Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2024
                            Decreto   esecutivo  concernente  la legge   federale   sulle  prestazioni  complementari  all’assicurazione   per   la    vecchiaia,  i  superstiti e l’invalidità  per   l’anno 2024  del  6 dicembre  2023  (stato   1° gennaio   2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  articoli  9   capoverso  1 e 10  capoverso  2   della  legge  federale  sulle  prestazioni  complementari  all’assicurazione  per   la vecchiaia,  i  superstiti  e   l’invalidità  del   6   ottobre  2006  (LPC);  visto  l'articolo  4  della    legge  di  applicazione    della  legge    federale  concernente  le  prestazioni  complementari  all’assicurazione    federale  per  la  vecchiaia,  i  superstiti  e   l’invalidità  del  23  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  (LaLPC);  visti  gli  articoli  3 e 4   del  regolamento  della  legge  di applicazione  della   legge  federale  concernente  le  prestazioni  complementari   all’assicurazione  federale  per  la    vecchiaia,  i superstiti   e   l’invalidità  del  19  dicembre  2007  (Reg.   LaLPC),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Retta  giornaliera   massima  degli  assicurati  ospiti  in istituto  di  cura   per  anziani  Art.  1  La  retta  giornaliera  massima  computabile  per  il calcolo   della   prestazione  complementare  degli  assicurati  ospiti  in    istituto   di cura  per  anziani  è di 84  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Retta  giornaliera   massima  degli  assicurati  ospiti  in istituto  di  cura   per  invalidi  Art.  2  La  retta  giornaliera  massima  computabile  per  il calcolo   della   prestazione  complementare  degli  assicurati  ospiti  in    istituto   di cura  per  invalidi  è   di    100  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  personali  degli  assicurati  ospiti   in istituto  di  cura  per  anziani  o   in  istituto  di  cura   per  invalidi  Art.  3  Le  spese  personali  degli  assicurati   ospiti  in    istituto  di    cura   per  anziani  o   in    istituto  di cura  per  invalidi   ammontano  a:  a)   franchi   mensili   per  i  beneficiari  di    rendita,   degenti  in    istituto  di    cura  per  anziani;  b)   franchi   mensili   per  i  beneficiari  di    rendita,   degenti  in    istituto  di    cura  per  invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo  minimo  della   prestazione   complementare  Art.  4  L'importo  minimo   della  prestazione  complementare  annua   ammonta  a:  a)  franchi  per   gli adulti;  b)  franchi  per   i  giovani  adulti;  c)  franchi  per   i  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Letti  elettrici  Art.  5  1  I  letti  azionati  elettricamente  sono  consegnati  in  prestito  ai  beneficiari  di  prestazioni  complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  mensile  del  noleggio,  che  è rimborsato   direttamente   alle   ditte  interessate,  ammonta  a   65  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  aggiunta  al    prezzo  di    locazione  sono   riconosciuti   i  seguenti   importi  forfettari   per  ogni   letto,   IVA  compresa:  a)   franchi   per   il   trasporto  dal  centro  al    domicilio   dell’assicurato;  b)   franchi   per   il   trasporto  dal  domicilio  dell’assicurato  al centro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cure  dentarie  Art.  6  1  Le  note  d’onorario  per  cure  dentarie   sono   pagate  direttamente  al    medico-dentista  che  ha  effettuato   il   trattamento  se,  cumulativamente:  a)  d’onorario  non   è   ancora  stata  saldata  dall’assicurato;  b)  sottoscritto  un  accordo  tra  le    parti  (cessione  di    credito);  c)  della  nota   d’onorario  è   di    almeno  500  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    note  d’onorario    che  non  adempiono    le  succitate  condizioni  sono  rimborsate  direttamente  al  beneficiario  di prestazione  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e durata  di validità  Art.  7  Ottenuta  l’approvazione  federale,  il   presente  decreto  esecutivo  entra  in  vigore  il   1°  gennaio  2024   e   resta   in vigore  fino  al    31   dicembre   2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2024  ,  26.