenti  documenti  in    tre  copie:  166  a)  di    acquisto  della  proprietà;  b)  di    finanziamento   dell’acquisto;  c)    a  realizzare,  entro    due  anni  dall’acquisto,  le  opere    di  ammodernamento  ed  dei  fabbricati  o    entro  quattro  anni  la  costruzione    della    struttura    per  la  quale  è stato   autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Costruzione,  ampliamento,  ristrutturazione  e   ammodernamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Domanda  preliminare  Art.  104  Prima  dell’elaborazione  dei  progetti   relativi  deve  essere  trasmessa  al    Dipartimento  una  domanda  preliminare    di  sussidio  con  una  relazione  indicante  il   tipo  di  costruzione  che  si    intende  realizzare,  il   numero  dei  posti-letto  previsti  e   la    presumibile  zona  di    influenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Documentazione
                            Art.  105  1  Ottenuto  dal    Dipartimento  l’autorizzazione  preliminare  alla    progettazione  di  massima  delle  opere,  l’amministrazione  della  struttura   che  intende   ottenere  i  sussidi  di    legge   deve  presentare,  prima  della   progettazione  definitiva  una  domanda  corredata  dai   seguenti   atti  in    tre  copie:  167  a)  di    situazione   in    scala  1:1000;  b)  di    massima   in scala  1:200;  c)   presumibile  delle  opere  e   previsione   di    copertura  finanziaria;  d)   sulla  situazione  finanziaria   dell’ente  promotore;  e)   degli  statuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    direttive  federali  e   cantonali   per   la    costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Progetto  definitivo  Art.  106  Ottenuta  l’approvazione    del  progetto  di  massima  l’amministrazione  dell’istituto  deve  inoltrare  al    Dipartimento  in tre   copie:  168  a)  definitivo;  b)  tecnica;  c)  dettagliato;  d)  di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Inizio  dei   lavori  Art.  107  L’inizio  dei  lavori   è   subordinato  all’autorizzazione  del  Consiglio  di Stato  che  dovrà  essere  richiesta  al    Dipartimento  unitamente  alla   presentazione  dell’autorizzazione  cantonale  e   comunale   a  costruire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165    Frase  modificata  dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                166
                            Frase  modificata  dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167    Frase  modificata  dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168    Frase  modificata  dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Restituzione   di  sussidi  ai    sensi  della  Lsuss  Art.  108  Se  l’edificio  o   il   terreno  è sottratto   al suo  scopo   o   viene  alienato   il Dipartimento,   entro  20  anni  dalla  concessione,  ordina  la restituzione  del  sussidio   dedotto   il   5%  per  ogni   anno  di esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Sussidi  per   l’esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Procedura
                            1.    Istanza  e   termini  Art.  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Laddove  il   presente  regolamento  non  prevede  disposizioni  particolari,  l’UFaG  stabilisce  le  modalità  di presentazione  dell’istanza   di    riconoscimento  o di sussidiamento   e la    documentazione  necessaria,  che  va  presentata:  169  a)  il   15  di  ottobre  per  i  dati  necessari  per  la  determinazione  del  contributo  globale  o   dei  fissi  dell’anno  successivo;  b)  il   31  marzo   per   i  dati  necessari  all’adeguamento  dei  contributi   erogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  termini  stabiliti  dal   presente   regolamento   sono   perentori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    restituzione  in  intero  contro  il   lasso    dei  termini  è  data  per  i  motivi  e  nel  termine  previsti  dalla  procedura  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Decisione
                            Art.  110  Contro  le decisioni  di riconoscimento   e   di sussidiamento  può  essere   interposto   reclamo  ai  sensi   dell’art.   4   cpv.  3 della  Legge  concernente  le competenze  organizzative   del  Consiglio  di    Stato  e  dei   suoi  Dipartimenti  del  25   giugno  1928  e   del  relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Revoca  del  riconoscimento  Art.  111  Il    Dipartimento  revoca  il    riconoscimento    qualora  vengano    a  mancare  le  condizioni  stabilite  dalla   legge,  dalle  relative  disposizioni  di    applicazione  o dalla  decisione   di    riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Contributo  fisso  Art.  112  Nell’erogare  le  prestazioni  sussidiate  gli  enti  beneficiari,  non  devono     operare  discriminazioni  a carattere  religioso,  politico,  sociale   o   simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Contratto  di  prestazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Forma  e   durata  Art.  113  Il   contributo  globale  viene   stabilito  annualmente  mediante  stipulazione  di    un   contratto  di  prestazione  in forma   scritta  entro   la fine  di    gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Contenuti
                            Art.  114  1  Il  contratto   annuale  stabilisce  le  condizioni   e   gli  obiettivi  quantitativi  e   qualitativi  per  il  calcolo  del  contributo  globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può    prevedere  le  condizioni  per    l’adeguamento  dello  stesso;  le  differenze  sono  regolate  nell’esercizio  successivo   rispetto  a   quello  della  loro  definizione.  170
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Versamento  dei  sussidi  Art.  115  Il   contributo  globale   è versato  nell’anno  di    esercizio  nelle  rate   definite  dal  contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Garanzie  di  equilibrio  finanziario  Art.  115a  171  1  Gli  enti  sussidiati  adottano  le    misure  necessarie  a sostenere   l’equilibrio  finanziario  di  medio  e   lungo  periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  rischi  aziendali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contratto  di    prestazione   definisce  le    modalità  di costituzione  e di    utilizzo   di    tali  garanzie.  TITOLO  V  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazioni
169
                            Frase  modificata  dal  R    5.3.2008;  in vigore   dall  11.3.2008  -  BU  2008,   137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170    Cpv.  introdotto   dal  R    17.3.2009;  in    vigore   dal  24.3.2009   - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171    Art.  introdotto  dal  R    17.3.2009;   in vigore  dal  24.3.2009  - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni   di autorizzazione  a   tempo  determinato  emanate   prima   della  data   di    entrata  indicata  sulla   decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di autorizzazione  a tempo   indeterminato  l’ente   deve  adeguarsi  ai    nuovi  requisiti  entro  due  anni  dall’entrata  in    vigore  della  modifica  del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi
                            Art.  117  173  Ai  sussidi  per   il  2009   destinati  ai    centri  di    attività  che  organizzano  attività  extrascolastiche  già  riconosciuti  si    applica  la    normativa  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidiamento  dei  nidi   dell’infanzia  Art.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai  contributi    per  il   2007  e   il  2008  non  si  applica  la  deduzione  degli    eventuali  sussidi  federali  prevista  all’art.   28  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    quota  pari    ad  almeno  il   2%  del  preventivo  di  spesa  annuale  da    destinare  alla  formazione  permanente  del  personale  dei  nidi  dell’infanzia  deve  essere  raggiunta  gradualmente   entro  3   anni  dall’entrata  in vigore  del  presente  regolamento.  Art.  119  ...  174  Art.  120  ...  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Affidamento  di  minorenni  a   terzi  Art.  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  affidamenti  di  minorenni  a    terzi  in  corso  al  momento  dell’entrata  in  vigore  del  regolamento  continuano  ad  essere  seguiti   dai   servizi  cantonali  ed  enti   pubblici  o privati  designati  in  virtù  delle  disposizioni   previgenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  Art.  122  Con  l’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogati  il  regolamento  concernente  le  condizioni  per  l’affidamento    dei  minorenni  a  famiglie  e   istituti  e  la  concessione  di  sussidi  agli  istituti    riconosciuti  dallo  Stato  del  22  febbraio  2000,    il  regolamento    concernente  la  concessione  di    sussidi   per   le    spese  di esercizio  ai    nidi  dell’infanzia  del  5   ottobre  2004  e   le    relative  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  123  Il   presente  regolamento  è pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti   esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° gennaio  2006.  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   17   novembre   2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177  Per  i  nidi    dell’infanzia,  i  micro-nidi  e   i  centri    extrascolastici  già  esistenti  e  che    già  beneficiano  di  sussidi  ai    sensi  della  legge  e   del  presente  regolamento,   le    modifiche  degli  articoli   26  capoverso  1  lettere  i  e   j,   26a  capoverso  1   lettere  h   e   i,   45  capoverso  1   lettere  j  e   k   si applicano  a partire  dal  1°  gennaio  2023.  Pubblicato  nel   BU  2005  ,  457.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172    Art.  modificato  dal   R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173    Art.  modificato  dal   R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,   163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174  Art.  abrogato   dal  R    17.3.2009;  in    vigore  dal  24.3.2009  -  BU  2009,  163;  precedenti  modifiche:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191;  BU  2008,   137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175    Art.  abrogato  dal  R    17.3.2009;   in vigore  dal  24.3.2009  - BU  2009,  163.
                        
                        
                    
                    
                    
                176
                            abrogato   dal   R   17.3.2009;  in vigore   dal  24.3.2009  -  BU  2009,  163;  precedenti  modifiche:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191;  BU  2008,   137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177    Disposizione  transitoria  introdotta  dal  R    17.11.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   334.