Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale
                            Regolamento  della  legge  cantonale  di  applicazione  della  legge   federale sulla  politica  regionale  (RLaLPR)  1  del  20  aprile  2010  (stato   8   marzo  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   cantonale  di  applicazione   della   legge   federale   sulla  politica   regionale   del   22  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  (in  seguito:   legge),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            a)  in  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  1   legge)  Art.  1  2  L’applicazione  della  legislazione  federale  e   cantonale  sulla   politica  regionale   è   affidata  al  Dipartimento    delle  finanze  e  dell’economia  (in  seguito:  Dipartimento)  qualora    determinate  competenze  non  siano  espressamente  riservate  ad  altri   organi.  Art.  1a  3  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all’Ufficio   per  lo    sviluppo  economico  (di  seguito  Ufficio):  a)  le procedure  e condizioni  d’applicazione  delle  varie  misure  di    cui  agli   art.  11   e   seguenti  legge;  b)  il   processo  di    valutazione  delle  misure   e   istruire   il   relativo  incarto;  c)  l’inizio    anticipato  degli  investimenti,  impregiudicata  la  decisione  di  accordare  il  richiesto,  fino  ad  un  importo  massimo  di    500’000  franchi;  d)    le  misure  previste  dalla  legge  fino  ad  un  importo  massimo  di  500’000  franchi    per  aiuto  finanziario   e   stabilire  l’importo,   la    forma,  le    condizioni,  gli  oneri,  l’ammortamento   garanzie   e/o  contropartite  richieste   al    beneficiario;  e)  un  rapporto   sull’utilizzo   delle  misure,  avvalendosi   se  del  caso  di    enti   esterni;  f)   modifiche   sostanziali  di progetti  sussidiati  secondo  la lett.  d;  g)  sussidi  nel    caso  di  modifiche  sostanziali  di  progetti  sussidiati    secondo  la  lett.  d  non  conformi.  Art.  1b  4  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all’Ufficio   dell’amministrazione  e   del  controlling:  a)  i  fondi  per  attuare  le    misure  e   le    altre   decisioni  ai    sensi  della   legge;  b)  l’esecuzione  dei  progetti;  c)  le pratiche   per   la restituzione  dei  sussidi  concessi;  d)  la    banca  dati   dei  progetti   sostenuti;  e)  tutti  i  dati   necessari  per  il monitoraggio  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  grado  di  raggiungimento  degli   obiettivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  2   lett.  d   legge)  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Consiglio  di  Stato  valuta    il  grado  di  raggiungimento    degli  obiettivi    fissati    nella  convenzione  di  programma  e   ne  trasmette    l’esito    al  Gran  Consiglio  per  il   tramite  del  rendiconto  annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  zone   a basso  potenziale   di  sviluppo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  2   lett.  f  legge)  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  zone  a basso  potenziale  di    sviluppo  corrispondono  a   parti  del  territorio   di una  regione  funzionale  definite     in   base  ad  analisi  socioeconomiche  che  comprovano     l’esistenza,     nel  comprensorio,  di    una   persistente  dinamica  socioeconomica  negativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    6.3.2024;  in    vigore  dal  8.3.2024  -  BU  2024,   72.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    11.7.2017;  in    vigore   dal  14.7.2017  - BU  2017,  208.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal  31.3.2020  -  BU  2020,   113.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  introdotto   dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal  31.3.2020  -  BU  2020,   113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  modificato  dal  R   6.3.2024;  in    vigore  dal   8.3.2024   -  BU  2024,   72;  precedente  modifica:  BU  2020,   113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  sono  stabilite  nella   convenzione  di programma,  d’intesa  con   i Comuni  e   gli  Enti  regionali   per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le zone   a   basso  potenziale  di    sviluppo  è   adottata  una  strategia  specifica,  volta  a:  a)   le politiche   settoriali  per  favorire  almeno  il  mantenimento  dello  stato  socioeconomico  b)  il   coordinamento  e   la  cooperazione    tra    gli  attori    regionali    e   i  progetti  in  modo    da  le sinergie,   consolidare   l’unità  quali   premesse   per  uno  sviluppo  virtuoso  questi  territori.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  bandi  di  concorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  2   lett.  i  legge)  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  può  indire    bandi  di  concorso  per  stimolare  la  presentazione  di  progetti  o   di    idee  di    progetto  che  permettano  di    raggiungere  gli obiettivi  del  programma   d’attuazione  della  politica  economica   regionale  e della   convenzione  di programma.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   bando  di concorso   indicherà  in particolare   gli  obiettivi,  i  criteri   e   le  modalità  di  valutazione  e   di  attribuzione  degli  aiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enti  regionali  per   lo  sviluppo:   riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  3   legge)  Art.  5  9  Sono  riconosciuti  gli  ERS  che  rappresentano  una  parte  significativa    della  regione  funzionale  comprendente  almeno  i  rispettivi  centri  urbani  (Lugano,  Locarno,  Bellinzona   e   Mendrisio-  Chiasso).  Le  modifiche   statutarie  e   i  cambiamenti   nella  composizione  degli   organi  direttivi  sono  da  notificare  al    Consiglio   di Stato  nel  termine  di    un  mese   dalla  relativa   decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agenzie  regionali  per   lo sviluppo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   lett.  a,    c,    d   legge)  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’esercizio  della  loro  attività  le Agenzie  regionali  per  lo    sviluppo  (in  seguito:   Agenzie)  devono  in    particolare:  a)  l’informazione    sugli    obiettivi    generali  del  programma  d’attuazione    della  politica  regionale   e della   convenzione   di    programma;  10  b)  un  costante  flusso   di    informazioni  tra  gli attori  del  territorio   e   le    piattaforme   tematiche  viceversa;  c)  la  partecipazione  di  un  loro  rappresentante  ad    almeno  una    delle  piattaforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ERS  e   i  Comuni  possono  attribuire  all’Agenzia  altri  compiti  che  esulano  dal  campo   d’applicazione  della  legge,  assicurandone  il   finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  convenzione  Art.  7  11  1  La  convenzione  di  sussidiamento  definisce  i   compiti  e  gli  obiettivi    dell’Agenzia  nell’applicazione  della   l’entità   e   le    modalità  di    finanziamento  nonché   i criteri  di    valutazione  del  raggiungimento  degli   obiettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   validità   della  convenzione  coincide  con  il periodo   di    validità  del  programma   d’attuazione  e della  convenzione  di    programma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   grado  di    raggiungimento   degli  obiettivi   è   valutato  annualmente  sulla  base   di un   rapporto  di attività  che  deve  essere  consegnato  al    Consiglio  di    Stato   entro   il   31  gennaio  dell’anno  seguente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gruppo  strategico  per  la politica  regionale:  composizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   cpv.  1   legge)  12  Art.  8  1  Il  Gruppo  strategico  è   composto  da  al    massimo  12  membri  ed  è   presieduta  dal  Direttore  del  Dipartimento  delle   finanze  e   dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv.   modificato  dal  R    25.3.2020;  in vigore   dal  31.3.2020   -  BU  2020,   113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    25.3.2020;  in    vigore   dal  31.3.2020  -  BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    25.3.2020;  in vigore   dal  31.3.2020   -  BU  2020,   113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    25.3.2020;  in    vigore   dal  31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    25.3.2020;   in vigore  dal  31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    25.3.2020;   in vigore  dal  31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal  31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di Stato  designa  i  rappresentanti  del  Cantone  e gli  esperti  tematici  fino   ad   un   massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ciascun  ERS  è rappresentato  dal  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   assicura  il   segretariato.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Ufficio   per  lo    sviluppo  economico   (in  seguito:  Ufficio)   assicura  il segretariato.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piattaforme  tematiche
                        
                        
                    
                    
                    
                a) identificazione
                            (art.  8   cpv.  2   lett.  c   legge)  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Il  Consiglio  di  Stato  designa  le  piattaforme  tematiche    per  il    periodo  di  validità  del  programma  d’attuazione    della  politica  economica  regionale  e  della  convenzione  di  programma,  previo  avallo  del  Gruppo  strategico  per   la    politica  economica  regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  commissione  consultiva:  composizione  e   funzionamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  1   legge)  Art.  10  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione    consultiva    è  composta  da  8    membri:  4  rappresentanti  del  gruppo  strategico  e   un  rappresentante   di    ciascuna  Agenzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commissione  consultiva  viene  nominata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   assicura  il   segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progetti
                            (art.  11  legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  modalità   di  presentazione  Art.  11  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  progetti  identificabili    con  una  regione    funzionale  devono  essere  presentati    all’Ufficio  per  il   tramite  della  rispettiva  Agenzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola   il   promotore  sottopone  un’idea  di    progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  progetti  di  valenza    cantonale,  interregionale,  intercantonale  e    transfrontaliera  devono  venir  presentati  direttamente  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  progetti  presentati  nell’ambito  del  programma   operativo  della   cooperazione  transfrontaliera  Italia-  Svizzera  sottostanno  agli  accordi  e    alle    modalità  d’attuazione  definite  con  le  regioni  e    province  italiane  e   gli  altri  cantoni   svizzeri  partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elaborazione   progetto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   cpv.  2   lett.  b   legge)  20  Art.  12  1  I  promotori  di  progetto  possono  avvalersi  dei  servizi      delle      Agenzie  per  l’accompagnamento  e   il   sostegno:  a)   contatti  con   i  Comuni   e   l’Ufficio;  b)  dello   studio  di    fattibilità;  c)   dei  diversi   aspetti  del  progetto,   compreso  il piano   degli  affari;  d)   messa  a punto   del  progetto  definitivo;  e)  del  dossier   da  presentare  all’Ufficio  ;  f)   fase   di    realizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Agenzie  possono  fatturare  ai  promotori  le  prestazioni  di  servizio  fornite  in  relazione  a   progetti  che  esulano  dal  campo  d’applicazione  della   legge.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  progetti  presentati  nell’ambito  del  programma   operativo  della   cooperazione  transfrontaliera  Italia-  Svizzera  sottostanno  agli  accordi  e    alle    modalità  d’attuazione  definite  con  le  regioni  e    province  italiane  e   gli  altri  cantoni   svizzeri  partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  preavvisi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    10.5.2011;  in    vigore  dal   13.5.2011  - BU  2011,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    25.3.2020;   in vigore  dal  31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.   modificato  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                287.
                            19  Art.   modificato  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                287.
                            20  Nota  marginale  modificata  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal  31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Cpv.  modificato  dal   R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dal   R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Agenzia  trasmette  i  progetti  identificabili  con  una  regione  funzionale  all’Ufficio,  con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   progetto  viene  valutato  tenendo   in    considerazione  i  progetti  già  realizzati,   in    divenire  o in fase  di  realizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   raccoglie  i  preavvisi   preliminari:  a)   piattaforme  tematiche;  b)  altri  uffici   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio    verifica  la  concordanza    con  gli  obiettivi  del  programma  d’attuazione  della  politica  economica  regionale,   della   convenzione  di    programma   e   della  sostenibilità  economica   del  progetto  e  formula  una   proposta   di    aiuto  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  commissione  consultiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  cpv.  2   legge)  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione  consultiva  tiene  conto  dei  preavvisi  e   delle  proposte  preliminari    e   si  esprime  sul   sostegno  definitivo  ad  un  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    commissione  non  si  esprime  sugli  studi  di  base  e   di  fattibilità,    che  sono  decisi  direttamente  dall’Ufficio,  sentita   la    rispettiva  piattaforma   tematica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  25  Il  presente    regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale    delle  leggi  ed    entra  immediatamente  in vigore  26  .  Art.  16-21  ...  27  Pubblicato  nel   BU  2010  ,  155.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.   modificato  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                287.
                            24  Art.   modificato  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                287.
                            25  Art.   modificato  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal   31.3.2020  - BU  2020,  113;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                287.
                            26  Entrata  in    vigore:  23   aprile  2010  -  BU  2010,  155.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  abrogati  dal  R    25.3.2020;  in    vigore  dal  31.3.2020  -  BU  2020,  113;  precedenti  modifiche:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            287;  BU  2017,   208.