Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
                            Regolamento  della  legge   di  applicazione  e   complemento  della  legge   federale concernente  l’aiuto  alle  vittime   di  reati  (RLACLAV)  1  del  21  dicembre   2010  (stato  3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  -  di    applicazione  e   complemento   della   legge  federale  concernente  l’aiuto  alle  vittime  di  -  che  i  termini   utilizzati  in tutto  il   regolamento  sono   da  intendere  sia   al    maschile  che   al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  decreta:  Capitolo  primo  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità   (in  seguito:   Dipartimento)   applica  la  legge  federale  concernente  l’aiuto  alle  vittime  di    reati  (in seguito:  LAV)  e   la    legge  cantonale   di    applicazione  e  complemento  (in  seguito  LACLAV).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  è   in particolare  competente  a:  a)   il   contributo  alle   spese  per   l’aiuto   a   più  lungo  termine  fornito  da   terzi  ai sensi  dell’art.  LAV;  b)    sulle  richieste  d’indennizzo  e  riparazione    morale    presentate  ai  sensi  dell’art.  5  c)  l’acconto  ai    sensi  dell’art.   21  LAV  e   deciderne  il   rimborso  ai    sensi  dell’art.  7 OAVI;  d)  le    direttive  relative  all’entità  delle  prestazioni  riconosciute  di    aiuto  immediato,  di    aiuto  più  lungo   termine  e   di contributo  alle  spese  per  l’aiuto  a più  lungo  termine  fornito  da   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  coordinamento  per  l’aiuto  alle   vittime   (Commissione)  Art.  2  1  La  Commissione  di    coordinamento  per   l’aiuto  alle   vittime  svolge  i  seguenti  compiti:  a)   l’efficacia  e   la pertinenza  delle   misure  di    aiuto  alle  vittime;  b)  le  proposte  di  modifiche  legislative,  il  piano  d’intervento  sulle  tematiche  emergenti  all’aiuto  alle   vittime  nonché  le istanze  di sussidio   ai sensi  dell’art.  5a   LACLAV;  c)    misure  e  progetti  di  sensibilizzazione,  informazione  e    formazione    sui  legati   alla   violenza  e   ai    maltrattamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione   è   nominata  dal  Consiglio  di Stato  che  ne  designa  il Presidente  e il  Vicepresidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  quanto  non  disciplinato  diversamente    dal  presente  regolamento  valgono  le  norme  del  regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e    le  rappresentanze  presso  enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6.5.2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  dell’aiuto  e   della   protezione  (UAP)  Art.  3  3  1  L’Ufficio  dell’aiuto  e  della  protezione  (UAP)  assicura  le  prestazioni  di  consulenza,  di  aiuto  immediato  e   di    aiuto  a   più  lungo  termine   ai    sensi  degli  art.  12   e   segg.  LAV  ad  eccezione  delle  decisioni  di    contributo  alle  spese   per   l’aiuto   a   più  lungo  termine   ai sensi  dell’art.  16  LAV.  L’UAP   e  per  esso  il   suo  Delegato,  si    avvale  al    suo   interno  del  servizio  per  l’aiuto  alle  vittime  di reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UAP  può   avvalersi  di    terzi  per  l’erogazione  delle  prestazioni  di    cui   agli  art.  12   e   segg.  LAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare  l’UAP:  a)  sulle  richieste  di    sussidio   per  le    attività  di sensibilizzazione,   prevenzione,   informazione  formazione  sui   problemi   legati   alla  violenza   e   ai    maltrattamenti  ai    sensi  dell’art.  5a  LACLAV;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  24.12.2010  -  BU  2011,   343.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Ingresso  modificato   dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  24.12.2010  -  BU  2011,   343.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;  in    vigore   dal  15.10.2013  -  BU  2013,   409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   gli  accordi  di collaborazione   ai    sensi  dell’art.  4 LACLAV  con   gli  enti   o   i consulenti  privati  assicurano   le prestazioni  di    cui  all’art.  1   cpv.  1   lett.  e LACLAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delegato  per  l’aiuto  alle  vittime  di  reati  Art.  4  1  Il  Delegato  per  l’aiuto   alle   vittime  di    reati   (Delegato):  a)    l’insieme  delle  prestazioni  della  LAV  e  della  LACLAV,  in  particolare  quelle  previste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   cpv.  2,    art.  3   cpv.  2, 3,    art.  5,    6   e 7   del  presente  regolamento;  b)  la    consulenza,   l’aiuto  immediato   e   l’aiuto  a   più  lungo  termine  ai    sensi  degli  art.  12  e  LAV;  c)  sulle  richieste  concernenti  l’aiuto   immediato;  d)   la formazione  continua  degli  operatori  preposti  alla  consulenza;  e)  con  la Polizia  elabora  le modalità   di informazione  e di annuncio  dei  casi   al consultorio  sensi   dell’art.  8 LAV;  f)  direttamente  o   in  collaborazione  con     enti     pubblici     o  privati,  attività  di  di  prevenzione,  d’informazione  e    di  formazione    sui  problemi  legati  alla  e ai    maltrattamenti;  g)  contatti   regolari  con  le    autorità  federali  e cantonali  e   gli  altri  enti  pubblici   e   privati   che  occupano  delle   vittime;  h)  la    funzione  di    segretario   della   Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Delegato    adempie    i   propri  compiti  legali    in  modo  autonomo;  soggiace  alla  vigilanza  del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità   ed  è   attribuito  amministrativamente  all’Ufficio   delle  famiglie  e  dei   minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  sociopsichiatrica   cantonale  (OSC)  Art.  5  L’Organizzazione     sociopsichiatrica  cantonale  assicura  direttamente  le   prestazioni  medico-psicologiche  di consulenza,  aiuto  immediato  e   aiuto  a   più  lungo  termine  ai sensi  degli  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  e   segg.  LAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituto  delle  assicurazioni  sociali  (IAS)  Art.  6  L’Istituto  delle    assicurazioni  sociali    stabilisce    il   reddito    determinante  ai  sensi  dell’art.  6  LAV  per  il  calcolo  del  contributo  alle    spese  per  l’aiuto    a   più  lungo  termine  fornito  da  terzi  e   per  l’indennizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  rette,  anticipi  e   incassi  (URAI)  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  rette,  anticipi    e  incassi    esercita  il  diritto  di  regresso    contro  terzi  fino    a  concorrenza  dell’importo   versato  ai    sensi  dell’art.   7   LAV;  esso  può  rinunciare   alle  pretese   dello  Stato  nei  confronti   dell’autore  del  reato   in    applicazione   dell’art.   7   cpv.  3 LAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’URAI  promuove   l’incasso  e   la    procedura  esecutiva  relativa  al    rimborso  dell’acconto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’URAI  rappresenta   lo    Stato  nelle   relative  cause  giudiziarie.  Capitolo   secondo  Procedure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiuto  a   più  lungo  termine  fornito   da   terzi,  indennizzo  e   torto  morale  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  istanze  motivate  concernenti  il   contributo  alle  spese  per   l’aiuto  a   più  lungo  termine  fornito  da  terzi,  l’indennizzo    e/o  la  riparazione    morale  devono  essere    inoltrate  al  Dipartimento    e  contenere  tutte   le informazioni  necessarie   per  determinare  le    pretese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  stabilisce  le  modalità  di  presentazione  delle  istanze  e  la  documentazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  di    avvocato   sono  riconosciute  secondo  la    tariffa  sull’assistenza  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidio  per  le attività  di  sensibilizzazione,  prevenzione,  informazione   e   formazione  Art.  9  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza   di    sussidio   va  inoltrata  all’UAP  e   deve  contenere:  a)  composizione   degli  organi  e   presentazione  dell’ente  promotore;  b)   del  progetto;  c)  degli  obiettivi;  d)  collaborazioni  con  terzi;  e)   e   metodi  necessari  per  raggiungere  gli  obiettivi;  f)  quantificazione  delle   prestazioni;
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  modificato  dal  R    1.3.2023;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2023,   41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;  in    vigore   dal  15.10.2013  -  BU  2013,   409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  di spesa  e piano  di    finanziamento  del  progetto;  h)  di    valutazione   dell’esito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UAP  determina   le    modalità  di    presentazione   dell’istanza  e la    documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  immediato   dei  congiunti  ai sensi  dell’art.   1 cpv.   2   LAV  di  persone  decedute  a   causa  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            morte  violenta  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ente  che,  previo  consenso  delle   persone  interessate,  assicura   il   sostegno  immediato  ai  sensi    dell’art.  1  cpv.    1  lett.  e  LACLAV    comunica  al  Delegato  entro  24    ore  e  al  termine  dell’intervento  le informazioni  necessarie   riferite  alla   persona  deceduta  e   ai destinatari  del  sostegno  immediato  per   l’adempimento   dei  suoi  compiti   legali,  in    particolare:  a)  e   l’indirizzo  delle  persone  ai    sensi  dell’art.  1   cpv.  2   LAV  per  l’aiuto   immediato,  se queste  vi    acconsentono;  b)  oggetto  di    sostegno   immediato,   comprensivi  segnatamente  delle  seguenti  indicazioni:  -  di    nascita,  sesso,  luogo  di domicilio  e nazionalità  della  persona  deceduta  e dei  destinatari  sostegno  immediato;  -  causa  del  decesso;  -  luogo,   durata  e   tipo  d’intervento;  -   segnalante;  -  di    riferimento  dell’ente  che  assicura   il sostegno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento   di    sostegno  immediato  è   assicurato  per  un   massimo   di    20  ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  necessario  per  l’adempimento  dei   suoi  compiti,   il  Delegato  può   esigere  dagli  enti   che   assicurano  il  sostegno  l’accesso  alla  documentazione  relativa  a   singoli  interventi.  Capitolo   terzo  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  11  Le  domande  pendenti  di contributo  alle   spese  per  l’aiuto  a   più  lungo  termine  fornito  da  terzi  sono  rette  dal  diritto   cantonale  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  12  Il   regolamento    di  esecuzione    della  legge    di  applicazione  e    complemento  della  legge  federale  concernente  l’aiuto  alle  vittime  di    reati  dell’8   marzo  1995  (del   26   giugno  1996)  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  13  Il   presente  regolamento  è pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti   esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  6  Pubblicato  nel   BU  2010  ,  558.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata   in vigore:  24  dicembre  2010  - BU   2010,   558.