Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2024
                            Decreto   esecutivo  sul  contributo  cantonale   per   sezione   di  scuola comunale   per l’anno  2024  del  13  marzo  2024  (stato  15  marzo  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli articoli  79a-79c  della  legge  della  scuola  del  1° febbraio  1990  (LSc),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  per   sezione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’anno  2024    l’importo    di  riferimento  per  il   calcolo  del  contributo  forfetario    per  le  sezioni  di  scuola  dell’infanzia  e    di  scuola  elementare,  che  considera  le  attività  d’insegnamento  assicurate  dai  docenti   titolari   e dai  docenti   di    arti  plastiche,  è così  stabilito:  a)  franchi  per   sezione  di    scuola  dell’infanzia  con  refezione;  b)  franchi  per   sezione  di    scuola  dell’infanzia  senza  refezione;  c)  franchi  per   sezione  di    scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  numero  di  sezioni  fanno  stato  quelle  dell’anno  scolastico  2023/24  nella  misura  di  2/3  e  dell’anno  scolastico  2024/25   nella   misura  di    1/3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   partire  dall’importo   di    riferimento  di    cui   al    capoverso  1,  il   contributo   annuo   è calcolato  in base  ai  disposti  dell’articolo  11  della  legge  sulla   perequazione  finanziaria  intercomunale  del  25   giugno  2002  ed  è   ridotto   di    6'000  franchi  per  ogni   sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  particolari  Art.  2  1  Per   l’anno  2024  sono  definiti  i  seguenti  importi  di    riferimento  per  i  contributi  particolari:  a)  franchi  per   ogni  unità  didattica  settimanale  impartita   da  un  docente   di    appoggio   a carico  Comune;  b)    franchi  per  ogni  settimana  di  supplenza  alla  scuola  dell’infanzia  senza  refezione,  per  le assenze  relative  a   congedi   anzianità;  c)    franchi    per  ogni  settimana  di  supplenza  alla  scuola  dell’infanzia  con  refezione  e  alla  elementare,  unicamente   per  le    assenze  relative  a   congedi   anzianità;  d)    dell’onere  di  supplenza  effettiva  del  docente  titolare  chiamato  ad    assolvere  compiti  dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo    di  cui  al  capoverso  1    lettera  a    è    calcolato  in  base  alle    unità  didattiche  settimanali  dell’anno  scolastico  2023/24   nella   misura  di    2/3  e   dell’anno  scolastico   2024/25  nella   misura  di 1/3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  altri   contributi  di    cui   al    capoverso   1 lettera  b   e   c   sono  calcolati  in    base  alle  unità  effettive   (mesi  di  competenza  relativi  agli  anni  scolastici   2023/24   e 2024/25).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A    partire  dagli  importi  di  riferimento  di  cui  al  capoverso    1,  i  contributi    sono  calcolati    in  base  ai  disposti  dell’articolo  11  della  legge  sulla   perequazione  finanziaria  intercomunale  del  25   giugno  2002  e  sono  ridotti  come  segue:  a)  franchi  per  ogni  unità  didattica  quelli   di    cui  al capoverso   1   lettera  a;  b)  franchi  per   ogni   settimana  quelli   di    cui  al capoverso  1 lettera  b;  c)  franchi  per  ogni  settimana  quelli  di    cui   al    capoverso  1   lettera  c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza,  calcolo  e   versamento   dei  contributi  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi   a carico  del  Cantone  sono  calcolati  e autorizzati   dalla  Sezione  delle  scuole  comunali  del  Dipartimento  dell’educazione,   della  cultura  e   dello  sport.   Essi  sono  versati  in    tre   rate  (aprile,  agosto,  novembre),  di    regola   al    Comune  di provenienza  degli  allievi.  Saldi  e   conguagli   sono  calcolati  e   versati  l’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  consorzi  scolastici   e per  i  Comuni   convenzionati   il calcolo  dei  contributi  avviene   applicando,  di  regola,  la forza  finanziaria  del   rispettivo  Comune  proporzionalmente  al numero  di    allievi  presenti  al  30  settembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  4  Contro  le  decisioni  inerenti  ai  contributi   è   dato  ricorso  al Consiglio  di Stato   e   contro  le  decisioni  del  Consiglio  di    Stato  è   dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  5  Il   presente  decreto  esecutivo  entra  retroattivamente  in    vigore  il   1° gennaio  2024  ed  ha   la  durata  di    un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2024  ,  79.