Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni
                            Regolamento  concernente   l’anticipo  e   l’incasso  degli   alimenti  per   i figli minorenni  del   18   maggio  1988  (stato  3   marzo  2023)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  art.  289  cpv.   2 e   293  cpv.   2   CC  e l’art.   27  della  legge  sull’assistenza  sociale  dell’8  marzo  1971,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  rette,  anticipi  e incassi  (di  seguito  Ufficio)   della  Sezione  del  sostegno  sociale  è   competente   per  l’applicazione  degli  art.  289  cpv.  2,  293   cpv.  2,  131   cpv.  2   e   290  cpv.  2   CC  e   dell’art.   27  della  legge   sull’assistenza  sociale  dell’8  marzo  1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In   particolare  l’Ufficio   anticipa  al    genitore  richiedente  gli  alimenti  dovuti  dall’altro  genitore  per  i  figli  minorenni    in  virtù  delle  decisioni  del  Giudice  o   di  una  convenzione,  approvata  dall’Autorità  competente,  quando  l’obbligato  non   provvede  al    regolare  versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  richiedente   l’anticipo  deve  produrre   la decisione  del  Giudice   o la    convenzione  approvata  dall’Autorità  competente  che  fissa  l’importo  degli  alimenti  dovuti  dall’obbligato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   verifica  il   mancato  pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Decorrenza
                            Art.  3  L’anticipo  può   essere  concesso  soltanto   a   partire  dal  mese  in    cui   è   stato   richiesto  e  viene  versato,  di regola,  al    principio   di    ogni  mese  per  il   mese  corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Importo
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’anticipo   corrisponde  all’importo   degli  per   i  figli  minorenni  fissato  dalla  sentenza  o   dalla  convenzione,  ritenuto  un  massimo   mensile  di:  fr.  700.--   per   ogni   figlio.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Versamento
                            Art.  5  L’anticipo  è versato  al genitore   richiedente   a   cui   è attribuita  la custodia  del   figlio  o  dei  figli  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di  informare  Art.  6  Il    genitore  che  richiede  il   versamento    dell’anticipo,  come  pure  l’obbligato  al  pagamento  degli  alimenti  devono  notificare  immediatamente  all’Ufficio  ogni  modifica  intervenuta  nella  sentenza  o    nella  convenzione  prodotta  a  fondamento  della  richiesta  dell’anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Surrogazione
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda    dell’anticipo  implica    la  concessione  del    diritto  agli  alimenti  allo  Stato  il quale   è   surrogato  nel  diritto   ad  ottenere  gli alimenti  per   i  figli  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ingresso  modificato   dal  R    1.3.2023;  in vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2023,  45.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  modificato  dal  R    24.8.1994;  in    vigore  dal  1.1.1995  -  BU  1994,   459.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.  modificato  dal  R    1.3.2023;   in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU   2023,  45;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.  introdotto  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cpv.  modificato   dal  R    2.12.1997;  in    vigore  dal  1.1.1998  -  BU  1997,  530;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.  abrogato   dal   R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   331.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incasso
                            2  L’Ufficio    provvede,  previa  diffida  all’obbligato  all’incasso  degli  alimenti  dovuti.  Eventuali  differenze  saranno  riversate  al    genitore  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   rappresenta  lo Stato   nelle   relative   cause  giudiziarie.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio    può  delegare  l’esecuzione  dell’incasso  ad  un    professionista  esterno  tramite  contratto  di mandato.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Querela  penale  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  L’Ufficio    può  querelare    l’obbligato  agli  alimenti  per  il   reato  di  trascuranza  dei  doveri  di    assistenza   famigliare   (art.  217  CP).  Art.  9  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  e   limite  temporale  Art.  10  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  prestazione   di anticipo  può  essere   erogata   per  un   periodo  di al massimo  60  mesi  cumulativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga  al  cpv.  1,  il   limite  temporale  del  diritto  all’anticipo  alimenti    può  essere  esteso  qualora  il    tasso  di  recupero,  inteso  quale  percentuale  di  recupero  effettivo  (incasso  dall’obbligato)  rispetto   a quanto  anticipato,  sia  superiore  al    50%,  considerato  l’intero   nucleo  famigliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a verifica del tasso di recupero di cui al cpv. 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di  p  ercezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  domanda  di  estensione  del  limite  temporale    deve  essere  inoltrata  alla  competente  autorità  entro  il   mese  successivo  la    scadenza  dei  60  mesi  di    erogazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  decisione  di anticipo,  così  come   la    decisione  di    estensione,  hanno,   di regola,  validità  un  anno    e   sono  rinnovabili  alla  scadenza  su  istanza  di  parte  da  inoltrare  entro  il   mese  successivo  la    fine  del  diritto  alla  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  condizione  per  l’ottenimento  dell’estensione  temporale  di  cui    al  cpv.  2,  deve  essere  adempiuta  ogni  volta  6   mesi  prima  della  scadenza  del  diritto   alla   prestazione,  verificando  il  tasso  di    recupero  dei  12  mesi  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto  o   soppressione  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’anticipo    può  essere  rifiutato    o  soppresso  in  caso  di  mancata  presentazione  della  documentazione  richiesta  o   di    affermazioni  inveritiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  anticipi   indebitamente   percepiti   devono   essere   rimborsati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Penalità.
                            3  È   riservata  l’azione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
                            Art.  12  Le  spese  connesse  con  l’esercizio    del  mandato    di  incasso  delle  pensioni  alimentari  per  i   figli  minorenni,  sono  a    carico  dello  Stato.  Lo  Stato  può  in  particolare  avvalersi  di    un   notaio   per   la    traduzione  delle  convenzioni  o   delle  sentenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  e disposizioni   transitorie  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  1  Questo   regolamento   abroga   e   sostituisce  il   regolamento  concernente  l’anticipo  e  l’incasso  degli  alimenti  per   i  figli   minorenni  dell’11  settembre  1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In   deroga  all’art.  10  cpv.   2   le    decisioni  di    anticipo   alimenti  emanate  prima  del   1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  restano   in vigore  sino  alla  loro  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.  introdotto  dal  R    24.8.1994;  in    vigore   dal  1.1.1995  -  BU  1994,  459.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.  introdotto  dal  R    5.4.2011;  in    vigore   dal  1.6.2011  -  BU  2011,  219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    24.8.1994;  in    vigore  dal  1.1.1995  -  BU  1994,   459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art.   abrogato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  331.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   modificato   dal  R    5.4.2011;   in vigore  dal  1.6.2011  -  BU  2011,  219;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2003,  331;   BU  2004,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art.   modificato  dal  R    14.12.2004;  in    vigore   dal  1.1.2005  2004,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  riferite  alla    modifica  del  5  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                2011
                            Art.  13a  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  all’estensione   del  limite  temporale   introdotto   dall’art.  10  cpv.   2   si   applica  a  coloro  i  quali  hanno  percepito   la    60ma  mensilità   dopo  il   1°  dicembre  2010  compreso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beneficiari  di anticipo  alimenti  giunti  al    termine   del  diritto   dei   60   mesi  di    prestazioni   tra  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  dicembre  2010  e   l’entrata   in    vigore   della   presente  modifica   e che   soddisfano   il   requisito  dell’art.  10  cpv.  2,  saranno  informati,  in  questo    lasso    di  tempo,  dall’Ufficio  del  sostegno  sociale  e   dell’inserimento.  Essi,  entro  un  mese   dall’entrata  in    vigore   della  modifica  potranno  inoltrare  domanda  di    estensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in vigore  Art.  14  Questo  regolamento  è   pubblicato    sul    Bollettino  ufficiale  delle  leggi    e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1°  luglio  1988.  Art.  15  ...  14  Pubblicato  nel  BU  1988  ,  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art.   introdotto  dal  R    5.4.2011;   in vigore   dal  1.6.2011  - BU   2011,  219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  abrogato  dal  R 11.11.2003;  in vigore  dal  25.11.2003   -  BU  2003,  331;  precedenti   modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  1996,  22;  BU   1997,  530.