Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
                            Regolamento  di  applicazione  della  legge  sulle   commesse pubbliche   e    del   concordato  intercantonale  sugli  appalti   pubblici  (RLCPubb/CIAP)  1  del   12  settembre  2006  (stato  26  gennaio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge    sulle  commesse  pubbliche  del  20  febbraio  2001  e    l’art.  2  del  decreto  legislativo  concernente  l’adesione  del  Cantone  Ticino  al concordato   intercantonale  sugli   appalti   pubblici   del  25  novembre  1994,  decreta:  Capitolo   I  Principi  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  ha  lo  scopo  di  disciplinare  l’applicazione  della  legge    sulle  commesse  pubbliche   del  20  febbraio  2001  (LCPubb)   e   del  concordato  intercantonale  sugli  appalti  pubblici  del  25  novembre  1994  (CIAP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    divergenze,   l’applicazione  del  presente  regolamento  è subordinata  a   quella  degli  obblighi  internazionali  e   intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Committenti  assoggettati  Art.  2  3  1  L’allegato   1   del  regolamento,  di    natura  esemplificativa,  elenca  gli  enti   di diritto  pubblico  e  gli  altri  committenti    preposti    a   compiti  pubblici  ai  sensi  dell’art.    2   lett.  a  e  b   della  legge.  Resta  riservata  la valutazione   caso  per  caso  da  parte  dell’autorità  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  committenti   di cui  all’art.  2   lett.  a   e   b   della  legge  non   sono  tenuti  ad  applicarla  per  le    commesse  assegnate  nell’ambito    di  attività  a   carattere  esclusivamente  commerciale    o  industriale  e   svolte  in  regime  di libera  concorrenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allegato  2,  di  natura    esemplificativa,  elenca  i  principali  atti  normativi  cantonali  o    federali  che  prevedono  l’erogazione  di sussidi   a   committenti  assoggettabili  in  base  all’art.  2   lett.  b   della  legge,  computati  anche  i  sussidi  della  Confederazione   e   dei  soggetti  alla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assoggettamento  per  sussidio    di  prestazioni  è    stabilito  dal  rapporto  delle    spese  dell’attività  sussidiata  durante  il   precedente  anno  civile   con  i  sussidi  cantonali   previsti  e se si    tratta  del  primo  sussidio  della   stima  delle  spese  dell’attività  sussidiata  per  i  12  mesi   successivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’assoggettamento  per  sussidio  di  singoli   oggetti   è   verificato  puntualmente  ed  il suo  ammontare  non  si    somma   nel  calcolo  dell’assoggettamento  per  sussidio  di    prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nei  casi  di  assoggettamento    per    sussidio,    l’istanza  esecutiva  competente  indica  nelle  proprie  decisioni  l’obbligo  per   i  beneficiari  di    rispettare  la legge,  il  regolamento  e   il  CIAP,   con  la    comminatoria  che  in caso  di    violazioni  potrà   essere  decretata  la decadenza  e/o  la restituzione  del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’allegato  3,  di  natura  esemplificativa,  elenca  i  committenti  assoggettati  ai  sensi  dell’art.   2 lett.  c  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La   Banca   dello  Stato  del  Cantone   Ticino   non   è   assoggettata  alla  legge.  Art.  3  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ai  sensi  del  presente  regolamento  si    definiscono:  a)  internazionali:  commesse  con  un  valore  soglia  superiore  a  quelli  indicati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 lett.  a   CIAP;  b)   l’insieme  dell’avviso   di gara  e della   documentazione  di gara;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    15.4.2014;  in    vigore   dal  18.4.2014  - BU  2014,  194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  modificato   dal  R    31.5.2023;  in vigore   dal   2.6.2023  -  BU  2023,   192;  precedente  modifica:  BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                218.
4
                            Art.  abrogato  dal  R    12.6.2019;   in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,   218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  di    gara:  l’avviso  pubblico  del  committente  nelle  di    pubblico  concorso  (libere  o  d)  di    gara:  tutta  la    documentazione  che  il  committente   mette   a   disposizione  degli  per   partecipare   alla  gara;  e)   l’insieme   delle  condizioni,  prescrizioni  ed  elenco  dei  prezzi  contenuti  nel  bando;  f)  l’offerta  che  consente  di    raggiungere   l’obiettivo  iniziale  dell’appalto   in maniera   diversa  quella  inizialmente  prevista  dal  committente;  g)  generale:  la  commessa    in  cui  è    previsto  un  unico    aggiudicatario  responsabile  per  di  un’opera  già  progettata    assumendo  la  direzione  e   l’esecuzione  dei  lavori  nel  insieme;  h)  totale:  commessa  di  appalto  generale  che  comprende    anche  la  progettazione  i)   esecutiva  competente  per  il  sussidio:   l’istanza,  ai    sensi  dell’art.  23  della  legge  sui  sussidi  del  22  giugno  1994  o    un’istanza  analoga  per  gli  altri  soggetti    alla  legge,  che  è  per  l’erogazione  del  sussidio  e    competente    per  le  decisioni  di  decadenza  o  del   sussidio;  j)    di  correzione:  documento  di  gara  mediante  il   quale    un  offerente  indica  le  correzioni  segnatamente  dell’elenco  dei  prezzi;  k)  edile:    l’insieme  delle  commesse  per  la  realizzazione  di  un’opera    edile  o   di  genio  compresa   la fornitura  e   la  posa  di  tutto   quanto  è parte  costitutiva   dell’opera,  esclusi  gli  e   le   prestazioni  di   servizio,     segnatamente  arredamento  e  attrezzature,  la progettazione;  l)  di  idee:  forma  di  messa  in  concorrenza  che    ha    come  obiettivo  il   chiarimento  del  o   la definizione  dei  presupposti   di    una  prestazione   o   di    un’opera;  m)  di    progetto:  forma  di    messa  in    concorrenza  intesa  a   fornire  un   piano   o un  progetto  ai  della  realizzazione   di un’opera;  n)  di  studi  paralleli:  messa  in  concorrenza  di  proposte    di  soluzioni    per  definire    e  progetti  complessi,  i  cui   termini   di riferimento  non  possono   essere  stabiliti  in    modo  e   definitivo  senza  un  dialogo  con  i  partecipanti;  o)  quanto  è   definito  sussidio  ai sensi  oppure  in analogia  dell’art.  3 della  legge   sui  sussidi  del   22  giugno   1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valore  della  commessa  Art.  5  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   deve  stimare   il presumibile  valore  complessivo  della  commessa  secondo  le  regole  della  buona  fede   e   della  plausibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  calcolo  del  valore  della  commessa    si  deve    tenere  conto  di  tutte    le  componenti  della  remunerazione  (retribuzioni  e/o   prestazioni),  incluse   le opzioni  di    proroga  e   le    opzioni  di commesse  successive,  nonché  tutti  i  premi,  gli  emolumenti,   gli  indennizzi,  le commissioni  e   gli  interessi  attesi,  senza  tuttavia   considerare  l’imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  contratti  di  durata    determinata  il  valore  della  commessa  viene    calcolato  considerando  il  cumulo  delle    remunerazioni    sull’arco  della    durata  determinata,  che    di  norma  non  può  superare  i  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  di    contratti  di    durata  indeterminata  occorre  moltiplicare  la    remunerazione  mensile  per  48  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nel  caso  di  commesse    relative  a    prestazioni  richieste  periodicamente    (commesse  ricorrenti)    il  valore  della   commessa   è   calcolato  in  funzione  della  retribuzione  versata  per  tali  prestazioni  negli  ultimi  12  mesi  oppure,   se  si    tratta  del  primo  mandato,  sulla   base  della   necessità  stimata   per  i 12  mesi  successivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Una   commessa  non  può   essere   suddivisa   a   scopi  elusivi   delle  disposizioni  della   legge,  del  CIAP  e  del  presente  regolamento,   segnatamente  in    materia  di    scelta   della   procedura   di aggiudicazione,  in  particolare  del  pubblico   concorso  o   della   procedura   su  invito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Una    prestazione  può  anche    essere  messa  a    concorso    in  lotti    (seguendo  segnatamente  criteri  geografici,  materiali,  temporali),    senza  che  ciò  abbia  conseguenze  sul    valore  della  commessa  complessiva  e   quindi   sulla   scelta   del  tipo   di    procedura.  Art.  6  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  dei  lavoratori  e   rispetto   delle  condizioni  dei  contratti  collettivi   di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  abrogato  dal  R    12.6.2019;   in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,   218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attestazione  del  rispetto  delle  condizioni  dei  contratti    collettivi  di  lavoro  (CCL)    è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attestazione  del  rispetto    dei  salari  minimi  di  lavoro  nei  contratti    normali  di  lavoro  è    delegata  all’Ufficio  dell’ispettorato   del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  offerenti  svizzeri  sono  determinanti   le    condizioni   dei  CCL  delle  rispettive  categorie  di    arti  e  mestieri  vigenti  nel   loro  cantone  di    domicilio  o   sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’offerente  è   tenuto,  in ogni  tempo,  a   provare   il rispetto  dei   requisiti  delle  disposizioni  in    materia  di  protezione  dei  lavoratori,   delle  condizioni  di    lavoro  e dell’adempimento  degli  obblighi  di    pagamento  nei  confronti   delle  istituzioni   sociali  e   dell’ente  pubblico,  così  come  il   rispetto  della  parità  tra  uomo   e  donna  ed  è   tenuto  ad  autorizzare  il committente  ad  eseguire  verifiche  in    tal senso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   committente  è   tenuto  a   stipulare  questi  obblighi   nel  contratto,  a   carico  dell’aggiudicatario  e degli  eventuali  subappaltatori,  e vigilare  sul  loro  adempimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commesse  internazionali  Art.  7a  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alle   commesse   internazionali   si   applicano  tutte  le    norme  del  presente   regolamento,   con  le  seguenti  particolarità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Occorre  pubblicare  anche  un  riassunto  dell’avviso  di  gara    in  lingua    francese  su  una  piattaforma  elettronica    della  Confederazione    e   dei  Cantoni    (segnatamente  simap.ch),    contenente  le  seguenti  indicazioni:  a)  e   indirizzo  del  committente;  b)  richiesta;  c)    per    la  domanda  di  partecipazione  nella  procedura  selettiva  o    per  la  presentazione  d)  a   cui  può   essere  richiesta  la    documentazione  di    gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  termini  per   la  presentazione  delle  offerte   o   di  una  domanda  di partecipazione  sono  di  regola  al  minimo  di  40  giorni  riservate    le  possibilità  di  riduzione    dell’art.  XI  paragrafo  2  e    4    dell’accordo  riveduto  sugli  appalti  pubblici   concluso  a   Marrakech   il   15  aprile  1994.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’offerente  estero  deve  produrre  le  dichiarazioni  e    la  documentazione  di  cui  all’art.    39    con    gli  equivalenti  documenti   del  suo  paese   di sede  o   domicilio  muniti  di    attestazione  di    autenticità   da   parte  di  un’autorità   estera   riconosciuta  secondo  le    norme  del   diritto  internazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’offerente  estero  deve   inoltre  dimostrare,  per  la    commessa  in    questione,  il  rispetto  delle  medesime  condizioni  di lavoro  (segnatamente  contratti  collettivi   di    lavoro,  contratti   normali  e,  in loro  assenza,  condizioni  usuali  del  ramo  professionale)  in    vigore  nel  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    aggiudicazioni  vanno  pubblicate  entro  un    termine  di  72  giorni  sulla  piattaforma    elettronica  comune  della   Confederazione  e   dei  Cantoni  con  indicazione,  anche  in    lingua  francese,   di:  a)  di procedura  applicata;  b)  ed  entità   della  commessa;  c)  e   l’indirizzo  del  committente;  d)   dell’aggiudicazione;  e)  e   l’indirizzo  dell’aggiudicatario;  f)  dell’offerta  considerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  committenti  redigono  ogni  anno    una  statistica  delle    commesse  internazionali  aggiudicate    e   la  comunicano  all’Organo  intercantonale  all’indirizzo  della  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’adeguamento  dei  valori  soglia  ai sensi  dell’art.  3 cpv.  1 della  legge  viene  pubblicato  con  decreto  esecutivo  del  Consiglio  di Stato.  Capitolo  II  Procedura  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avviso  di  gara  Art.  8  1  L’avviso  di    gara  è   pubblicato  nel  Foglio   ufficiale   (FU)  e   il   giorno   di    questa   pubblicazione  è  determinante  per  il   calcolo  dei  termini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  poter  pubblicare   l’avviso  di    gara,  il   committente  deve  poter   mettere  a disposizione,   almeno  in  forma  elettronica,  l’integralità  della   documentazione  di    gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’avviso  di    gara  contiene  almeno  le    seguenti  indicazioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal  R    31.5.2023;   in    vigore   dal  2.6.2023   -  BU  2023,  192;  precedente  modifica:   BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                31.
11
                            Capitolo   modificato  dal  R    12.6.2019;   in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  e   indirizzi   postale   e   di    posta  elettronica  del  committente;  b)  di commessa  e   tipo  di    procedura;  c)   delle  prestazioni,  compresi  il genere  e   la quantità  oppure,  se  la quantità  non  è   nota,  stima  corrispondente,  nonché   eventuali   opzioni;  d)  di  esecuzione  o  fornitura  della  prestazione,  ivi  compresi  luogo    e  tempi  della  e)  in    lotti,   limitazione  del   numero  di    lotti  e   autorizzazione  di offerte  parziali;  f)  limitazioni   di consorzio  o   l’autorizzazione   di subappalti;  g)  di    presentare   varianti;  h)   di    presentazione  delle  offerte  o   delle   domande  di    partecipazione;  i)  di    forma   per  la    presentazione  delle   offerte  o   delle  domande  di    partecipazione;  j)  lingua   supplementare  ammessa;  k)  di idoneità;  l)  massimo  di    offerenti  invitati   a presentare  un’offerta   nella  procedura  selettiva;  m)  di aggiudicazione   e   relativa  ponderazione;  n)   la    riserva  di aggiudicare   prestazioni   parziali;  o)  che  la    commessa  rientra  nel  settore  sottoposto  ai    trattati  internazionali;  p)  chi  possono  essere  richieste   informazioni  supplementari,  indirizzo   di    ottenimento  della  di gara  ed  eventuale   remunerazione   per  l’ottenimento;  q)  dei  rimedi  giuridici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’avviso  di  gara    può  prevedere  per  determinati    elementi  il   rinvio  a    un  sito  internet,  purché  gli  elementi  essenziali  per  la    comprensione  della   commessa  siano  desumibili  dall’avviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lingua  della   procedura  Art.  9  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  lingua  della  procedura,   segnatamente  dell’avviso  e   della   documentazione  di  gara,  dei  documenti  presentati,  così  come  di    ogni   comunicazione  fra   le    parti  è   l’italiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  ammessi    anche  il   francese,  il  tedesco  e   l’inglese  per  gli  attestati,    certificati  e  le  specifiche  tecniche,  riservato  il diritto  del  committente  di    chiedere   una  traduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  di  gara  Art.  10  14  1  Nella  misura  in cui  non  figurino  già  nell’avviso  di gara,  la    documentazione   di    gara   deve  fornire  indicazioni  su:  a)  delle  informazioni  e  della    documentazione    che    gli  offerenti  devono  presentare  nel  delle   condizioni  di    partecipazione;  b)  tecnico-economiche;  c)  relative  ai    criteri   d’idoneità;  c  bis  )  e/o  il   metodo  di  valutazione  dei  criteri  d’aggiudicazione  o   di  scelta  nell’ambito  di una  selettiva;  15  d)  d’oneri   o   il   capitolato  d’appalto;  e)  ora  e   luogo   dell’eventuale  sopralluogo  tecnico  o   dell’incontro   comune   con   la committenza;  f)  ora  e   luogo  dell’apertura  delle   offerte  e   forma  dell’apertura  pubblica.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  riproduzione    e/o  spedizione  di  documentazione  cartacea,  il  committente  può  addebitarne  le    spese  ai    concorrenti  che  non  inoltrano   un’offerta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specifiche  tecniche  Art.  10a  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  specifiche  tecniche  devono  riferirsi:  a)  prestazione  richiesta;  b)  norme  tecniche   impiegate  in Svizzera   e in loro  assenza  a norme  internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  determinata  fabbricazione  o marca  oppure  procedimenti   particolari  che   abbiano  l’effetto  di    favorire  o  escludere  determinati  concorrenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  giustifica   una  deroga  quando,  segnatamente:  a)  i   benestare    tecnici  svizzeri    o  europei  o  le  specificazioni    tecniche  comuni  non  alcuna  disposizione  in  materia  di  accertamento  della  conformità  dei  prodotti,  o  non  esistano  mezzi  tecnici  che  permettano  di  stabilire    in  modo    soddisfacente  la  di un  prodotto  a   tali   norme  o   a tali   benestare  o   a tali  specificazioni  tecniche  comuni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  introdotta   dal   R    2.2.2022;   in vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Lett.  modificata  dal  R    2.2.2022;  in    vigore   dal   1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  introdotto  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  già   impiegate  dai  committenti  imporrebbero  l’uso  di    prodotti  non  compatibili,  il   cui   costo  risulterebbe  sproporzionato   rispetto  al    valore  complessivo  della  commessa;  c)  è   necessario  per   promuovere  o conservare   le risorse   naturali  o   la    protezione   dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Prescrizioni  ai    sensi  del  cpv.  2   accompagnate  dall’indicazione  “o  equivalente”  sono  ammesse  solo  qualora  non    sia    possibile    una  descrizione    dell’oggetto    della  commessa  mediante  prescrizioni  sufficientemente  precise.  L’onere   della  prova  dell’equivalenza  è   a   carico   dell’offerente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolato  d'appalto  e   capitolato  d'oneri  Art.  11  18  1  Il  capitolato  d’appalto   si    applica  alle  commesse  edili  e alle  forniture  e deve  basarsi,   per  quanto  possibile,   sulle  posizioni  standardizzate  edite  dalle  associazioni   professionali  svizzere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    capitolato  d’oneri  si  applica  alle  prestazioni  di  servizio,  contiene  la  descrizione  precisa  delle  prestazioni  e   degli  obiettivi    della    commessa  e  deve  basarsi,  per  quanto  possibile,  sulle  posizioni  standardizzate  edite  dalle  associazioni  professionali  svizzere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni  supplementari  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  richieste  d’informazioni  supplementari,   se  non  sono  escluse  o   altrimenti  disciplinate  dal  bando,    possono    essere  presentate  entro  la  metà    del  periodo  utile  per  la  presentazione  dell’offerta.  Le  domande   devono  essere  presentate  in    forma  scritta  e   riferite  alla  documentazione  di    gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    committente    risponde,  anche  solo  in  forma  elettronica    con    richiesta  di  conferma  di  ricezione,  contemporaneamente  a tutti  i  concorrenti  che  gli sono  noti  al  momento  della  risposta.  Può  anche  non  rispondere  a determinate  domande,  motivandolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  necessario,  il   committente  può  prorogare  il   periodo   utile   per  la    presentazione  dell’offerta,  una  sola  volta  e   per  un  massimo   di    60  giorni,   nelle   forme   previste  per  la pubblicazione  del  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  sulle  procedure  su  invito  e   per  incarico   diretto  e   pubblicazione  Art.  13  20  1  Al  momento    della  delibera,  i   committenti    tenuti  alla  pubblicazione    redigono  una  decisione,  che  motivi  la    scelta  della   procedura,  per  ogni   commessa   aggiudicata  mediante   incarico  diretto  o   invito   di importo  superiore  a   5’000  franchi  (IVA  esclusa).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    pubblicazione  annuale    della  lista  delle  commesse    aggiudicate  con    decisione    cresciuta  in  giudicato  deve  contenere  le    seguenti   informazioni:  a)  del  committente;  b)   dell’aggiudicazione;  c)  e   entità  della   commessa;  d)  di commessa  (edile,   di    fornitura,  di    servizio);  e)  di procedura  applicata  e   base  legale   dell’incarico  diretto  o dell’invito;  f)  dell’aggiudicatario,  suo  domicilio  o   sede;  g)   deliberato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   pubblicazione  avviene  sui  siti  internet  del  Cantone  e   dei  Comuni  in    formato  elettronico  (Excel  o  equivalente)  che   permetta   l’ordinamento  personalizzato   delle  informazioni   di    cui  al    cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Appalto  generale  e appalto  totale  Art.  13a  21  1  L’appalto  generale  e  l’appalto  totale  sono  ammessi  solo  a  titolo  eccezionale    per  prestazioni  di  importanza    rilevante,  per  motivi  tecnici  e   organizzativi,  e   previa  autorizzazione    del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’appalto   generale  e all’appalto  totale  restano  applicabili  tutte  le    condizioni  stabilite  alle  commesse  ordinarie  e   in  particolare  quelle   sul  subappalto,  ivi compreso  l’impiego   di  lavoratori   indipendenti  o  autonomi  e/o  l’impiego  di personale   fornito   da   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concorsi  di  idee  o   di  progetto  e   mandati  di studio  paralleli  Art.  13b  22  1  Concorsi  di    idee  o   di    progetto  e   mandati  di    studio   in parallelo   sono  assoggettati,  salvo  diversa  disposizione   del  bando,  alle  pertinenti  norme  della  categoria  professionale  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge,  il   CIAP  e il   presente  regolamento  sono  prevalenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  218;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                354.
                            19  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    6.11.2019;   in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  376;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            292;  BU  2006,   457;   BU  2007,  732;   BU  2008,   685;  BU  2009,  548;  BU  2010,  424.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Art.  introdotto  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  introdotto  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incarico  diretto  e   incarico   diretto  con  più   offerte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  contemporaneamente,  fino  a   un  massimo  di tre  offerte.   L’aggiudicazione  avviene   con   l’accettazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    offerte  devono    essere  presentate    in  forma    scritta,  salvo  per  i  beni  con  prezzo  offerto  pubblicamente  e inferiore  a   10'000  franchi  (IVA  esclusa).  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’incarico  diretto   con  più   offerte  il   committente  non   può  negoziare   le offerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   commesse   fondate  su  di    un  contratto  di    sponsorizzazione  possono  essere  stipulate  per  incarico  diretto  quando   la differenza  di    valore  a   favore  del  beneficiario  è   inferiore  ai valori  soglia   di    cui   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
                            Art.  14  25  Nelle  procedure  di  concorso    pubblico  e    selettiva,  i  termini    per  la  presentazione    delle  offerte  o   di una  domanda  di partecipazione   vengono   fissati   nel  bando   e sono  al    minimo   di 30   giorni,  riservate  le  possibilità   di riduzione   dell’art.   XI  paragrafo   4   lett.  c   dell’accordo   riveduto  sugli   appalti  pubblici  concluso  a Marrakech  il   15  aprile   1994.  Art.  15-16  ...  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sopralluogo  o   incontri   obbligatori  con  la    committenza  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sopralluogo     o  l’incontro  con  la   committenza  devono  essere  annunciati  nella  documentazione  di    gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   diversa  disposizione  del  bando  la  partecipazione   è   obbligatoria.   Ritardi  o   interruzioni  della  presenza  comportano  l’esclusione  dell’offerta  e   non  sono   ammesse  tolleranze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   concorrente  deve  essere  rappresentato  dal  detentore   dei  requisiti  di    idoneità   richiesti  dall’art.  34  o  da   un  dipendente  con  mansioni   tecniche  adeguate.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  All’inizio    del  sopralluogo  è  redatto  un  verbale    di  presenza,  che    dovrà  essere  controfirmato  dai  partecipanti  anche  alla  fine  del  sopralluogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centro  di  consulenza  Art.  18  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  istituisce  un  Centro  di  consulenza  per  le  commesse  pubbliche  (CComm)  composto  da  12  membri,  di    cui:  a)  6 rappresentanti  dei  committenti  pubblici;  e  b)  6  rappresentanti  dell’economia  cantonale  e  dei  partner  sociali,  equamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  il    Centro  presta  consulenza  e    collabora  con  l’autorità  per  la  stesura  di  schede  informative,  riservate  le competenze  di    cui   agli   art.  60  e   61.  Capitolo   III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  19-33  ...  32  Capitolo  IV  Offerente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Idoneità  degli  offerenti  Art.  34  33  1  Gli  offerenti  devono  essere  iscritti  nel  rispettivo    albo  o  registro  professionale,  se  obbligatorio  per  l’esecuzione   della  prestazione.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  introdotto  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato   dal  R    31.5.2023;  in    vigore  dal  2.6.2023   -  BU  2023,  192;  precedente  modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                218.
                            26  Art.  abrogati  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  modificato  dal   R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Capitolo   abrogato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  abrogati  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218;   precedenti  modifiche:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  e   208;  BU   2015,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  di    albi  o registri  professionali  obbligatori,  l’offerente  deve  possedere  qualifiche  almeno  specifico  ramo  professionale  per  l’esecuzione  della    prestazione.  Laddove    non  esistessero  questi  titoli  professionali,  l’offerente  deve   comprovare   un’esperienza  sufficiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’offerente   è una   ditta  individuale  iscritta  a   registro  di    commercio  oppure  una  società,  i  requisiti  devono  essere  adempiuti:  a)    commesse  per  le  quali  è  richiesta  l’iscrizione    in  un  albo  o  registro  professionale  che  autorizza  a titolo  personale  l’esercizio  della   professione  e nelle  commesse  edili  albi  o    registri    professionali:    da    un    titolare,  direttore  o    membro  dirigente  effettivo  che  alla  gestione   con  presenza   superiore   al 50%  della   normale  durata  del  lavoro;  b)    altre    commesse  di  servizio:  da  un  titolare  o    collaboratore  professionale  responsabile  della    commessa  con  presenza  superiore  al  50%  della    normale  durata  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  L’autocertificazione,   sostitutiva,  dei  documenti  attestanti  l’attività  richiesta  dal  cpv.  3   è   ammessa  quale  documento  di  portata    giuridica  accresciuta  ai  sensi  dell’art.    110  cpv.  4   del  Codice  penale  svizzero.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   committente,  nel  bando,  può  richiedere  requisiti   superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  offerenti  con  titoli    esteri    sono  tenuti  a   dimostrare  il   rispetto  dei  requisiti  del  presente  articolo  tramite  attestazione  ufficiale  riconosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  documenti  di    idoneità  devono  essere  allegati  all’offerta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Preimplicazione
                            Art.  35  37  1  Gli  offerenti  che  hanno  partecipato  alla  preparazione  della  commessa  non  sono  autorizzati  a   presentare  un’offerta   se  il vantaggio  concorrenziale   che  ne  hanno   tratto  non  può  essere  compensato  con  mezzi  adeguati   e   se  questa  esclusione  non  pregiudica  una   concorrenza   efficace  tra  offerenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  in    particolare   mezzi  adeguati  per  compensare   il vantaggio  concorrenziale:  a)  di    tutte  le    indicazioni  essenziali   sui   lavori  preliminari;  b)   dei  partecipanti  alla  preparazione;  c)  dei   termini   minimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un’analisi  di  mercato  da  parte    del  committente  prima  del  bando    pubblico    non  costituisce  una  preimplicazione  degli   offerenti  consultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricusa
                            Art.  35a  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  livello  di    committente,  compresi  i  suoi  consulenti  e   ausiliari,  non  possono  partecipare  alla  procedura  di    aggiudicazione  le    persone  che:  a)   un  interesse  personale  immediato   a   una   commessa;  b)   il   coniuge  o il   partner  registrato  di    un  offerente   o   dei   suoi  organi  o   formano  una   coppia   di  c)   parenti  o   affini  dell’offerente  o   dei  suoi  organi  in    linea   diretta  o   fino   al terzo  grado  in    linea  d)   come   rappresentanti  dell’offerente  o   hanno  operato   nella  medesima  operazione  per  offerente;  oppure  e)    dispongono  a   motivo  di  altre    circostanze    dell’indipendenza    necessaria    all’esecuzione    di  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    richiesta  di  deve  essere  presentata  immediatamente    dopo  la  scoperta  del  motivo  di  ricusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sulle  richieste  di ricusa  statuisce  il committente,  con  l’esclusione   della  persona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  concorsi  e  nei  mandati  di  studio  in  parallelo,    il  committente  può  prevedere  nel  bando  l’esclusione  dalla  procedura  di    aggiudicazione   degli  offerenti  che   presentano  un   motivo  di    ricusa   in  relazione  a   un   membro   della  giuria.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                Consorzio
                            34  Cpv.  modificato  dal   R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal  R    31.5.2023;   in    vigore   dal  2.6.2023   -  BU  2023,  192;  precedente  modifica:   BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                31.
                            36  Cpv.  introdotto  dal  R    31.5.2023;  in vigore   dal  2.6.2023  -  BU  2023,  192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.  introdotto  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  introdotto  dal  R    2.2.2022;  in    vigore  dal   1.3.2022   -  BU   2022,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prove  della  costituzione  del  consorzio  e  l’indicazione  delle  persone  fisiche  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    partecipazione  a  più  consorzi    con  un  ruolo    non  manifestamente    subalterno    deve  essere  autorizzata  dal  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  non   autorizzata  a più  consorzi   comporta  l’esclusione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   prestito  di    personale  all’interno  del   consorzio  è   ammesso  senza  restrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Subappalto,  impiego  di  lavoratori  autonomi  o   indipendenti  e personale  fornito  da   terzi  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  subappaltatore   non  può  partecipare   anche  quale   offerente  (singolo   o   consorziato)  in  una   medesima  gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’offerente  deve    allegare  all’offerta  l’elenco  dei  subappaltatori  con  tutti  i  documenti  richiesti  dal  bando.  Per  ogni  subappalto  può  essere  indicato  un  solo  nominativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La      vigilanza  sulla  corrispondenza      fra  i  subappaltatori  impiegati      e    quelli      annunciati  dall’aggiudicatario  compete  al    committente,  il quale   controlla  in    particolare  che   non  vi sia  subappalto  del  subappalto.  L’aggiudicatario  deve    fornire  al  committente  la  lista    regolarmente  aggiornata    dei  lavoratori  da   lui  impiegati   per  l’esecuzione  della  commessa  e/o  dai  suoi  subappaltatori,   indicando  il  nome  e   il  datore  di    lavoro  di ognuno.  Il   committente   verifica  inoltre   che  i nominativi  dei   subappaltatori  corrispondano  a   quelli  annunciati   e da  lui  approvati  e trasmette  tempestivamente  la    lista   alle  autorità  preposte  al  controllo  del  rispetto  dei  contratti  collettivi    di  lavoro    e   delle  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei   lavoratori,  per  le    verifiche   di    loro  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’impiego   di    personale  supplementare   fornito  da  terzi  è ammesso  solo  per   necessità  che  non  erano  prevedibili  al momento   della   conclusione  del  contratto,  ed  è   soggetto  ad   autorizzazione,   preventiva  e  potestativa,  del  committente,  alle  seguenti  condizioni:  a)  deve   attestare,  in forma   scritta  i  motivi  oggettivi  dell’imprevedibilità;  b)  deve    allegare  il   contratto  scritto    col  prestatore    di  personale,    il   quale  deve  tutti  i  requisiti   di legge   (art.  24  cpv.   3   della  legge),  ad  eccezione  dei  requisiti  di    idoneità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34;  c)  deve    anche  presentare  l’attestazione  di  ricerca  infruttuosa  di  personale  dal  competente  ufficio  cantonale,  qualora    intenda    impiegare  personale    fornito  da  di    collocamento  e   prestito  di    personale  (interinali).  42  Art.  38  ...  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazioni  oneri  sociali,   imposte,   rispetto  CCL  e   parità  di trattamento  tra   uomo  e   donna  Art.  39  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’offerta    devono  essere  allegate  le  dichiarazioni  comprovanti    l’avvenuto  pagamento  di:  a)  b)   perdita   di    guadagno  in    caso  di malattia;  c)  o   istituto  analogo;  d)  pensione  (LPP);  e)  alla  fonte;  f)  federali,  cantonali  e   comunali;  g)  sul  valore  aggiunto  (IVA);  h)  anticipato  (PEAN);  i)  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rispetto    di  un  contratto    collettivo  di  lavoro,  di  un  contratto  nazionale    mantello    o   di  un  contratto  normale  di    lavoro,  deve  essere  comprovato  con  l’attestazione  del  competente  organo  di    vigilanza,  del  cantone    di  domicilio  o  sede.  La  prova  dell’equivalenza    con  i   contratti    non  decretati  di  obbligatorietà  generale  è   a   carico   dell’offerente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deve   essere  prodotta  anche  l’autocertificazione,   quale  documento  di    portata  giuridica  accresciuta  ai  sensi  dell’art.  110  cpv.   4 del  Codice   penale  svizzero,  del  rispetto  della  parità   di  trattamento   tra  uomo  e   donna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218;   precedenti  modifiche:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  e   354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R   12.6.2019;  in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218  e   377  e BU  2021,  142;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2012,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  la    cui  entrata   in    vigore  è   stata   sospesa  dal  Tribunale   federale  fino  al    giudizio  di merito;  in    vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dal  30.4.2021  -  BU  2019,  218  e   377  e BU  2021,  142.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  abrogato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020   - BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Art.  modificato   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  218;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                383.
                            4  Le   dichiarazioni  sono   valide  per  6 mesi   a   contare  dal  giorno  determinante  per  il   loro  emittente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    dilazioni  di  pagamento  degli  oneri    sociali  e   delle  imposte  non  sono  ammesse  e   comportano  l’esclusione  dell’offerta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   concorrente,  su  richiesta  del  committente,  deve  comprovare   di non  trovarsi  in    una   procedura  di  fallimento,  di    liquidazione,  di    cessazione  di    attività,   di    concordato,   secondo   la    legislazione   Svizzera,  presentando  un  certificato  rilasciato   dall’ufficio  di    esecuzione  e   fallimenti  in    cui   ha   sede  la    ditta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Per  i  concorrenti   con   domicilio  o   sede  in    uno  Stato  estero  si applica  inoltre  l’art.  7a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autocertificazione  liberatoria  e   svincolo  dal  segreto  d’ufficio  Art.  39a  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autocertificazione,  sostitutiva,  della   produzione  dei  documenti  richiesti  dagli  art.  34  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  è   ammessa  quale  documento  di  portata  giuridica  accresciuta    ai  sensi  dell’art.    110  cpv.  4   del  Codice  penale   svizzero,   se il   valore  della   commessa  è   inferiore  a   20'000  franchi   (IVA  esclusa)  e   nei  casi  di cui  all’art.  7   cpv.  3   lett.  a-f  della   legge.  Per  valori  inferiori  a   2'000  franchi  (IVA  esclusa)  anche  l’autocertificazione  non  è   necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  vigilanza  può  concedere  deroghe  al  limite  di  20'000    franchi    (IVA  esclusa)    per  casi  giustificati  da  motivi  particolari.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Mediante  l’inoltro  dell’offerta,  l’offerente  legittima   il  committente  a   consultare  direttamente  i dati   che  fossero  già  in  suo  possesso,  in  deroga    ai  vincoli  del  segreto    d’ufficio  o    fiscale  ai  quali  fossero  sottoposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    committente  può  comunque  chiedere    in  ogni    tempo,    fissando  un  termine  perentorio    di  esecuzione:  a)    a  consultare  tutti  i  dati  già  in  suo    possesso  che  fossero  coperti  da  segreto,  fiscale;  b)  dei   documenti  richiesti  dagli  art.  34  e   39   per  completazione  atti  o verifica.  L’omissione  e/o  il   ritardo  nell’esecuzione    determinano  l’esclusione  dell’offerta  e  la  segnalazione  all’autorità  di vigilanza,   senza  necessità   di    comminare  preventivamente  tali  conseguenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Portale  offerenti  Art.  39b  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Portale  offerenti  (art.  20a  LCPubb)  permette  di  raccogliere  le  attestazioni  degli  offerenti  che    lo  utilizzano    e  permette  ai  committenti  di  verificare  l’adempimento  dei  requisiti  d’idoneità  riguardo  alle  esigenze  poste   dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Centro  di    competenza   in    materia  di    commesse  pubbliche  della  Cancelleria  dello  Stato  è   l’organo  responsabile  e   gestisce  il portale.  In    particolare   esso   assolve  i  seguenti   compiti:  a)    e  coordina    gli  accessi  e  le  verifiche    dei  soggetti    autorizzati  alla  valutazione  b)  la cancellazione  definitiva  dei  dati  scaduto  il   termine  di archiviazione   di  5   anni  dal  del   caricamento  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  soggetti   abilitati  alla  valutazione  dell’idoneità  sono  designati  dal  Consiglio  di    Stato   tramite   direttiva  pubblicata  nel  portale   e   hanno  accesso  ai    dati  contenuti  nel  portale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di vigilanza  può  in ogni  tempo  ai    contenuti  del  portale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  dati  archiviati  nel  sistema    informatico    cantonale    possono  essere  elaborati    a  scopo  di  ricerca,  pianificazione  e   statistica,  nel  rispetto  delle  disposizioni  concernenti  la    protezione   dei  dati  personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consultazione  del  Portale  offerenti  e   tassa  Art.  39c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  consultazione  del  portale,  limitatamente  alla  valutazione  d’idoneità  degli   offerenti  che  lo  utilizzano,  è   pubblica  e   gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’offerente  che  fa  uso  del  portale  è  soggetto  a    una  tassa  annua    di  200  franchi,  da    versare  anticipatamente.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’abilitazione    alla    valutazione  dell’idoneità  da    parte  di  soggetti    esterni  all’Amministrazione  cantonale  è   soggetta  alla  partecipazione  ai    costi.  Capitolo   V  Offerte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  218;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                383.
                            46  Cpv.  modificato  dal   R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dal   R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  introdotto  dal  R    2.2.2022;  in vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Art.  introdotto  dal  R    2.2.2022;  in vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  reintrodotto  dal  R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.11.2022  - BU  2022,  31  e 236.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  e   verifica  dell’offerta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inoltro  dell’offerta  implica   l’accettazione  di    tutte   le condizioni  di legge   e   del  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’offerta  è   valida  solo  se  contiene   tutta   la    documentazione  richiesta   dal  bando,  riservata   l’eventuale  possibilità  di    sanatoria  dell’art.   39a   cpv.  4   lett.  b.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’offerente  ha  la facoltà   di  allegare  separatamente  speciali  indicazioni  tendenti  a   fornire  semplici  spiegazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   committente   può  limitarsi  all’esame  dei  documenti   di    cui  al cpv.  3   oppure   chiedere  delucidazioni  o  complementi.  Art.  41  ...  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Motivi  di esclusione  dell’offerta  Art.  42  54  1  Sono  escluse  in particolare  le offerte  giunte  in  busta   aperta,  prive  del  contrassegno  o  della  dicitura  esterna  prescritta,  non  indirizzate    al  recapito  indicato,  giunte  dopo  il   termine    di  scadenza,  mancanti  dei  prezzi  unitari   o   dei  prezzi  a   corpo,  sprovviste   delle  firme   o dei  documenti  necessari  o   richiesti,  incomplete    oppure  che  contengono  proposte  di  sconto  non  prescritte    dalla  documentazione  di    gara.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esposizione  dei  prezzi  non  può  presentare  errori,  correzioni  o    raschiamenti.    È  unicamente  permesso  di    fare  capo   ad   un  apposito  foglio  di    correzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   committente   rettifica   dei  semplici  errori   aritmetici   registrando  la correzione   in    un  verbale  (rapporto  tecnico)  che  resta  agli   atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facoltà  d'indagine  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  committente   ha  il   diritto  di  chiedere   all’offerente  delle  analisi  di  determinati  elementi  dell’offerta  assegnandogli  un  termine  perentorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’offerente  non  le  presenta  o    le  presenta  in  modo  inadeguato,  il   committente  può  anche  escludere  l’offerta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Carattere  confidenziale  Art.  44  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’offerta  va  segnalata  nel  dettaglio  la  parte    di  documentazione  presentata    che  riguarda  segreti   commerciali   e   di    fabbricazione  o   altri  documenti   soggetti  a protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale    documentazione    non  può  essere  utilizzata,    né  trasmessa  o  comunicata  a  terzi,  senza  il  consenso  dell’offerente  o   senza  una   valida   base  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apertura  delle  offerte  Art.  45  57  1  Nelle  procedure     concorso  o  selettive  le  offerte  sono  aperte  in  contemporanea  e alla  presenza   del  committente  o di un  suo  rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  procedure  su  invito  la    partecipazione  all’apertura   è   limitata  agli  invitati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   committente  verbalizza  l’oggetto  dell’offerta,  l’ora,  il nome  del  rappresentante   del  committente,  delle  altre   persone  presenti   e   quello   degli   offerenti,  gli  importi  delle  offerte,   l’importo  dell’eventuale  preventivo  di  riferimento  annunciato  nel  bando,  eventuali  totali    parziali  dei  lotti,  eventuali    varianti  delle  offerte  e   le    irregolarità   già  manifestatesi  al    momento  dell’apertura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Varianti
                            Art.  46  59  1  La  presentazione  di    varianti  è ammessa  solo  se  consentita  dal  bando   e quale   alternativa  all’offerta  di    base,  la cui  presentazione  resta   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   committente  non  è   tenuto   ad   entrare  in materia  variante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    25.5.2022;  in    vigore  dal   1.6.2022  - BU  2022,  135.
                        
                        
                    
                    
                    
                53
                            Art.  abrogato  dal   R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   218;   precedenti   modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  e   354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Cpv.  modificato  dal   R    2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  47  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzie  da   parte  di  terzi  Art.  48  61  1  L’eventuale  obbligo  di    prestare  congrue  garanzie  dev’essere  previsto  nel  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   l’offerta  è   sufficiente  presentare  una  dichiarazione  incondizionata  e vincolante  di un   garante  che  si    impegna  a   prestare  la    garanzia   al    committente  in caso  di    aggiudicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    appalti  generali  o   totali  va  sempre  prescritto  nel   bando  l’obbligo  di    prestare  garanzia.  Capitolo  VI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  49-52  ...  63  Capitolo   VII  Aggiudicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  aggiudicazione  Art.  53  64  1  I  criteri  di    aggiudicazione  devono  essere  pertinenti  con   la    commessa  e   vanno  precisati  nel  bando  per  ordine  di importanza,  con  il relativo   valore   di    ponderazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  anche  ammessi,  ma  non  nelle  commesse  internazionali,  i seguenti   criteri:  a)  degli  apprendisti;  b)  alla  formazione  professionale;  c)  sociale   delle   imprese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  criteri  di cui  al    cpv.   2   lett.  a   e   b sono  obbligatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  emana  annualmente  delle    specifiche    direttive  di  applicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione  di    cui   al    cpv.   2   e   sul  loro  valore  di    ponderazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Suddivisione  dell’aggiudicazione  Art.  54  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  committente  ha  diritto  di suddividere  l’aggiudicazione  in    commesse  parziali  oppure  in  lotti,  solo   se  l’ha  annunciato  nel  bando  e   se  ha  previsto  dei   totali   corrispondenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  offerenti    che  hanno  presentato  solo  un’offerta  globale  non  sono  obbligati  ad    accettare  una  commessa  parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interruzione
                            Art.  55  66  Il  committente    può  interrompere    la  procedura  di  aggiudicazione  in  presenza  di  motivi  sufficienti,  in particolare  se:  a)   realizza  il   progetto;  b)  offerta  adempie   i  criteri   tecnici  e   le    altre   esigenze  fissati   nei  documenti  di    gara;  c)  offerte  più  favorevoli  a seguito   della  modifica  delle  condizioni  quadro;  d)    presentate  non  sono    economicamente    sostenibili  oppure  superano  il   preventivo  di  annunciato  nel  bando  o,    per  gli enti  pubblici,  i  crediti  allocati;  e)  indizi  sufficienti   di accordi   in materia   di    concorrenza  tra   gli  offerenti;  f)  necessaria  una  modifica   sostanziale   delle   prestazioni  richieste.  Art.  56-57  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Capitolo  VIII  Contratto  e   sue  condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conclusione  del  contratto  Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Il  contratto   deve  essere  stipulato  in    forma   scritta,  riservata  l’eccezione   di    cui  all’art.   13c  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  abrogato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020   - BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                61
                            Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Capitolo   abrogato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  abrogati  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Art.  abrogati  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Art.  modificato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pagamenti
                            Art.  59  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  pagamento  della  mercede  deve    avvenire    in  valuta,  e    di  regola  in  CHF  (franchi  svizzeri).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    committente  concorda  con  l’offerente  un  termine    di  pagamento,    normalmente  di  30  giorni,  a  contare  dalla   ricezione  della  fattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  di  applicazione  Art.  60  70  1  Il  committente  ha  la    responsabilità  di    allestire  il bando,  verificare   le    offerte   e procedere  all’aggiudicazione  rispettando  la legge,  il CIAP  e   il regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  esecutiva  competente  per  il   sussidio   può   imporre  al  committente  la designazione   di  un  consulente  indipendente,  dare  istruzioni   o   formulare  richieste  idonee  all’adempimento   degli   obblighi  di  cui  al    cpv.  1,  oppure  anche  ammettere  l’autocertificazione,  quale  documento  di    portata  giuridica  accresciuta  ai    sensi  dell’art.  110  cpv.  4 del   Codice  penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consulente  indipendente  e   i  relativi  costi,  se  approvati  dall’istanza  esecutiva   competente,  sono  riconosciuti  quale  spesa  computabile   per  il sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  All’istanza  esecutiva  cantonale  competente  per  il  sussidio  e  ai  servizi    dell’Ammini  strazione  cantonale  è    garantito  il  supporto    tecnico  in  ambito  di  lavori  sussidiati  dall’ufficio  di  consulenza  tecnica  e   dei  lavori   sussidiati  (UCTLS)   e   la    consulenza  puntuale  in materia  di commesse  pubbliche  dal  centro  di    competenza  della  Cancelleria   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  i  consulenti  indipendenti  di  commesse  che  beneficiano  di  sussidi  si  applicano    le  tariffe  praticate  dall’Amministrazione  cantonale.  La  designazione  e  la  retribuzione  devono  essere  approvati  preventivamente  dal  centro  di    competenza  della  Cancelleria   dello  Stato.  Art.  60a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Capitolo  IX  Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  Art.  61  72  1  Il  Consiglio    di  Stato  esercita  la  vigilanza  tramite  l’ufficio    di  vigilanza  sulle    commesse  pubbliche  (di  seguito:  UVCP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   della  sua  attività  I’UVCP:  a)  le    istruttorie,  segnatamente  può  chiedere  rapporti  e assumere  ogni   prova   necessaria;  b)   preparare   o   dare  direttamente  istruzioni   vincolanti  ai servizi  dell’Amministrazione  cantonale  ai    soggetti  alla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UVCP   assicura  la formazione  generale,  tramite  la    pubblicazione  di direttive,  schede  informative,  circolari  e raccomandazioni.  Organizza  inoltre   corsi  base  e   di    aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  delle   decisioni  di esclusione  Art.  62  73  Le  decisioni    cresciute    in  giudicato  di  esclusione  dalla  partecipazione  a    commesse  pubbliche  ai    sensi  dell’art.  45a  della  legge  sono  comunicate  tramite  pubblicazione  sul   Foglio  ufficiale  (FU)  e,    per  la    durata  del  periodo   della   sospensione,  sul  sito  internet  dell’autorità  di    vigilanza.  Capitolo   X  Norme  finali  Art.  63  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74
                        
                        
                    
                    
                    
                Archiviazione
                            69  Art.  modificato  dal  R    10.7.2012;   in vigore  dal  13.7.2012  - BU  2012,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  modificato   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  218;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                383.
                            71  Art.   abrogato   dal  R    12.6.2019;   in vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   218;  precedente   modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                383.
                            72  Art.  modificato   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  218;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                383.
                            73  Art.  modificato   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  218;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                103.
                            74  Art.  abrogato  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020   - BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  ammessa  la    conservazione  anche   in    forma  esclusivamente  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di vigilanza  ha  sempre  diritto   di    ottenerne  la    trasmissione  gratuita.  Art.  64a  ...  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  65  È    abrogato  il   regolamento  di applicazione   della  legge  sulle  commesse  pubbliche  del  1°  ottobre  2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  66  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Pubblicato  nel   BU  2006  ,  326.  Committenti  preposti  a compiti  pubblici  ai    sensi  dell’art.  2 lett.   a e   b   della  legge  Allegato  1  78  Lista  esemplificativa  degli   enti  di    diritto  pubblico  e   degli  altri  committenti  preposti  a   compiti  pubblici  ai  sensi  dell’art.  2 lett.   a e   b della  legge.  Committenti  Cantone  Ticino  Comuni  Patriziati  (Corporazioni,   Degagne  e   Vicinati   e   altre   Corporazioni   di    diritto  pubblico  riconosciute)  Chiesa  cattolica  apostolica  romana  nel  Cantone  Ticino  (tra  cui  Diocesi,  Curia,   parrocchie  e   altri  enti  ecclesiastici)  Chiesa  evangelica  riformata   del  Cantone  Ticino  (tra  cui  Chiesa   cantonale,  Comunità  regionali  e  altri   enti  ecclesiastici)  Consorzi  ai  sensi  della  legge  sul  consorziamento  dei  Comuni  del  22    febbraio  2010  e  della  legge  sui  consorzi  del  21  luglio  1913  Ente  ospedaliero  cantonale  (EOC)  Cliniche  private  Servizi  di    soccorso  pre-ospedaliero  (ambulanze)  Istituti  per  anziani   finanziati  per  l’intera   gestione  Istituti  per  anziani  finanziati    per    il  costo  residuo  delle    cure  sottoposte  alla    legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  18  marzo   1994  (LAMal)  Istituti  per  invalidi   finanziati  con  contratto  di    prestazione  ai    sensi  della   legge  sull’integrazione  sociale  e   professionale  degli   invalidi  del  14  marzo   1979  Enti  beneficiari  di    contributi   per  provvedimenti  di    integrazione  per  invalidi   ai    sensi  della  legge  sull’integrazione  sociale  e professionale  degli  invalidi  del  14  marzo  1979  Servizi  di    assistenza  e cura   a   domicilio   (SACD)  di    interesse  pubblico  Organizzazioni  di    assistenza  e cura  a   domicilio  finanziate  con   contratto  di    prestazione  ai sensi  della  legge  sull’assistenza  e   cura  a   domicilio  del  30  novembre  2010  (LACD)  Infermieri  indipendenti  finanziati  con  contratto  di  prestazione  ai   sensi  della     legge  sull’assistenza  e cura   a domicilio  del  30  novembre   2010  (LACD)  Servizi  d’appoggio  riconosciuti  ai  sensi  della  legge  sull’assistenza  e  cura  a   domicilio  del    30  novembre  2010  (LACD);  servizi  di    trasporto,  servizi   per  anziani,  servizi   per  ammalati,  servizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato   dal  R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  218;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                437.
                            76  Art.  abrogato  dal   R    12.6.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   218;   precedenti   modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157;  BU  2013,   437;   BU  2015,  137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Entrata  in    vigore:  15   settembre  2006  -  BU  2006,  326.
                        
                        
                    
                    
                    
                78
                            Allegato   modificato  dal  R    31.5.2023;  in vigore   dal  2.6.2023  - BU  2023,   192;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  218;  BU   2022,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Committenti  per  invalidi,  servizi  per  alcolisti  Centri  educativi  minorili  Asili  nido  di    protezione  Enti  finanziati  in    base   alla  legge  d’applicazione   della  legge  federale  sugli  stupefacenti  del  19  giugno  1978  Enti  beneficiari   di contributi   nel   campo  della   promozione   della  salute  Azienda  cantonale  dei  rifiuti  e    altre  aziende  o  società  di  smaltimento  o    gestione  dei  rifiuti  detenute  da  enti  di diritto   pubblico,  partecipate  o controllate  e/o  sottoposte  a vigilanza  Scuole  private  ai    sensi  della  legge  della   scuola   del  1°  febbraio  1990  Università  della  Svizzera  italiana  e Scuola   universitaria   professionale   della  Svizzera  italiana  Servizi  mensa  e ristoranti  scolastici   affidati  a privati  (scuola  media)  Società  degli  impiegati    di  commercio  (formazione  presso  le  aziende,  svolgimento    delle  procedure  di    qualificazione)  Fondazione  ARES   (servizio   di    consulenza  scolastica  per   allievi  autistici)  Istituti  di    previdenza   di diritto  pubblico  Agenzia  turistica  ticinese  SA   e   organizzazioni  turistiche  regionali  Enti  e agenzie  regionali  per  lo    sviluppo  Fondazione  Agire  Fondazione  Ticino   Film   Commission  Southern  Switzerland   Film  Commission   sagl  Associazione  Centro   di Competenze  Agroalimentari   Ticino  Fondazione  Centro  di    competenza  in    materia   di    mobilità   sostenibile  Allegato  1a   e   1b  ...  Atti  normativi  che  disciplinano  l’erogazione  di  sussidi  ai  committenti  suscettibili    di  essere  assoggettati  ai    sensi  dell’art.  2   lett.  b   della  legge  Allegato  2  80  Lista  esemplificativa  degli  atti  normativi    che    disciplinano  l’erogazione  di  sussidi  ai  committenti  suscettibili  di    essere  assoggettati  ai    sensi  dell’art.   2   lett.  b   della  legge,  riservato  l’assoggettamento  ad  altro  titolo.  Leggi  Decreti  legislativi  che  concedono  sussidi  o   ne  prevedono  la    concessione  DECS  Legge  sull’orientamento  scolastico  e professionale   e   sulla  formazione   professionale   e   continua  del  4   febbraio   1998  (Lorform)  Legge  sul  sostegno  alla  cultura   del   16   dicembre   2013  e   regolamento   della  legge  sul  sostegno  alla  cultura  del  16  dicembre  2014  Legge  sui  musei  etnografici  regionali  del  18  giugno  1990  Legge  sul  cinema  del  9 novembre  2005   e regolamento  della  legge   sul  cinema  del  19   ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  Regolamento  del   Fondo  Swisslos  del  7   novembre  2012  Regolamento  del   Fondo  Sport  del  18  gennaio  2011  DFE  Legge  federale  sull’assicurazione  obbligatoria    contro  la  disoccupazione  e    l’indennità  per  insolvenza  del  25    giugno  1982  (LADI)  e  ordinanza  sull’assicurazione  obbligatoria  contro  la  disoccupazione  e l’indennità  per  insolvenza   del   31  1983  (OADI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Allegati  abrogati  dal  R    12.6.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                80
                            Allegato  modificato   dal   R    24.1.2024;   in  vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2024,   24;  precedenti   modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  218;  BU   2023,  192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Leggi  Legge  sul  raggruppamento  e   la    permuta  dei  terreni  del  23  novembre   1970  e   regolamento  della  legge  sul  raggruppamento  e   la    permuta  dei  terreni  del  20  giugno  2012  Legge  sul  rilancio  dell’occupazione  e   sul   sostegno  ai    disoccupati  del  13  ottobre  1997  (L-rilocc)  e  regolamento  della  legge  sul  rilancio    dell’occupazione    e   sul    sostegno  ai  disoccupati  del  4  febbraio  1998   (RL-rilocc)  Legge  sull’assistenza   sociale  dell’8  marzo   1971  e regolamento   sull’assistenza   sociale  del  18  febbraio  2003  Legge  per  l’innovazione  economica    del    14    dicembre    2015    (LInn)  e   regolamento  sulla    legge  per  l’innovazione   economica  del  17  febbraio  2016  (RLInn)  Legge  d’applicazione   della   legge  federale  sulla  politica  regionale  del  22  giugno  2009  Legge  sull’agricoltura  del  3   dicembre  2002  Legge  sulla  conservazione  del  territorio  agricolo   del  19  dicembre  1989  Legge  sul  turismo  del  25  giugno  2014  DI  Legge  sulle  aggregazioni  e separazioni  dei  Comuni   del  16  dicembre  2003  DSS  Legge  sul  promovimento  e il   coordinamento   delle  colonie  di    vacanza   del  17   dicembre   1973  Legge  sulla  promozione  della  salute  e   il   coordinamento   sanitario  del  18  aprile  1989  (LSan)  Legge  sul  servizio  pre-ospedaliero  di    soccorso   sanitario  del  26  giugno  2001  (legge  autoambulanze)  Legge  d’applicazione   della   legge  federale  sugli  stupefacenti  del  19   giugno  1978  Legge  di  applicazione    della  legge    federale  sull’assicurazione    malattie  del  26  giugno  1997  (LCAMal)  Legge  sull’assistenza  e cura   a   domicilio  del  novembre  2010  (LACD)  Legge  concernente  il   promovimento,  il   coordinamento   e il   finanziamento   delle  attività  a   favore  delle  persone  anziane  del  30  novembre  2010  (LAnz)  Legge  sul  sostegno  alle  attività  delle  famiglie  e di    protezione  dei  minorenni   del  15  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003  (Legge   per  le famiglie)  Legge  sul  sostegno  e   il coordinamento   delle  attività  giovanili  del  2   ottobre  1996  (legge  giovani)  Legge  sull’integrazione  sociale  e   professionale  degli  invalidi  del   14  marzo  1979  DT  Legge  federale  sulla  protezione  dell’ambiente  del  7 ottobre   1983  (LPAmb)  Ordinanza  contro  l’inquinamento  fonico  del  15  dicembre  1986  (OIF)  Legge  sull’approvvigionamento  idrico  del  22  giugno  1994  Legge  sul  finanziamento   della  rinaturazione  dei  corsi  d’acqua  e   delle   rive  lacustri  del  10  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  Legge  cantonale  sull’energia  dell’8  febbraio  1994   (Len)  Legge  d’applicazione  della  legge  federale  contro  l’inquinamento  delle  acque  del  2 aprile  1975  Committenti  assoggettati  ai    sensi  dell’art.  2   lett.  c   della  legge  Allegato  3  81  Lista  esemplificativa   dei  committenti  assoggettati   ai    sensi  dell’art.  2   lett.  c   della   legge   (committenti,  pubblici  o    privati,  che  esercitano  nei  settori    dell’erogazione  dell’acqua,    dell’energia,  nonché  dei  trasporti  e   delle  telecomunicazioni  in base  a   diritti  esclusivi  o speciali),   per  la    parte  concessionata,  riservato  l’assoggettamento  ad  altro  titolo.  Committenti  al beneficio  di concessioni  Impianti  turistici  e di    risalita  (ferrovie,  funicolari,   filovie,  funivie,  teleferiche  e   sciovie)  Esempi:
                        
                        
                    
                    
                    
                81
                            Allegato  modificato  dal  R    31.5.2023;   in    vigore  dal  2.6.2023  -  BU  2023,   192;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Committenti  al    beneficio  di concessioni  –   Bosco  Gurin  (impianti   di    risalita)  –   Società  Funicolare   Locarno  -  Madonna  del  Sasso  SA  (FLMS)  Autolinee  e   trasporti  pubblici  Esempi:  –   TPL  Trasporti   Pubblici  Luganesi  SA  –   AMSA  - Autolinea  Mendrisiense   SA  Aziende  di    sfruttamento  e erogazione  dell’acqua  e   dell’energia  Esempi:  –   Verzasca  SA  –   Azienda  Elettrica  Massagno  SA  Aziende  che  esercitano  nel  settore  delle   telecomunicazioni  Allegato  4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Allegato  abrogato  dal  R    12.6.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU   2019,  218.