Decreto esecutivo sull’adeguamento degli stipendi al rincaro 2024
                            Decreto  esecutivo  sull’adeguamento  degli  stipendi   al  rincaro 2024  del  21  febbraio  2024  (stato   23   febbraio  2024)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’articolo   5   della  legge  sugli  stipendi  degli  impiegati  dello   Stato  e dei  docenti  del  23   gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  (LStip);  visto  l’articolo  1   della  legge  sugli  onorari   dei  magistrati  del  14   maggio  1973;  considerati i seguenti dati:  indice nazionale dei prezzi al consumo del mese  di novembre 2022 (tabella 2010)  indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di  n  ovembre 2023 (tabella 2010)  punti 102.70  punti 104.20  decreta:  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   il   2024  la    scala   stipendi   rimane  invariata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il 2024,   ai  dipendenti  sottoposti  alla  LORD,  ai  magistrati,  al  personale   ausiliario   e   ai  docenti  supplenti  è   corrisposto  il   pagamento  di  una  indennità  completiva  di  400    franchi  in  proporzione  al  grado  di  occupazione,  ritenuta  un’indennità  minima    di  200  franchi.  L’importo    è    corrisposto  in  proporzione  al    periodo  di    diritto  allo  stipendio.  Art.  2  Gli  stipendi   per  il   2024  sono  così  definiti:  Classe  Minimo  Massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  fr.  fr.    63’686.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  fr.  fr.    72’459.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  fr.  fr.    81’154.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  fr.  fr.    89’788.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  fr.  fr.    98’685.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  fr.  fr.  106’941.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  fr.  fr.  115’494.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  fr.  fr.  124’057.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  fr.  fr.  132’647.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  fr.  fr.  141’283.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  fr.  fr.  149’986.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  fr.  fr.  158’208.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  fr.  fr.  166’477.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  fr.  fr.  174’814.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  fr.  fr.  183’238.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  fr.  fr.  191’772.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  fr.  fr.  200’433.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  fr.  fr.  209’246.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  fr.  fr.  218’226.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  fr.  fr.  227’397.-  Art.  3  Gli  onorari  dei  magistrati   per  il 2024   sono   così  definiti:  Giudici del Tribunale di appello  fr. 220’281.-  Procuratore generale  fr. 218’573.-  Procuratori generali sostituti  fr. 213'450.-  Giudici dei provvedimenti coercitivi  fr. 213'450.-  Procuratori pubblici  fr. 210'035.-  Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di  e  spropriazione e magistrato dei minorenni  fr. 202’350.-  Sostituto magistrato dei minorenni  fr. 170'760.-  Pretori aggiunti  fr. 148'561.-  Art.  4  I  Consiglieri  di    Stato  non  ricevono  l’indennità  di    cui  all’articolo  1   capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  retroattivamente  in vigore  il   1°  gennaio  2024.  Pubblicato  nel   BU  2024  ,  47.