Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
                            Legge  sulle  imposte  e   tasse  di circolazione  dei   veicoli a  motore  del  9   febbraio  1977  (stato  16  febbraio  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   federale  sulla   circolazione   stradale   del  19  dicembre  1958;  visto  il   messaggio  3 dicembre  1976  n.    2203  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposte  di  circolazione  Art.  1  1  1  Ogni  licenza  di    circolazione  comporta  il pagamento   di    una  imposta   annuale  di:  a)   per   i  carri  a mano  provvisti  di    motore;  b)   per   ciclomotori;  c)   + (1,80  x   potenza  (kw  DIN)  per  i  motoveicoli  e le    motoleggere;  d)   supplemento  del  50%   sulle   imposte  di    circolazione  previste  per  i  motoveicoli  a   tre   ruote  a   kg 400  (peso  a   vuoto),  i  motoveicoli  con  il carrozzino   laterale,  i  motoveicoli  speciali,  i  a   motore   fino  a kg  1000   (peso  a vuoto),  i  quadricicli  a   motore  e   i  quadricicli  leggeri  a  e)  le  automobili  sino    a   3500  kg  e   le  automobili    pesanti:    ((massa  a  vuoto  x   0.1)    +    (kW  x  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (Kv))  x   coefficiente  cantonale   (K);   + (fr.  5.70   x   potenza  (kW  DIN))  per  tutti   gli  altri  veicoli  leggeri,  monoassi   e   tricicli  a  oltre  kg  1000  (massa  a   vuoto);  +   (fr.  31.50   x   numero  posti  a   sedere)   per   gli  autobus  e   gli  autosnodati;  +   (10  x   potenza  (kW  DIN))  per  gli altri  autoveicoli  pesanti;  2  f)  per  gli  autoveicoli  d’epoca;  per   i  motoveicoli  d’epoca;  g)  5.--  per    la  speciale    autorizzazione  di  trasportare  una    seconda    persona  sul    sedile  dei  motoveicoli;  h)  –   per  i  rimorchi  con  peso   totale  < 750  kg;  –   per  i  rimorchi  con  peso   totale  > 750  kg  e   < 3500  kg;  –   per  i  rimorchi  con  peso   totale  > 3500  kg  e   <   10000  kg;  –   per  i  rimorchi  con  peso   totale  > 10000  kg;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  i)  per  il   rilascio  della  licenza   collettiva  con  targhe  professionali  per  autoveicoli;   per  il   rilascio   della  licenza  collettiva  con  targhe  professionali  per  autoveicoli  ad  uso  l)    per    il  rilascio    della  licenza    collettiva    con  targa  professionale  per  motoveicoli  e  m)    per  il   rilascio  della  licenza  collettiva  con    targa  professionale  per  veicoli  agricoli,  da  lavoro   e   veicoli   speciali;  n)  per  il   rilascio  della  licenza   collettiva  con  targa   professionale  per  i rimorchi;  o)  per  gli  autoveicoli  da  lavoro   (macchine   semoventi)  e   per  i  veicoli  speciali;  p)   per  gli autoveicoli   da  lavoro   (carri  da  lavoro);  4  q)  per   i  rimorchi   di motoveicoli   e   di    motoleggere;  r)  per   i  veicoli  a motore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  rimorchi  agricoli   sono   esonerati  dall’imposta   di    circolazione.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.    modificato  dalla  L  24.6.1997;  in  vigore  dal    1.1.1998  -  BU  1997,    394;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982,  313;  BU   1985,  387;  BU  1989,  221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lett.  modificata   dalla  L   11.12.2023;  in  vigore  dal  1.1.2024  - BU  2024,  31;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  547;  BU   2022,  320  e 321.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv.  reintrodotto   dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   37;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  394.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Cpv.  abrogato    dalla  L  11.12.2023;  in  vigore    dal  1.1.2024  -   BU  2024,  31;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  140;  BU   2013,  509.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzo  del  gettito   e misure  di  adeguamento  del  gettito  Art.  1a  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  gettito  dell'imposta  di  circolazione,    in  linea  di  principio,  non  può  eccedere  i  costi  della  costruzione  e della  manutenzione  delle  strade,  dedotte  le    spese  di funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l'equilibrio  tra  gettito   e   costi  di    costruzione  e   di    manutenzione  non  può  essere  ristabilito  nel  breve  periodo,  il   Consiglio    di  Stato  propone  al  Gran  Consiglio  delle  modifiche  legislative  di  adeguamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  del   coefficiente  cantonale  Art.  1b  8  Il  coefficiente  cantonale  (K)  è   fissato  a   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nuovo  coefficiente  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (vettore  energetico)  Art.  1c  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  coefficiente  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (vettore  energetico)  Kv  ha  i  valori  indicati  nella  sottostante  tabella.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Gran  Consiglio  modifica  il   coefficiente  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (vettore  energetico)  Kv,  in  particolare,  in  base  all’evoluzione  delle  tecnologie  utilizzate   e   delle  conoscenze  scientifiche.  Codice  Descrizione  Kv  B  Benzina  2.4  C  Benzina/Elettrico  1.4  D  Diesel  2.5  E  Elettrico  0.2  F  Diesel/Elettrico  1.9  G  Gas  (CNG/GPL)  2.9  J  Alcol  (Etanolo)  2.8  K  Benzina/Alcol  (Etanolo)  3.9  L  2  M  Metanolo  0.7  N  Gas  naturale  (CNG)  1.9  P  Petrolio  0.7  R  Elettrico  con   RE  (Range   Extender)  0.4  U  Altri  2.7  W  Idrogeno  0.7  X  Idrogeno/Elettrico  0.2  Y  Gas  naturale  (CNG)  /  Benzina  1.9  Z  Gas  di petrolio   liquefatti   (LPG)/Benzina  2.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  in  genere  Art.  2  10  Il  Consiglio   di Stato  fissa   per  regolamento  le    tasse  per  l’emissione   delle   licenze  e   dei  permessi  speciali,  per   gli  esami  di    conducente,  per  il rilascio  delle  targhe,  per  collaudi,  i  controlli  o  per  qualsiasi   altra  prestazione,  come  pure  per  quelle  delegate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Computo  dell’imposta  di  circolazione  Art.  3  11  Le  imposte,  ad  eccezione  di quella  per  i  ciclomotori  e   per  i  carri   a mano   provvisti  di  motore,  sono  prelevate  pro   rata  in ragione   dei  giorni   che  intercorrono  dalla  data  del  rilascio  della  licenza  di    circolazione   alla  fine  dell’anno  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  dell’imposta  di  circolazione  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  L’imposta  di cui  all’art.  1   cpv.   1   lett.  da   c) a   r)   è   rimborsata  pro  rata   in    base  al numero  di  giorni  che  intercorrono   dal  giorno  successivo  al    deposito  della   targa  alla   fine  dell’anno  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposta  di  circolazione  percepita  o rimborsata   per  sostituzione  del  veicolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.    modificato  dalla  L  22.6.2022;  in  vigore  dal    1.1.2023  -  BU  2022,    320;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  140;  BU   2013,  509.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dalla   L   11.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   11.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   24.9.1985;  in vigore   dal  1.1.1986  -  BU  1985,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,   547;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982,  313;  BU   1989,  221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,   547;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982,  313;  BU   1985,  387;  BU  1989,  221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  1  In  caso  di  sostituzione  di  un  veicolo    a  motore    con  un    altro    di  potenza  superiore  o  inferiore  viene  percepita  o  rimborsata    la  differenza    che  intercorre  fra    le  imposte    previste    per  le  due  categorie   di    veicoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   presente  disposizione   non  si    applica   per  le    imposte  dei  veicoli  previsti  all’art.  1 cpv.  1   lett.  da  a)  a   b)  e   da  h) a   q).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  di  esonero  parziale   o   totale  dell’imposta   di circolazione  Art.  6  Il   Consiglio  di    Stato  è   autorizzato  a   concedere  l’esonero  totale  o   parziale   dell’imposta  di  circolazione   per  i  veicoli  a   motore  ed  i  rimorchi:  a)   personale   dello   Stato  quando  l’uso   del  veicolo   è   previsto  da   speciali   disposizioni  di legge  di regolamento;  b)    pubblici  o  di  associazioni  senza  scopo    di  lucro  destinati  a   servizi  di  pubblica  utilità  autoambulanza,  pompieri,  soccorso  stradale,   ecc.);  c)    che  causa    il   loro  stato  fisico  non  possono  farne  a   meno  e   sono  nelle    condizioni  modeste   stabilite   dal  regolamento;  d)    con  tecniche  di  trazione  o  combustibili  alternativi  che  permettono  una  migliore  energetica  ed  ambientale.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposta  di  circolazione  per  veicoli   adibiti  al    servizio  pubblico  Art.  7  16  L’imposta  per    i   veicoli  al  servizio  pubblico  ed  in  possesso  di  regolare  concessione  federale  I  è pari  ad   un  terzo  di quella  prevista  per  la categoria  di autoveicoli   e   rimorchi  a  cui   appartengono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposta  di  circolazione  per  autoveicoli  di tassisti  Art.  8  Gli  autoveicoli  dei  tassisti  pagano  i   due    terzi  dell’imposta    di  circolazione.  Sono  considerati  tassisti,    con  diritto  alla  riduzione,  i   detentori  di  uno    o  al  massimo  due  veicoli  immatricolati  con  targa  trasferibile,  che  esercitano  personalmente  ed    esclusivamente    tale  professione,  che  sono   autorizzati  dal  Comune   a   sostare  su  area  pubblica  e   che   si    assoggettano  ai  regolamenti  e alle  tariffe   stabilite   dall’Autorità   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposta  di  circolazione  per  veicoli   con  targhe   trasferibili  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Veicoli  appartenenti  allo    stesso  detentore  e    immatricolati    con  lo  stesso  genere  e  numero  di targhe   di    controllo   possono   essere  usati  alternativamente  se il detentore  paga  l’importo  dovuto  per  il   veicolo  a   motore  soggetto  all’imposta   più  elevata  e, per  l’altro  veicolo  la percentuale  seguente:  -   20%  se  si    tratta  di    due  veicoli  a   motore  dello  stesso  genere;  -   50%  se  si    tratta  di    due  veicoli  a   motore  non  dello  stesso  genere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  rimorchi,  gli autoveicoli  di    lavoro   e   i  veicoli  speciali   con  targhe  trasferibili,   l’imposta  è   dovuta  per  un  solo   veicolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  la  decisione  del  Dipartimento  competente  è   dato  reclamo   entro  il termine  di  trenta  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la decisione  su  reclamo   è dato  ricorso   alla   Camera  di    diritto  tributario  entro  il   termine  di  trenta  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  al    Consiglio  di  Stato   per  disposizioni  complementari
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv.  reintrodotto   dalla  L 20.6.1989;  in    vigore  dal  1.1.1990  - BU  1989,  221;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  abrogato  dalla  L   20.6.1989  (v. messaggio   n.  3456  pag.  3 lett.  e)  e   rapporto  n.  3456  pag.  3);  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vigore  dal  1.1.1990  - BU   1989,  221;  precedenti   modifiche:   BU  1982,   313;  BU  1985,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.   modificata  dalla  L   22.1.2008;  in vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  140;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989,  221.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Art.  modificato  dalla  L   24.9.1985;  in vigore   dal  1.1.1986  -  BU  1985,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.   modificato  dalla   L 24.9.1985;  in  vigore   dal  1.1.1986  -  BU  1985,  387;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dalla  L   2.12.2008;   in    vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10  1  Il  Consiglio   di    Stato  è   autorizzato  ad  emanare  disposizioni  complementari  in materia  di  imposte  e   tasse  di    circolazione  per  altre  categorie  di    veicoli  che   fossero  in    progresso   di    tempo  disciplinate  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è    pure  autorizzato    ad  emanare  disposizioni  nei  casi  in  cui  elementi    necessari    per  la  determinazione  dell’imposta  non  siano  indicati   nelle  approvazioni  del  tipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  e transitorie  20  Art.  11  21  1  La  presente  legge    abroga  quella  del  20    febbraio    1973  sulle  imposte  e    tasse  di  circolazione  di veicoli  a   motore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’anno  2023  alle  automobili  fino  a   3500   kg  e alle  automobili  pesanti  di    cui   all’art.  1 cpv.  1 lett.  e)  immatricolate  prima   del   1° gennaio  2009  si    applica  la    formula  in    vigore  al 31   dicembre  2022.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  12  Trascorsi    i   termini  per  l’esercizio    del  diritto  di  referendum,    la  presente  legge    è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e   degli  atti  esecutivi  ed   entra  in    vigore  con  effetto   al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  gennaio  1977.  Pubblicata  nel   BU  1977  ,  99.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato   dalla   L 22.1.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  - BU  2008,  140;  precedenti   modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982,  313;  BU   1985,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.1.2008;   in    vigore  dal   1.1.2009  -  BU  2008,   140.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L 15.10.2013;  in vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,  509;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  140.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  abrogato  dalla    L   11.12.2023;  in  vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,    31;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022,  320  e   321.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  introdotto  dal  DL  15.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   321.