Regolamento concernente la legge sul registro fondiario
                            Regolamento  concernente  la    legge  sul   registro   fondiario  (RLRF)  1  del   1°  aprile   1998  (stato  15  marzo  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sul  registro  fondiario  del  2   febbraio  1998  (LRF),  2  decreta:  TITOLO   I  Autorità  di  vigilanza   sul  registro  fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  (art.  5   LRF)  Art.  1  1  La  Divisione  della  giustizia   è   l’autorità  di    vigilanza  sul  registro  fondiario  a   norma  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            953  del  Codice  civile   svizzero  (CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   stessa  emana   le    direttive  per  l’esecuzione  del  presente  regolamento.  TITOLO  II  Organizzazione   dell’ufficio  del   registro  fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficiale  del  registro  fondiario  (art.  2   LRF)  Art.  2  4  Possono  essere   designati  alla   carica   di    ufficiale  del  registro  fondiario,  di    regola,   i cittadini  in  possesso  di    una  licenza  in    diritto  o   di un  master   in diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supplenze  (art.   2 LRF)  Art.  3  In  caso  di  impedimento    di  carattere  durevole,  il   Consiglio    di  può  designare  un  supplente  a   ricoprire   la    carica  di ufficiale   del  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aggiunti  (art.  2 LRF)  Art.  4  Il   Consiglio  di  Stato  può  nominare    uno  o    più  aggiunti,    con  il   compito  di  coadiuvare  l’ufficiale  nelle   sue  funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificati
                            Art.  5  Sono  abilitati  a  rilasciare  certificati    e  attestazioni    in  genere,    per  conto    dell’ufficio,  l’ufficiale,  l’aggiunto  o   persona  da  loro  designata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  di  apertura  (art.  2   LRF)  Art.  6  L’orario   di    apertura  degli   uffici  del   registro  fondiario  è   determinato   dall’autorità  di    vigilanza  sul  registro   fondiario.  TITOLO  III  Registro  fondiario  provvisorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Libro  giornale:  contenuto  (art.  11  LRF)  Art.  7  Il   libro  giornale  contiene:  a)  d’ordine  progressivo  del  documento  giustificativo   la cui  serie  ricomincia  ad   ogni  anno  b)  corrispondente  al    momento  esatto  di    entrata;  c)  il   nome,  il   domicilio   del   richiedente;  d)  relativo  ai    fondi  interessati;  e)  della  richiesta  presentata  per   l’iscrizione;  f)   dell’atto;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    12.9.2012;  in    vigore   dal  23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Ingresso  modificato   dal  R    12.9.2012;  in    vigore   dal  23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    20.12.2005;  in    vigore   dal  1.1.2006   -  BU  2005,   453.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    12.9.2012;  in    vigore   dal  23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  del  giornale  Art.  8  L’ufficiale  del  registro  fondiario   deve  apporre  quotidianamente  la  propria  firma  nel  libro  giornale  dopo   l’ultima  richiesta  d’iscrizione  presentata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  mutazioni   e servitù:  contenuto  (art.  11  LRF)  Art.  9  Il   registro   delle   mutazioni  e   servitù  contiene:  a)  del  Comune;  b)   del   documento  giustificativo;  c)  d’inoltro  della  richiesta;  d)   dell’atto;  e)  del   fondo;  f)  il   nome,  la data  di    nascita,  il   domicilio  del  proprietario  precedente;  g)  il   nome,  la data  di    nascita,  il   domicilio  del  proprietario  attuale;  h)  e   gli oneri  fondiari  con  l’indicazione  del  fondo  serviente,  del  fondo  dominante  e   delle  i)  succinta   della  servitù  o   dell’onere  fondiario;  l)  m)  n)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  pegni   immobiliari:  contenuto  (art.  11  LRF)  Art.  10  Il   registro   dei  pegni   immobiliari   contiene:  a)   del   documento  giustificativo;  b)  d’inoltro  della  richiesta;  c)  del  Comune;  d)  e)  il   nome  e la    data  di    nascita  del  debitore  e   del  terzo  proprietario  del  pegno  nonché  domicilio;  f)  del  titolo;  g)  garantita  e il   saggio  d’interesse;  h)  dei   fondi   costituiti   in    pegno;  i)  (diritto  di subingresso);  l)  m)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  dei   pignoramenti:  contenuto  (art.  11  LRF)  Art.  11  Il   registro   dei  pignoramenti  immobiliari  contiene:  a)   di    esecuzione;  b)  della  notificazione;  c)   del   documento  giustificativo;  d)  il   nome,  la data  di    nascita  e   il domicilio  del  creditore;  e)  il   nome,  la data  di    nascita  e   il domicilio  del  debitore;  f)  del  Comune;  g)   e   la    natura  del  fondo  pignorato;  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registri  ausiliari  (art.  11  LRF):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elementi  Art.  12  I  registri  di    cui  l’articolo  11  cpv.   2   della  legge  sul  registro  fondiario  comprendono:  a)   rubrica  relativa   alle   mutazioni,  servitù  e   oneri  fondiari,  annotazioni  e menzioni;  b)   rubrica  relativa   ai    diritti  di pegno  immobiliare  e   ai    pignoramenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  forma  Art.  13  Le  rubriche  sono   tenute  distintamente  sotto  forma  di    schedario  alfabetico  delle  persone  che  operano    nel  registro  delle  mutazioni    e    servitù  e    nel  dei  pegni    e  dei  pignoramenti  immobiliari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  contenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14  Le  rubriche  alfabetiche  riguardanti    il   registro  delle  mutazioni    e  servitù  e   il   registro  dei  pegni  e   dei  pignoramenti   immobiliari  contengono:  a)  nome,  data  di    nascita  e domicilio  delle  persone  fisiche  o   la    ragione  sociale   e   la    sede  persone  giuridiche   che  figurano  come  parti  interessate  in    una  iscrizione;  b)  volume,  numero  cronologico  progressivo  dell’iscrizione  figurante  nei  registri  e il  nome   del  riguardante  i  fondi  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  iscrizioni  particolari  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  ditte  individuali  sono  rubricate  sotto  il   cognome  del   titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   società  in    nome  collettivo  e   in    accomandita   sono  rubricate  sotto  la denominazione  "ditta"   come  pure  sotto  il   cognome  dei  componenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   società   anonime,  le    società  in accomandita   per  azioni,  e   le società   cooperative  sono  rubricate  sotto  la    denominazione   "Società".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   chiese,   e,    in    genere,  le fondazioni,  le    associazioni   sono  rubricate  sotto   il  nome  del  Comune  della  loro  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  patriziati  sono  rubricati   sotto  la    denominazione  "Patriziati".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  consorzi  sono  rubricati   sotto  la    denominazione  "Consorzi".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   proprietà  collettive  costituite  a   norma  degli  articoli  646  e 652  CC   sono  rubricate   sotto  i  cognomi  di  tutti  i  componenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catasto  dei  diritti  d’acqua  (art.   11,  19  LRF):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  iscrizioni  Art.  16  Le  iscrizioni,  le    modificazioni  o   le    radiazioni   concernenti  i  diritti  d’acqua   di    cui   all’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  della  legge  sul  registro    fondiario  avvengono  nel  registro    mutazioni  e  servitù  nella  colonna  riservata  alle   servitù.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  condizioni  per  l’iscrizione  Art.  17  1  Trattandosi   di    nuove  iscrizioni  occorre  produrre  l’atto  di    concessione.  Trattandosi  di    modificazione  o   di    radiazioni   deve  essere  presentato  l’estratto  del  catasto  rilasciato  dall’Ufficio  dell’energia.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   resto  valgono  le    disposizioni  del  decreto  esecutivo  concernente  il   riordino  del  catasto  e   delle  acque  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  comunicazioni  Art.  18  6  Effettuata  l’iscrizione,  l’ufficiale  del  registro  fondiario  ne  dà  comunicazione  all’Ufficio  dell’energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificati  ed  estratti  Art.  19  1  A  richiesta  del  proprietario   o di chi  giustifica  un  interesse   a   norma  dell’articolo  970  CC,  l’ufficiale  del    registro  fondiario  rilascia  certificati    attestanti  l’esistenza  o   l’inesistenza  di  iscrizioni.  I  certificati  possono  essere  rilasciati  in    forma  di    estratti  dei  registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  estratti  del  catasto  dei  diritti  d’acqua  sono  rilasciati   dall’Ufficio  dell’energia.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiesta  di rilascio  Art.  20  Alla  richiesta  di  rilascio  di estratti   dei  registri  mutazioni  e   servitù,  pegni   e pignoramenti  immobiliari  volta  a certificare  le iscrizioni  riguardanti  i  proprietari  precedenti,  deve  essere   allegato  l’estratto  delle  volture    dal  1897  innanzi,  compilato  dall’incaricato  comunale  per  la  tenuta  del  catastrino  censuario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Estratti  per  la    tenuta  del  registro  fondiario   provvisorio  (estratto   censuario)  (art.  20  LRF)  Art.  21  8  La  forma  e  il   contenuto  dell’estratto  e    la  competenza  per  il   suo    rilascio    sono    quelli  prescritti  dalle   norme   sulla  misurazione  ufficiale.  TITOLO   IV  Registro  fondiario  prodefinitivo  e   definitivo  CAPITOLO  I
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    10.5.2011;  in vigore   dal  13.5.2011   -  BU  2011,   288.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  modificato  dal  R    10.5.2011;  in    vigore   dal  13.5.2011  - BU  2011,  288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    10.5.2011;  in vigore   dal  13.5.2011   -  BU  2011,   288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    10.10.2006;  in vigore   dal  13.10.2006  -  BU   2006,  428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro   fondiario  prodefinitivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  (art.  24  LRF)  Art.  22  Il   registro  fondiario  prodefinitivo    ha  la  sua  base  tecnica  nelle    misurazioni    provvisorie  (mappe  censuarie    aggiornate,  mappe  aerofotogrammetriche,    nuovo  riparto  fondi  RT  approvato)  riconosciute  idonee  dalla  Divisione   della   giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  (art.  24  LRF)  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  registro  fondiario  prodefinitivo   è costituito:  a)   piano  geometrico  risultante  dalle   misurazioni  provvisorie;  b)   libro  mastro   (registro  dei  fogli  indicativi);  c)   seguenti  registri   ausiliari:  dei   proprietari;  dei   creditori;  d)   libro  giornale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   forma   e   la    tenuta   dei  registri  è   regolata  dal  diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  (art.  24  LRF)  Art.  24  Per  ogni  fondo  intavolato  viene  iscritta  nel  registro  fondiario  la menzione  “delimitazione  provvisoria  dei  fondi”.  CAPITOLO   II  Registro  fondiario  definitivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tenuta  (art.  40  LRF)  Art.  25  Per  la    tenuta  del  registro  fondiario  definitivo  valgono  le relative   disposizioni  federali.  TITOLO  V  Disposizioni   comuni  ai    registri  provvisorio,  prodefinitivo  e   definitivo  CAPITOLO  I  Documenti  giustificativi  per   l’iscrizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  26  9  Per  quanto    attiene  ai  documenti  da  produrre    per    l’iscrizione  vale,  in  principio,  quanto  disposto  dall’ordinanza  sul  registro   fondiario   del  23  settembre  2011  (ORF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Asta  pubblica  Art.  27  Nel  caso  di asta  volontaria  pubblicamente   annunciata  o di  asta  pubblica  prevista   dalla  legge,  il   documento  giustificativo   per  l’iscrizione  a registro  fondiario   è il   verbale  di aggiudicazione  steso  dal   notaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Successione  ereditaria  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  documento    giustificativo  per  l'iscrizione  della  successione  ereditaria  è    il   certificato  ereditario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Laddove  si    applichi  o possa   essere  applicato   il diritto   estero   (art.  86   segg.   legge   federale  sul   diritto  internazionale  privato),  l’ufficiale   dei  registri  esamina  i  documenti   rilasciati  dalle  autorità  estere  ai    fini  delle  iscrizioni.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Espropriazione  per   causa   di  pubblica  utilità  Art.  29  In  caso  di    espropriazione  l’espropriante  provvede,  a proprie  spese,   a richiedere   tutte  le  iscrizioni  nel  registro  fondiario  presentando  i  documenti  giustificativi  prescritti   dalla   legge  e il   piano  di  mutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecutività  delle  sentenze  di  tribunali   svizzeri  e   delle   decisioni  di  autorità   estere  Art.  30  11  Le  iscrizioni  nel  registro    fondiario  fondate  su  sentenze    di  tribunali    di  altri  Cantoni    o  su  decisioni  emanate   da  autorità  estere  sono  subordinate  a   quanto   previsto  dagli   articoli  335  e   seguenti  del  codice  di    procedura  civile   del  19  dicembre  2008  (CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art.  modificato  dal  R    12.9.2012;  in    vigore   dal  23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    25.8.1999;  in    vigore  dal   27.8.1999  - BU  1999,  214.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ipoteche  legali  di  diritto   pubblico  (art.  836  CC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  essere  richiesta  dall’autorità  competente  ad  imporre   il   contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dai  documenti  giustificativi  deve  risultare:  a)   la procedura   d’imposizione  è stata  ossequiata;  b)   la richiesta   di    iscrizione   avviene   entro  il termine  utile;  c)   al proprietario  né   è stata  data  debita  comunicazione;  d)   la decisione   circa  l’importo  a carico   di    ogni  singolo  fondo  è   cresciuta  in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  e   riunione  dei   fondi  Art.  32  1  Nei  casi    di  divisione    di  fondi,    riunione  di  fondi  o    accrescimento    di  superfici,    occorre  produrre  il tipo  planimetrico  di    frazionamento  o un  piano   speciale  di mutazione  allestito   dal  geometra  revisore  nella  forma  prescritta  dall’ordinanza  tecnica  sulla   misurazione  ufficiale  (OTEMU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    documento  deve    essere    presentato  in  tre  esemplari  di  formato  A-4  (210x297  mm)  unitamente  alla  richiesta  di  iscrizione,  debitamente  firmato  dal  geometra  revisore,  dalle  parti  interessate  e  munito  della   data  di    rilascio  che  non  potrà  essere  superiore  ad  un  mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficiale  del  registro    fondiario  ritorna  al  geometra    revisore  una  copia  del  documento  munita  dell’attestazione  di avvenuta  iscrizione   nel  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Classificazione  e conservazione  (art.  11  LRF)  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutti  i  documenti  giustificativi   (richieste   di iscrizione  e   documenti  annessi)  vanno  muniti  del  numero  d’ordine  corrispondente  a quello  dell’iscrizione  nel  libro  giornale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  stessi  devono  essere  conservati  in ordine  cronologico  e   rilegati   in    appositi  volumi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestato  di  iscrizione  Art.  34  Eseguita  l’iscrizione,   l’ufficiale  del  registro   fondiario  rilascia,  a   richiesta   degli   istanti,  una  copia  dei  documenti  giustificativi  munita  di    un  attestato   di    iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atti  stesi  in  forma  scritta  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  atti    stesi  in  forma  scritta  devono  essere  inoltrati  in  originale    o   in  copia  dichiarata  conforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficiale  del  registro  fondiario  può  esigere  che  le firme  siano  legalizzate   (autenticate)  quando  le  stesse  emanino  da  persone  a   lui non  conosciute  o non  siano  apposte  in    sua  presenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentazione  grafica  delle  servitù  Art.  36  Nel  caso  in  cui    il   diritto  costituito  venga    esercitato  soltanto  su  una  parte  del  fondo,  il  relativo  tracciato  deve  essere  indicato  in    modo  preciso   su  un  piano  di situazione   firmato  dalle  parti  interessate  e   allegato  ai    documenti   giustificativi.  CAPITOLO   II  Richieste  di iscrizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  (art.  20  LRF)  Art.  37  12  Le  richieste  di    iscrizione  devono  essere  scritte   in lingua  italiana   (art.  10  e 12  della  legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  2013).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  (art.  20  LRF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  Art.  38  La  richiesta  per  l’iscrizione  di una   mutazione  di    proprietà,  di un   onere,  di    una  servitù  o   di  un  usufrutto  deve  contenere:  a)  nome,  data   di    nascita  e domicilio   delle  parti;  b)  dei  fondi  interessati;  c)  e   la    natura  del  rapporto  giuridico  da  iscrivere;  d)  dei  documenti  giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  i  diritti   di pegno   immobiliare  Art.  39  La  richiesta  per  l’iscrizione  di    un  diritto   di    pegno  immobiliare  deve  contenere:  a)  nome,  data  di    nascita  e   domicilio  o   ragione   sociale  e   sede   del  debitore  e   del  creditore  se  del  caso,   del  terzo   proprietario  del   pegno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    18.2.2014;   in vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2014,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  garantita  e il   saggio  di    interesse;  c)  del  fondo  costituito   in pegno;  d)  dei  documenti  giustificativi.  CAPITOLO  III  Cancellazioni   di  iscrizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annotazione  di pignoramento  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  di  esecuzione  e  fallimenti  è  tenuto     a  far  cancellare     l’annotazione  di  pignoramento,  tosto  che  questa  abbia  perduto  il suo  valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficiale  del  registro  fondiario,  trascorsi  due   anni  dell’annotazione,  invita  l’ufficio  di    esecuzione  e  fallimenti  a   notificare  la    cancellazione,   qualora   la    relativa  esecuzione   sia  estinta.  CAPITOLO  IV  Comunicazioni  delle   mutazioni   di proprietà  e   delle  servitù  iscritte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazione  al Municipio  e al    geometra
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  LRF)  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’inizio  di    ogni  mese  l’ufficiale  del  registro  fondiario  comunica  al    Municipio  del  rispettivo  Comune  ed    al  geometra    revisore  od  assuntore  tutte  le  mutazioni  di  proprietà    avvenute  nel  mese  precedente,  nonché  le    servitù   da   rappresentare  sui  piani  catastali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  geometra  revisore  o assuntore  sono  pure  da  comunicare  le    modificazioni  e le    cancellazioni  dei  diritti  per  sè stanti  e permanenti   di    superficie  e   quelle  riguardanti  le proprietà   per  piani.  CAPITOLO   V  Diritti  di  pegno  immobiliare  in caso  di  raggruppamento  terreni  o   ricomposizione  particellare
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            13  Art.  42  Il   trasferimento  dei  diritti  di  pegno  immobiliare,  a   norma  dell’articolo    802  CC,    avviene  secondo  la    procedura   seguente:  a)    ipotecarie  conservano,  di  regola,  il  grado  che    avevano    sui  fondi  prima  del  e   devono  gravare  i  fondi  raggruppati  nella  loro  integrità;  b)  effetto  del  raggruppamento  vengono  attribuiti    al  proprietario    del  pegno    più  fondi  in  di    quelli   che  gli  appartenevano  prima  del   raggruppamento,   le    iscrizioni  ipotecarie  gravarne  anche  soltanto  uno  o   alcuni  previo  il   consenso   del  creditore;  c)   diritti  di    pegno  a favore  di    creditori   diversi  gravano   su  tutti  o   soltanto  su  alcuni  fondi  del  del  pegno  situati  nel  comprensorio  sono  trasferiti,   di regola,   mantenendo  il   grado  dall’iscrizione  se la somma  complessiva  dei   crediti  garantiti  non  eccede  il   valore   di  ufficiale  del  fondo  raggruppato;  d)  somma  complessiva  dei  crediti  garantiti  eccede  il   valore  di  stima  ufficiale  del  fondo  o   se  i  diritti   di    pegno  a   favore  di    creditori   diversi  gravano  in    misura   diversa  sia   fondi  sia   fondi   esclusi   dal  raggruppamento,  l’ufficiale  del  registro  fondiario  compilerà  una  che    potrà  anche  comportare    una  suddivisione  della  somma  garantita    e  una  diversa  del  posto  del  pegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  particolari  Art.  43  Se  si  presentano    casi  particolarmente    complessi,  l’ufficiale  del  registro  fondiario  può  convocare  le    parti  al    fine  di concordare   la    sistemazione   e il   trasferimento  dei  diritti  di pegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazione  agli  interessati  Art.  44  L’ufficiale  del  registro  fondiario  comunica    agli  interessati,    per  lettera  raccomandata,  la  graduatoria  con  l’assegnazione  di    un  termine  di    30  giorni   per   presentare  eventuali  reclami  e   con   la  comminatoria  che,  in caso  di    mancata  contestazione,  il   trasporto  viene  iscritto  d’ufficio   nel  registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Evasione  e   decisione  dei   reclami  Art.  45  1  L’ufficiale  del  registro  fondiario  esamina  i   reclami,  sente    le  parti  e    procede  ad    un  tentativo  di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di mancata  conciliazione,  i  reclami   sono  trasmessi  per  decisione   all’autorità  di vigilanza  sul  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  giudiziaria  Art.  46  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  dell’autorità  di  vigilanza  è impugnabile  davanti  al  pretore  entro  il   termine  di  trenta  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  per  analogia  la    procedura   sommaria   del  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   sentenza  contiene  le opportune  disposizioni  per  l’ufficiale  del  registro  fondiario   e   ha  gli effetti  previsti  dall’articolo  975   del  CC.  TITOLO   VI  Rapporti   giuridici  durante  l’esecuzione  del  raggruppamento   terreni   e   della  misurazione  ufficiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  disporre  (art.  7 LRF)  Art.  47  1  Durante  le    operazioni  di raggruppamento,  il proprietario  conserva  il  diritto  di    disporre  del  proprio  fondo,    a  qualunque  titolo,  riferendosi  ai  numeri    delle    particelle  ed    alle  altre  indicazioni  risultanti  dalle  misurazioni  in vigore   e dalle   iscrizioni  nel  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le disposizioni  dell’articolo  5   della   legge  sul  raggruppamento  e la permuta  dei  terreni  (LRPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  di  nuovi  rapporti  giuridici  Art.  48  Approvato  in    via   definitiva  il progetto  di massima  del  raggruppamento  terreni  o   iniziata  la  misurazione  ufficiale,  la  documentazione  e   l’iscrizione  dei  rapporti    giuridici  che    a  norma  del  CC  devono  essere  iscritti,  sono    soggette  a    regole  temporarie  speciali  fino  all’entrata    in  vigore  della  nuova  misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Primo  periodo   di  raggruppamento:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  durata  Art.  49  Il    primo  periodo  del  raggruppamento  terreni  inizia  con    l’approvazione  definitiva    del  progetto  di    massima  e termina   con  il   decreto  di immissione  in    possesso  provvisorio  dei  nuovi   fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  dell’ufficiale   dei  registri  Art.  50  Durante  questo   periodo  l’ufficiale  del   registro  fondiario  deve  trasmettere   l’elenco  mensile  delle  mutazioni,  servitù,  oneri  fondiari,   annotazioni  e   menzioni  anche  al    geometra  assuntore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  nel   registro   fondiario  Art.  51  1  Approvato  in  via   definitiva  il   progetto  di massima  del  raggruppamento  terreni,  l’Ufficio  per  l’approvvigionamento  idrico  e   la    sistemazione   fondiaria  chiede   all’ufficiale  del  registro  fondiario  l’iscrizione  di  una  menzione    indicante    che  tutti  i  fondi  inclusi  nel  comprensorio  sono  soggetti    ai  disposti  della  legislazione  federale  e  cantonale  sui  consorzi  di   raggruppamento  e  sul  raggruppamento  dei  terreni   in    genere.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficiale  del  registro  fondiario  notifica  immediatamente  al  municipio  interessato    e   al  geometra  assuntore  tale  menzione  affinché  sia  riportata  negli  estratti  censuari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Questa    menzione    deve  figurare  negli  atti    pubblici  concernenti  i  fondi  inclusi  nel  comprensorio  di  raggruppamento  terreni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Secondo  periodo  di  raggruppamento:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  durata  Art.  52  Il    secondo    periodo  del  raggruppamento    terreni    comincia  con    la  data    del  decreto  di  immissione  in  possesso    provvisoria    dei  nuovi  fondi    e  termina  con  l’entrata  in  vigore  della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  effetti  giuridici  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  l’inizio  del  secondo  periodo,    tutte    le  richieste  di  iscrizione  registro  fondiario  provvisorio  devono  riferirsi  al    nuovo  riparto  dei  fondi  e   l’estratto  per  la    tenuta   del  registro  fondiario  viene  rilasciato  dal  geometra  assuntore  del  raggruppamento  o,    se del  caso,  dal  geometra   assuntore  della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sino    all’entrata    in  vigore  della  misurazione  ufficiale,  gli  atti  costituenti  il   nuovo  riparto  dei  fondi  devono  essere  tenuti  a   giorno,  in  forma  analoga  a   quanto  previsto  per    le  misurazioni  provvisorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    10.5.2011;  in    vigore  dal   13.5.2011  - BU  2011,  288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            approvate,  da    parte  del  geometra  assuntore  del  raggruppamento  o,  se  del  caso,  del  geometra  assuntore  della  misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  degli  atti  del  raggruppamento  all’ufficiale  del  registro   fondiario  Art.  54  Approvato  in  via    definitiva  il  nuovo  riparto  dei  fondi,    l’Ufficio    per  l’approvvigionamento  idrico  e   la    sistemazione   fondiaria  trasmette   all’ufficiale  del  registro  fondiario:  16  a)   copia  del  decreto   esecutivo   istituente   il consorzio;  b)   copia  del  piano  geometrico  del  vecchio  stato  e   del  nuovo  riparto  dei  fondi;  c)   copia  del  catastrino   prima   del  raggruppamento;  d)   copia  del  catastrino   dopo  il   raggruppamento;  e)   copia   delle   decisioni  delle  commissioni  di    prima   e   seconda   istanza  ed  eventuali   successive  del  Tribunale  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  dei   diritti   di  pegno  immobiliare  Art.  55  Il   trasferimento  dei  pegni    immobiliari  durante  il   secondo  periodo  e    sino  all’entrata  in  vigore  del  registro   fondiario  definitivo  avviene  a   norma  dell’articolo  802  CC,  con   la    procedura   di    cui  agli  articoli   42   e seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  degli  altri  diritti  reali  limitati  Art.  56  Salvo  espressa  richiesta  degli  interessati  all’ufficiale  del   registro  fondiario,  il  trasferimento  degli  altri  diritti  reali    limitati    iscritti    nel  registro  fondiario  provvisorio  avviene  solo  in  sede  di  introduzione  del   registro   fondiario   definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raggruppamento  terreni  e   registro  fondiario  definitivo  o   prodefinitivo  Art.  57  Quando  il   raggruppamento    terreni    viene    eseguito  dopo  l’entrata  in  vigore  del  registro  fondiario  definitivo  o    prodefinitivo,  con  l’inizio  del  secondo  periodo  le  richieste    di  iscrizione  nel  registro  fondiario   devono   riferirsi   sia  alle  risultanze  del  registro  stesso  sia  ai    dati   provvisori  di    nuovo  riparto  fondi   desunti  da   un  estratto   rilasciato   dal  geometra  assuntore,   unitamente   alla  copia  del  piano  di  nuovo  riparto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  registro  fondiario  definitivo   o   prodefinitivo  al    nuovo   riparto  fondi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  trasmissione  degli  atti  di  raggruppamento  Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ove    il   nuovo  riparto  dei    fondi  venga  eseguito  dopo    l’entrata  in  vigore    del  registro  fondiario  definitivo  o  prodefinitivo,  l’Ufficio    per  l’approvvigionamento  idrico  e  la  sistemazione  fondiaria,  prima  dell’approvazione  definitiva  del  nuovo  riparto  dei  fondi,    trasmette  all’ufficiale  del  registro  fondiario  i  documenti   di    cui  all’articolo  54.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  geometrico    del  nuovo  riparto  dei  fondi,  riservato  quanto  previsto    dall’art.  5   LRPT,  deve  essere  aggiornato  alla  data  di    entrata  in vigore  del  trasferimento  dei  diritti   reali  limitati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  trasferimento   dei  diritti  reali  limitati  Art.  59  1  L’ufficiale  del   registro   fondiario   esegue  il trasferimento  dei  diritti   reali  limitati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contestualmente    è  data    notificazione  agli  interessati  dell’avvenuto  trasferimento  dei  diritti    reali  limitati,  nonchè    di  eventuali  modificazioni  o   mancati  riporti  resisi  necessari  per    effetto  del  nuovo  riparto,  con   l’assegnazione  di    un  termine  di 30  giorni  per  l’inoltro  di    eventuali   contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esperito    un  tentativo  di  conciliazione,  le  contestazioni  sono  decise  dall’autorità  di  vigilanza    sul  registro  fondiario.  Le  decisioni  possono  essere  impugnate,   mediante  azione  da  proporre  davanti  al    Pretore,   entro  30  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ultimata  la  procedura,  impregiudicato    l’esito  delle  contestazioni,    l’adeguamento    del  registro  fondiario  entra  in    vigore  contemporaneamente  all’approvazione  definitiva   del  nuovo  riparto  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esenzione  tasse  Art.  60  Tutte  le  modificazioni  del  registro   fondiario   previste   agli   articoli  precedenti  sono  esenti  da  tasse  e diritti  di bollo.  TITOLO   VII  Nuova  misurazione  ufficiale  eseguita  dopo  l’entrata  in  vigore   del  registro   fondiario  definitivo  o   registro  fondiario   prodefinitivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Frase  modificata  dal   R    10.5.2011;  in    vigore  dal   13.5.2011  - BU  2011,  288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    10.5.2011;  in    vigore  dal   13.5.2011  - BU  2011,  288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  del   registro  fondiario  definitivo  e   prodefinitivo  (art.  7   LRF)  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  nuova  misurazione  ufficiale    eseguita    dopo  l’entrata  in  vigore  del  registro  fondiario  definitivo  o  prodefinitivo,  l’ufficiale    del  registro    fondiario  adegua  i  registri  sulla  base  dei  nuovi  dati  catastali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’adeguamento   avviene  in un  Comune  con  registro  fondiario  prodefinitivo,  si    procede  pure   alla  trasformazione  in    registro  fondiario  definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazioni
                            Art.  62  Contemporaneamente  l’ufficiale  del  registro  fondiario  notifica    agli  interessati  eventuali  modificazioni  o  mancati  riporti  dei  diritti  reali  limitati    resisi  necessari  per  effetto    della  nuova  misurazione,  con  l’assegnazione  di    un  termine  di    30  giorni  per  l’inoltro   di eventuali  contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conciliazioni  e decisioni  Art.  63  1  L’ufficiale  del     registro  fondiario  esamina  i   reclami  e   promuove  un     tentativo  di  conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    mancata   conciliazione,  il reclamo   è   deciso  dall’autorità  di    vigilanza   sul  registro  fondiario.  La  decisione  può  essere  impugnata,   mediante  azione  da  proporre  davanti  al    Pretore,  entro  30   giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  64  Ultimata  la    procedura,  impregiudicato  l’esito  delle  contestazioni,  le    nuove  risultanze  sono  dichiarate  in vigore  dal  Consiglio  di Stato  unitamente   con  l’approvazione  della  misurazione  catastale  ufficiale.  TITOLO  VIII  Procedura   pubblica   di aggiornamento   del  registro  fondiario,  rettifica  errori,  iscrizione  rettifica  dei  confini  giurisdizionali,   fusioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  pubblica   di aggiornamento  (51a  LRF)  Art.  65  19  1  L’ufficio  del  registro  fondiario  notifica    agli  interessati  la  situazione    primitiva  e    quella  successiva  alla  procedura  di    aggiornamento.   Se  necessario  può  elaborare  un’iscrizione   planimetrica  della  servitù,  destinata  a diventare  parte  integrante  della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  contestazioni  devono   essere  interposte  entro  il termine   giorni  dalla  notifica;   per  il  resto,  si    applica  la legge   sulla  procedura  amministrativa  del   24  settembre  2013.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rettifica  di  confini  giurisdizionali  (art.  7 LRF)  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  rettifiche  dei  confini  giurisdizionali   decretate   a   norma  della  legge   sulla   misurazione  catastale  e   della  legge  sulla  fusione  e   separazione  di Comuni  sono  iscritte  nel  registro  fondiario  e  meglio:  a)    registro  fondiario  provvisorio  previo    accertamento  delle  iscrizioni,  annotazioni,  menzioni,  oneri  fondiari,  pegni    e  pignoramenti  immobiliari  esistenti  sui  fondi  trasferiti  da    un  all’altro   e loro  sistemazione   sulle  nuove  particelle;  b)   registro   fondiario   definitivo  o   prodefinitivo,   previa  sistemazione  di tutte  le iscrizioni  figuranti  fogli  modificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   relative  iscrizioni   sono  esenti  da  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  del  geometra  sono  a   carico  dei  Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fusione  o   separazione  di  Comuni  (art.  7   LRF)  Art.  67  1  Nel  caso  di    fusione  o   di    separazione  di Comuni,  il   registro  fondiario  viene  aggiornato  a  norma  del  relativo   decreto  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  nel  registro  fondiario   definitivo  o   prodefinitivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  Comuni  dove  è in    vigore  il registro  fondiario   definitivo  o   prodefinitivo,   le    indicazioni  soppresse  vengono  modificate  con  l’aggiunta  del  nome  del  nuovo   Comune  e   "Sezione  di ...    "  per  la giurisdizione  soppressa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nel  registro  provvisorio
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Titolo   modificato  dal  R    12.9.2012;  in    vigore  dal  23.11.2012  - BU  2012,  541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    12.9.2012;   in vigore  dal  23.11.2012  -  BU  2012,  541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dal   R    18.2.2014;  in    vigore  dal   1.3.2014  - BU  2014,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  Comuni  con  registro  fondiario  provvisorio  le fondiario  fusioni  o   separazioni   sono  iscritte  sulla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fusione  o   separazione  di  patriziati  Art.  68  In  caso  di    fusione   o   separazione  di    patriziati   o corporazioni   si    procede  all’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67.  TITOLO   IX  Tenuta  del  registro  mediante  l’elaborazione  elettronica  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  (art.   41  LRF)  Art.  69  1  L’autorità  di    vigilanza  sul  registro  fondiario   decide   la trascrizione  dei  dati   apparenti  dai  libri  mastri  e   dai  relativi  registri  accessori  sul  sistema  informatico  cantonale   del  registro   fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione  è    affidata  all’Ufficio  del  registro  fondiario  federale  e  può  essere  effettuata  per  categorie  di  diritti,   rispettivamente  per  l’intero   o   anche  per  una  sola  parte  del  territorio  del  singolo  distretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
                            Art.  70  Il   compimento   e l’entrata  in vigore   della  trascrizione  parziale  o   totale   dei  vecchi  registri  sono  pubblicati  sul   Foglio  ufficiale   a   cura  dell’autorità   di    vigilanza  sul  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vecchi  registri;  conservazione  Art.  71  Terminata  la    trascrizione  i  vecchi  registri   o   i  fogli  indicativi  del  libro  mastro   compilati  su  schede  mobili  sono   conservati  nei  rispettivi  uffici  dei  registri  distrettuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta
                            Art.  72  1  L’elaborazione    dei  dati  avviene  con  il    sistema  informatico  autorizzato    dall’autorità  federale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la tenuta  del  registro  automatizzato  valgono   le disposizioni  contenute  nell’ORF.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   quote  di    comproprietà   non  sono  intavolate  nel  registro   fondiario  come  fondi.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la definizione  della  proroga  dei  termini  di implementazione  delle  disposizioni  di    cui  agli  articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164a  capoversi  2 e   5   e 164b  ORF  ai sensi  dell’articolo  164d  ORF  è competente  la    Divisione   della  giustizia.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istruzioni  particolari  sulla  tenuta  Art.  73  L’autorità  di  vigilanza  sul  registro  fondiario    redige  le  istruzioni  relative    alle  tecniche  di  iscrizione  ed  all’elaborazione  dei  dati  del  registro  fondiario  automatizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rilascio  degli  estratti  Art.  74  Il    rilascio  degli  estratti  del  libro  mastro,  tenuto  con  il   sistema  informatico,  compete  all’ufficiale  del  registro  fondiario,  all’aggiunto  o   a   persona  da  loro  designata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  diretto  ai    dati;  collegamento  al    sistema  informatico  Art.  75  1  I  geometri  revisori  hanno  diritto  all’accesso  diretto  ai  dati  informatizzati  del  registro  fondiario  nei   limiti  previsti   dall’ORF.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  della    giustizia,  sentito  il  preavviso  tecnico  del  Centro  sistemi  informativi,  autorizza  l’accesso  ai    dati  alle  persone  e   alle  autorità  menzionate  dal  diritto  federale.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  di vigilanza  sul   registro  fondiario   emana   le    disposizioni   per  l’accesso   ai dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiesta  di iscrizione  nel   registro  fondiario   per  il tramite   del  sistema  informatico  Art.  76  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  ammessa    la  comunicazione  elettronica  con  gli  uffici    dei  registri  fondiari  nel  rispetto  delle  esigenze   poste   dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal   R    15.11.2023;  in    vigore   dal  15.3.2024   - BU  2024,  78.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dal   R    12.9.2012;  in    vigore  dal   23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  modificato   dal  R   15.11.2023;  in vigore  dal  15.3.2024  -  BU  2024,   78;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                214.
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    15.11.2023;  in    vigore   dal  15.3.2024   - BU  2024,  78.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Cpv.  modificato  dal   R    12.9.2012;  in    vigore  dal   23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dal   R    5.7.2005;  in    vigore  dal  8.7.2005   -  BU  2005,   216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    12.9.2012;   in vigore  dal  23.11.2012  -  BU  2012,  541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  vigilanza  sul  registro  fondiario  è  competente    ad  emanare    direttive  sui    tempi    e  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aggiornamento  dello  stato  descrittivo  dei  fondi  (variazione  di  colture)  e relativi  valori  di stima  Art.  77  1  I  geometri  revisori  e  l’Ufficio  cantonale  di  stima  aggiornano  direttamente  i  dati    di  loro  competenza  contenuti   nel   registro  fondiario  informatizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esecuzione  degli  aggiornamenti  di  cui   al  cpv.  1 non  è prescritto  l’inoltro  di alcuna   specifica  richiesta  d’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diffusione  dei  dati  Art.  78  La  diffusione  a    terzi  di  documenti  e  informazioni  di  qualsiasi  natura,  ottenuti    tramite  l’accesso  diretto  ai  dati  nel  sistema  informatico    del  registro  fondiario,  è  soggetta    a  speciale  autorizzazione  rilasciata  dall’autorità  di vigilanza   sul   registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effetti  del  registro  Art.  79  Solo  i  dati  apparenti  a    video    o    stampati  con  gli  apparecchi    informatici  degli  uffici  dei  registri  distrettuali  esplicano  gli  effetti   del  registro  fondiario  a   norma  dell’articolo  973  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abusi  nell’utilizzazione  dei  dati  Art.  80  1  Eventuali  abusi  commessi    nell’uso  del  diritto  di  accesso,  nell’utilizzazione  e    nella  diffusione  delle  informazioni  ottenute  dalla  banca  dati  del  registro  fondiario,  implicano  di  regola  la  revoca  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservate  le    azioni   di diritto  civile,  penale   o   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Guasti  o interruzioni   del  sistema  Art.  81  In  caso  di repentini  guasti   o   di    interruzioni  prolungate  del   sistema   informatico,   l’ufficiale  del  registro   fondiario   organizza  tempestivamente  la tenuta  del  libro  giornale  in    forma  scritta.  TITOLO  X  Procedura   di  introduzione  del  registro  fondiario  definitivo  e prodefinitivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inizio  (art.  7,    28  LRF)  Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di vigilanza  sul  registro  fondiario  decide  l’intavolazione  dei  fondi  nel  registro  fondiario  definitivo  e    prodefinitivo    mediante  risoluzione    da  pubblicare  sul  Foglio  ufficiale  a  cura  dell’Ufficio  del  registro  fondiario   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione  dell’introduzione   è affidata  all’Ufficio  del  registro  fondiario   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Curatore  ad  hoc  Art.  83  L’Ufficio  del  registro    fondiario  federale,  nell’ambito  della  procedura  di  introduzione  del  registro  fondiario,  è tenuto  a   chiedere  alla   delegazione  tutoria  comunale  di    designare  i  curatori  cui  incombe  lo  speciale    mandato  di  rappresentare  le  persone  che    si  trovano  nelle  condizioni  contemplate  dagli  articoli  392  e   393  del  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trascrizione  d’ufficio  dal  registro  provvisorio  Art.  84  La  trascrizione  dei  diritti   iscritti,  dal  fondiario  provvisorio  nel  registro  definitivo   o  prodefinitivo,  ha  luogo  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trascrizione  delle  vecchie  ipoteche  (art.  33  LRF)  Art.  85  1  Decretata  l’intavolazione  dei  fondi,  l’Ufficio    del  registro  fondiario  federale    pubblica  l’elenco  delle  ipoteche  risultanti  dai  vecchi  registri,  con  l’indicazione  della  data   d’iscrizione,  del  fondo  gravato,  del  creditore,  del  debitore  e dell’importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interessati  sono   invitati   a   voler  notificare  all’ufficiale  del  registro  fondiario,  entro  il   termine  di tre  mesi  dalla  pubblicazione  della  grida,  lo  stato    attuale  delle  ipoteche  presentando  la  prova  dell’esistenza  del  rapporto  di    debito  e   un’istanza  di    subingresso  di creditore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  cancellazioni  a istanza  di  parte  Art.  86  Le  ipoteche   divenute  senza  oggetto  per  l’estinzione  dei  crediti  o   dei  diritti  garantiti  devono  essere  cancellate  su  istanza  degli  interessati   da  presentare  al competente  ufficio   dei  registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  comunicazioni  all’Ufficio  del  registro  fondiario  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  87  Trascorso  il  termine  fissato  dalla  grida,  l’ufficiale  del  registro  fondiario   ne  comunica  l’esito  all’Ufficio  del  registro  fondiario  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  mancata  notificazione  Art.  88  Nel  caso  in cui  non  sia   pervenuta  nessuna  notificazione,  le    rispettive  iscrizioni  non  sono  trascritte  nel  nuovo  registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formulario  dei  diritti   reali  trascritti  d’ufficio  Art.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  L’Ufficio  del   registro   fondiario   federale  provvede  alla   compilazione   di un   formulario  “dei  diritti  reali”  in    cui  sono   riportati  d’ufficio   i  seguenti  dati:  a)  del  fondo   deducibile  dagli  atti  della  misurazione  in    vigore;  b)   descrittivi  del  fondo  indicati   dagli  atti  di    misurazione  in    vigore  e meglio:  il   numero   del  fondo  la    superficie  l’ubicazione  il   numero   del  piano  catastale  la    copertura   del   suolo;  c)  reali  limitati  iscritti    nel  registro  fondiario    provvisorio  preventivamente  epurati,    quelli  durante     la   procedura  di  raggruppamento     dei     terreni,     quelli  accertati  durante  della  misurazione  ufficiale  come  pure  quelli  preesistenti   notificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  per  i  fondi  posti  tra  giurisdizioni  o   comprensori   diversi  Art.  90  Nel  caso  in  cui  un    fondo  risulti    situato  tra  giurisdizioni  diverse  o  di  comprensori  di  un  Comune  retti  da  forme  diverse  di  registro  fondiario,  l’Ufficio  del  registro  fondiario    federale  iscrive  d’ufficio  un  richiamo  sotto  forma  di menzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bando  (art.  36  LRF):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  per  la    verifica   dei  diritti  reali  limitati  trascritti  d’ufficio  Art.  91  1  L’Ufficio  del  registro  fondiario    federale  pubblica  sul  Foglio  ufficiale  un    bando,  della  durata  minima  di    un  mese,  per  la verifica  dei  diritti  reali  limitati  trascritti  d’ufficio.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pubblicazione  deve  essere  ripetuta  15  giorni   prima  della  scadenza  del  bando   medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  estratto    del    Foglio  ufficiale    viene  inviato,  a   cura    dell’Ufficio    del  registro  fondiario  federale,    al  Municipio  dei  Comuni  interessati  e    dei  Comuni    confinanti  che  ne  curano  l’affissione  agli    albi  comunali  nonché  a   tutti   i  proprietari,  ai    titolari  di diritti  personali  e   ai creditori  ipotecari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  la    notifica  dei  diritti  reali   limitati  preesistenti  non  iscritti   a   registro  fondiario  provvisorio  Art.  92  Gli  interessati    sono  diffidati  a    voler  notificare  davanti  all’Ufficio  del  registro  fondiario  federale,  entro  il   termine  del  bando,  i  diritti  reali  limitati  -  attivi  e passivi  - preesistenti  all’entrata  in  vigore  del  CC  (1°  gennaio  1912)  e   produrre  i  relativi  documenti  giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  dei  diritti  reali  limitati   trascritti  d’ufficio  Art.  93  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  formulari   dei  diritti  reali  sono  trasmessi   per  conoscenza  ai    proprietari  e   ai    titolari  di    diritti  reali  limitati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  periodo  del    bando  gli  interessati  possono  esaminare,  presso    l’Ufficio  del  registro  fondiario  federale,  i  documenti  di    impianto  esposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dati  non   contestati  Art.  94  31  In  assenza  di    specifiche  contestazioni  le    risultanze  del  bando   si    hanno   per  accettate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  dei  proprietari  e   dei  titolari  di  diritti   reali  limitati  Art.  95  Per  casi   particolari,  l’Ufficio   del  registro  fondiario  federale  può  convocare  i  proprietari  e   i  titolari  di    diritti  reali   limitati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazione  ai terzi   interessati  Art.  96  Dei  diritti  notificati  durante  il bando  è   data  comunicazione  ai    terzi  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    14.6.2000;   in vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Cpv.  modificato  dal   R    14.6.2000;  in    vigore  dal   1.1.2001  - BU  2000,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dal  R    14.6.2000;   in vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dal  R    14.6.2000;   in vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Data  del  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  introduzione  del  registro  fondiario   non  è   accertabile  con  precisione,  il   diritto  è   inscritto  nel  registro  fondiario  con   la    data  di chiusura  del  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sul  foglio  indicativo  del   libro  mastro  è   riportata  inoltre   la    seguente  precisazione:  "iscrizione  a   norma  dell’articolo  97  Reg.   LRF".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  non  soggetti  a iscrizioni  Art.  98  1  Se  un’iscrizione,  anche  incontestata,  non   è   iscrivibile  o è   manifestamente  illegale  non  viene  riportata   nei   fogli  indicativi  del  libro  mastro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   del  registro  fondiario   federale   ne  dà  comunicazione  agli  interessati  ai quali  è   riservata  la  facoltà  di contestare  il   mancato  riporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  estinti  Art.  99  1  I  diritti  reali    limitati  che  hanno  perduto  ogni  valore,  poiché    senza  oggetto  o  divenuti  manifestamente  inutili,   non   sono  riportati   d’ufficio  nel  nuovo  registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la procedura  vale  il   capoverso  2   dell’articolo  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  aboliti   (art.   29,  30,   31   LRF)  Art.  100  I  diritti  che,  a   norma  del  CC,  non  possono  più  essere  costituiti   vengono   riconosciuti  dal  diritto  nuovo   in    quanto  anteriori  al    1° gennaio   1912.  Essi   potranno  solo   essere   menzionati.  L’Ufficio  del  registro   fondiario  federale   cercherà   in  via  conciliativa  di  modificare   tali  diritti  secondo   le forme  del  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art.  101  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contestazioni    circa    l’esattezza  del  contenuto    dei  formulari  dei  diritti  reali  limitati  devono  essere,  di  regola,  formulate  presso  l’Ufficio    del  registro  fondiario  federale  preposto  o  comunque  presentate  per   iscritto,  entro  il   termine  del  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   contestazioni  dei  diritti  notificati  da  terzi,  devono  essere   inoltrate  per  iscritto  all’Ufficio  del  registro  fondiario  federale,  entro  il   termine  di    trenta  giorni   dalla  notifica.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   contestazioni  devono  essere   motivate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di conciliazione  Art.  102  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  del  registro  fondiario   federale  esamina  le  contestazioni  e   può  eventualmente  convocare  le    parti  per  un   tentativo  di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tal  caso  le  parti  sono    tenute  a   comparire  personalmente  o  a   farsi  rappresentare    da  persona  munita  di    una  regolare  procura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni
                            Art.  103  In  caso  di  mancata  conciliazione  o    di  mancata  comparizione  delle  parti,    l’autorità  di  vigilanza  sul   registro   fondiario  emana  le    decisioni  e   ordina  le relative  iscrizioni  nei   fogli  indicativi  del  libro  mastro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Intimazione  delle  decisioni  Art.  104  Le  decisioni  dell’autorità  di  vigilanza    sul  registro  fondiario,  brevemente    motivate,  sono  intimate  alle  parti  interessate  prima   dell’entrata  in    vigore  del  registro  fondiario,  con   l’indicazione  dei  termini  di    impugnazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedure  giudiziarie  Art.  105  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  dell’autorità  di  vigilanza  è impugnabile  davanti  al  pretore  entro  il   termine  di  trenta  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  per  analogia  la    procedura   sommaria   del  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   sentenza  deve  contenere   le opportune  disposizioni  per  l’ufficiale  del  registro  fondiario   e   ha   gli  effetti  previsti  dall’articolo  975  del  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Menzione  nel   registro   fondiario  (art.  38  LRF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    14.6.2000;   in vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.2.2014;  in    vigore  dal   1.3.2014  - BU  2014,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dal  R    14.6.2000;   in vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  106  Nel  caso  di  contestazione,  la  menzione  prevista  all’articolo  38  della  legge    sul  registro  fondiario  è   inscritta  nei  fogli  indicativi  del  libro  mastro  a cura  dell’Ufficio   del  registro  fondiario   federale  sulla  base  di  una    dichiarazione    rilasciata    dall’autorità  giudiziaria  che    conferma  l’esistenza  del  reclamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  107  Compiute  le    operazioni  previste  dal  titolo  decimo  del  presente   regolamento,   l’autorità  di  vigilanza  sul  registro  fondiario,  impregiudicato  l’esito  dei  reclami  di    cui  all’articolo  105,   fissa  la    data  dell’entrata  in vigore  del  registro  fondiario  mediante  decreto  da   pubblicare  sul  Foglio  ufficiale.  TITOLO   XI  Proprietà  per   piani  (PPP)  CAPITOLO  I  Proprietà  per  piani   ordinaria   (articoli  712  e seguenti   CC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  ripartizione:  requisiti  Art.  108  1  Il  piano  previsto  dagli  articoli  68  e   69  ORF  deve  comprendere:  36  a)   planimetria   con  l’indicazione  dei  fondi  confinanti  e   del  Comune  di    situazione  ricavata   dalla  catastale  in vigore   dalla   quale  risulti  il   perimetro   dell’immobile  costituito   in    PPP;  b)    schizzo  di  ogni    piano  da  cui  risulti  la  delimitazione  (il  perimetro)  di  ogni  unità  di  piano    o  singolo  con  l’indicazione  chiara  dell’accesso;  c)  di    assegnazione  delle  parti   comuni;  d)  di ogni  unità  di piano  partendo  dal  piano   inferiore;  e)   "legenda"  indicante   la natura  e   il numero   dei   locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il disegno  dei  singoli  appartamenti,  piani  o   locali  è sufficiente  un   chiaro   piano  architettonico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  della  PPP  a   costruzione  terminata:  conferma  ufficiale   (art.   47   LRF)  Art.  109  1  Se,  ricevuta  un’istanza  d’iscrizione  della    PPP  a  costruzione  terminata,  l’ufficiale    del  registro  fondiario  giudica  necessaria  la  conferma  ufficiale,  egli  assegna    all’interessato  o  agli  interessati  un  termine   di  30  giorni  per  chiedere  la  conferma  medesima  al  geometra  competente  e  produrre  la    prova  che  è   stata  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  l’istante   o   gli  istanti  non  vi    provvedano   nel  termine   loro  assegnato  o   se  la    conferma  non  è  prodotta  entro  30  giorni  da  quando  è    stata  inoltrata  l’istanza  al  geometra,    l’ufficiale  respinge    la  richiesta  d’iscrizione.   Proroghe   del  termine  possono  essere   concesse  per  motivi   plausibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  della  PPP  prima   della   costruzione:  cancellazione  della  menzione  Art.  110  37  1  Qualora  trascorsi  almeno  due   anni   dall’iscrizione  della  PPP   prima  della  costruzione,   non  fosse  ancora  pervenuta    la  notificazione  del  compimento  dell’edificio    unitamente    ai  documenti  previsti  dall’articolo  69  capoverso  3   ORF,    l’ufficiale  del  registro  fondiario    diffida  il   o   i  proprietari  a  volervi  provvedere  entro  un  termine  di 30  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    diffida  resta  senza  risposta,  l’ufficiale   del  registro  fondiario  procederà   a   norma   69  capoverso  4   ORF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se,  per  contro,   risulta  che  la costruzione  è   in    corso  o   che  la    licenza  di    costruzione  è   stata  prorogata,  l’ufficiale  del  registro  fondiario  ne  prenderà   atto  e   ripeterà  la  procedura  dopo  un  ulteriore  congruo  lasso  di    tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizioni  prive  di  valore  giuridico:  procedura  di cancellazione  Art.  111  Se,  trascorsi   almeno  due  anni  dall’iscrizione  della  PPP  prima  della  costruzione,   risulta  l’iscrizione  può  essere  ritenuta  priva  di    ogni  valore   così  da  legittimare   la sua  cancellazione  d’ufficio  a  norma   dell’art.   976   CC.  CAPITOLO   II  Proprietà  per  piani   originaria   (PPPO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  e   adeguamento  in  sede  di misurazione   catastale  e   di raggruppamento  terreni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Frase  modificata  dal   R    12.9.2012;  in    vigore  dal   23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R    12.9.2012;   in vigore  dal  23.11.2012  -  BU  2012,  541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  112  1  In  sede  di  raggruppamento  terreni  e  di  misurazione  catastale  si  deve  procedere  proprietari  diversi)  come  pure  all’accertamento   e   al rilievo   dei  diritti  di    sporgenza  preesistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    risultanze    dell’accertamento  e   dell’adeguamento  di  cui  al  cpv.  1   sono    pubblicate,  in  sede    di  misurazione,  in    base  alla  procedura   prevista  per   gli  schizzi  di terminazione,  rispettivamente   per  gli  atti  di misurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    risultanze    dell’accertamento  e   dell’adeguamento  di  cui  al  cpv.  1   sono    pubblicate,  in  sede    di  raggruppamento  terreni,  in  base  alla   procedura  prevista  per  il   progetto  del  nuovo  riparto  dei  fondi  della  legge  sul  raggruppamento  e   la    permuta  dei  terreni  (LRPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  per   contratto  Art.  113  L’adeguamento   della  proprietà  per  piani   originaria  (diritti   di    proprietà  per  piani   del  Codice  Civile  Ticinese)  con  la    determinazione  delle   quote  di    proprietà   per   piani   del   nuovo  diritto,   può  essere  convenuto  dalle  parti  mediante  contratto   stipulato   per  atto   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  su  istanza   di parte   (art.  7 LRF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  procedura  Art.  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chiunque    abbia  un  legittimo    interesse  può    chiedere  all’Ufficio  del  registro  fondiario  federale  la    determinazione   delle   quote  di    proprietà  per  piani  e   l’adeguamento  delle   relative   iscrizioni  in  conformità   delle  norme  sulla  proprietà  per   piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   del   registro  fondiario  federale  fa    allestire   dal  geometra  revisore  il  piano  di    ripartizione  delle  unità  o   locali   oggetti  di diritto  esclusivo  e   la    tabella  di attribuzione  delle   quote   di valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio    del    registro    fondiario  federale  convoca  i   comproprietari  titolari  di  proprietà    per  piani  originaria  e    i   titolari  di  diritti  reali    limitati    apparenti    dai    pubblici  registri,  per  un    esperimento    di  conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non    riuscendo    l’esperimento  di  conciliazione,  l’Autorità  di  vigilanza  sul  registro  fondiario    fissa  l’oggetto  della  proprietà    per  piani,  la  delimitazione  dei    piani  e   locali  in  uso  esclusivo,  le  quote  di  comproprietà  in    centesimi  o   millesimi,  dandone  comunicazione  a   tutti  gli interessati,  con   l’avvertenza  che,  in  mancanza  di  ricorso    entro  30  giorni,    questa  decisione  diventa  definitiva    e  viene  operata,  d’ufficio,  la relativa   modifica  delle   iscrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   spese  della  procedura  amministrativa   sono   a carico  dello  Stato.  Quelle  relative  all’allestimento  dei  piani  di    ripartizione  sono  a   carico  del  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ricorso  Art.  115  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  dell’autorità  di  vigilanza  è impugnabile  davanti  al  pretore  entro  il   termine  di  trenta  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  per  analogia  la    procedura   sommaria   del  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Epurazione  del  registro  fondiario   definitivo   o   prodefinitivo  (art.  7   LRF)  Art.  116  Per  l’adeguamento  della  proprietà   per  piani  originaria,  l’autorità  di vigilanza   sul  registro  fondiario  può   ordinare  in ogni  tempo  l’epurazione  del  registro   fondiario  definitivo  o   prodefinitivo   per  uno  o   più  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piani  di  ripartizione  Art.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  del  registro  fondiario   federale,  al quale  compete  l’esecuzione  dell’epurazione,  fa  allestire  dal  geometra   revisore  il   rilievo   catastale,   il   piano  di    ripartizione   delle  unità   o   locali  oggetti  di  diritto  esclusivo  e la    tabella  di    attribuzione   delle  quote  di    valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   determinazione   degli  immobili  in    proprietà   per  piani   originaria  e delle   relative   quote   di    valore  è  oggetto  di    un  bando  nella  forma  prevista  dall’articolo  91.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  dei  proprietari  Art.  118  1  Nei  termini  del   bando,  l’Ufficio   del  registro  fondiario  federale  convoca  tutti  i  proprietari  per  l’esame  dei  documenti  giustificativi  relativi  (rilievo  catastale,  piano   di    ripartizione  delle  quote  e  nuova  intavolazione),   per  la    firma  degli   atti   e   per  la redazione   di    un  verbale  di audizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proprietari   che   non   ottemperano  agli  obblighi  di    cui   al    capoverso  precedente  sono  riconvocati  con  lettera  raccomandata,  con  l’avvertenza   che  in    caso  di ulteriore  mancato  riscontro,   le    risultanze  del  bando  si    hanno  per  accettate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consensi  dei  creditori  e   dei  titolari   di  diritti   reali  limitati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  119  1  L’Ufficio  del  registro   fondiario  federale  provvede  alla  compilazione   di    un  formulario   per  reali  iscritti   a   registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  creditori  ipotecari  e  i   titolari  di  diritti    personali    devono  ritornare  il    formulario,  debitamente  sottoscritto,  in    segno   di accettazione  o   con  eventuali   osservazioni,  entro  un  mese  dall’invio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art.  120  L’interessato  che   intende  contestare  la nuova  iscrizione  deve  interporre  ricorso  all’Ufficio  del  registro   fondiario   federale  entro  il termine  fissato  dal  bando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di conciliazione  Art.  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  del  registro  fondiario  federale  convoca  le    parti  con   lettera  raccomandata  per  un  tentativo  di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   parti   sono  tenute   a   comparire   personalmente   o a farsi  rappresentare  da   persona  munita  di    un  regolare  mandato   con   firma  autenticata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisioni  e   tasse  di  giudizio  Art.  122  1  In  caso  di  mancata  conciliazione,  l’autorità  di  vigilanza   sul  registro   fondiario  emana  le  decisioni  e   ordina   le    relative  iscrizioni  nei  fogli  indicativi   del  libro  mastro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le tasse  di    giudizio   si    applica,  per  analogia,  l’articolo  39  della  legge  sul   registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Intimazione  delle  decisioni  Art.  123  Le  decisioni  dell’autorità  di  vigilanza    sul  registro  fondiario,  brevemente    motivate,  sono  intimate  alle  parti  interessate,  con  l’indicazione  dei  termini  di    impugnazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedure  giudiziarie  Art.  124  39  1  La  decisione  dell’autorità  di  vigilanza  è impugnabile  davanti  al  pretore  entro  il   termine  di  trenta  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  per  analogia  la    procedura   sommaria   del  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   sentenza  deve  contenere   le opportune  disposizioni  per  l’ufficiale  del  registro  fondiario   e   ha   gli  effetti  previsti  dall’articolo  975  del  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  fogli  indicativi  del  libro    mastro  viene  menzionata    l’esistenza  del  reclamo  analogamente  a  quanto  previsto  dall’articolo    38  della  legge  sul  registro  fondiario    e  dall’articolo    106  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  125  L’autorità  di  vigilanza  sul    registro  fondiario,  impregiudicato    l’esito  dei  ricorsi,  fissa  l’entrata  in    vigore  della  nuova  intavolazione  mediante  decreto  da   pubblicare  sul  Foglio   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vecchi  registri  cantonali  Art.  126  Conclusa  la    procedura  di    adeguamento  i  vecchi  registri  cantonali  delle   proprietà   per   piani  decadono.  Tuttavia  gli  stessi  saranno  conservati    presso    i   rispettivi  uffici    dei  registri  distrettuali  analogamente  ai    documenti  giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
                            Art.  127  Le  spese  della  procedura  amministrativa  nonché  quelle  relative  all’allestimento  dei  piani  di  ripartizione  sono  a carico  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  modificate  Art.  128  1  Se  l’edificio  oggetto   di    proprietà   per  piani  originaria  è   stato  demolito  o   risulta  talmente  deteriorato  da   escludere  un  ripristino  nello  stato  originario  e   quindi  la possibilità  di determinare  gli  elementi  richiesti  dall’articolo  712e  capoverso   1   CC,  l’ufficiale  del  registro  fondiario  procede  a   norma  degli  articoli   976  e seguenti  CC  e   69  capoverso  4   ORF.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  procede  nello  stesso  modo    se  lo  stabile  è    stato    ricostruito    senza  rispettare  la  struttura  e    la  composizione  fisica  originaria  apparente  dai   piani  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  nel   registro  fondiario  provvisorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  modificato  dal   R    12.9.2012;  in    vigore  dal   23.11.2012  -  BU  2012,   541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  129  1  L’autorità  di  vigilanza  sul  registro  fondiario  può  ordinare  in ogni   tempo  l’adeguamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adeguamento  avviene    con  la  procedura    di  cui  agli  articoli  117  seguenti  del  presente  regolamento  applicabili  per   analogia.  TITOLO   XII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Banca  dati  delle  transazioni  immobiliari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   definizione  Art.  129a  42  1  L’Ufficio   di    statistica  del  Cantone  Ticino   (in  seguito:   Ufficio  di    statistica)  gestisce  la  banca  dati  delle  transazioni  immobiliari  (in seguito:  banca  dati).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   banca  dati  è   uno   strumento  inteso  ad  agevolare,  a   fini  statistici,  l’elaborazione   e la    diffusione  di  dati  sulle  transazioni  immobiliari  raccolti  dagli  uffici  dei  registri  e    iscritti  nel  registro  fondiario    in  conformità  all’art.  45  LRF,  come  pure  di ulteriori   informazioni  concernenti  i  beni  immobili   provenienti  da  altre  fonti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   informazioni  della  banca  dati  ricevute  in conformità   all’art.  45   LRF   possono  essere   elaborate  e  diffuse  dall'Ufficio  di    statistica   anche  per   scopi  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Rimangono   riservate  le disposizioni  della   legge  sulla  protezione   dei  dati   personali   del  9 marzo  1987  e  della  legge   sulla  statistica  cantonale  del  22  settembre  2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
                            Art.  129b  43  1  La  banca   dati   contiene  e   gestisce  le    informazioni  trasmesse  dagli  Uffici   dei  registri  all’Ufficio  di    statistica,  riguardanti:  –  immobiliari  (in  particolare  il   loro  valore);  –  dei   fondi;  –  dei  fondi;  –   oggetto   di    una   transazione;  –  per   piani  (PPP)  oggetto  di    una  transazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   banca  dati  può   contenere  e   gestire  ulteriori  informazioni  sui  fondi,   specie  di natura  pianificatoria,  provenienti  da   fonti  pubbliche  e   da  altre  autorità,  in    particolare  dall’Ufficio  stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  della   banca   dati  e   autorizzazione  di accesso  alle  informazioni  Art.  129c  1  In  quanto  organo  responsabile,   l’Ufficio   di    statistica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   la    banca  dati,  con  il   supporto  tecnico  del  Centro  sistemi   informativi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la  protezione  e    la  sicurezza    dei  dati,  adottando  misure    tecniche  e    organizzative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   la    diffusione  dei  dati  a scopo   amministrativo,  accertando  la    competenza  delle   autorità  e  ne  definisce  la  procedura;  esso  stipula  con    tali  autorità    convenzioni  che  lo    scopo  e   le    modalità  di    utilizzo  e   di conservazione  delle  informazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    i   dati  a    scopo  statistico  in  conformità  alle    disposizioni  della  legge  sulla    statistica  del  22  settembre  2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  accedere  alle  informazioni  contenute  nella   banca  dati  per  scopi  amministrativi,  ai  sensi  dell’art.  129a   cpv.  3, unicamente  le    autorità  autorizzate  dalla  Divisione   della  giustizia  ad   accedere  ai  dati  del  registro  fondiario,  secondo  le    modalità  previste  dall’art.  75  cpv.  2   e   3   e   che   abbisognano  di  tali  informazioni  per  l’adempimento   dei  rispettivi   compiti  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il  resto  sono  applicabili  le    disposizioni  della  legge  sulla  protezione  dei  dati   personali   del  9 marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987  e   della   legge  sulla  statistica  cantonale  del  22  settembre  2009.  TITOLO   XIII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  finali  abrogative  Art.  130  I.   Sono  abrogati:  A.  della  legge  del  2   febbraio  1933  sul  registro  fondiario  del  9   luglio  1935.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Titolo   introdotto   dal  R    16.3.2011;  in    vigore   dal  1.7.2011  - BU  2011,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dal  R    16.3.2011;  in    vigore   dal  1.7.2011  -  BU  2011,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  introdotto  dal  R    16.3.2011;  in    vigore   dal  1.7.2011  -  BU  2011,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  introdotto  dal  R    16.3.2011;  in    vigore   dal  1.7.2011  -  BU  2011,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Titolo   introdotto   dal  R    16.3.2011;  in    vigore   dal  1.7.2011  - BU  2011,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.   esecutivo  concernente   la costituzione   ed  emissione  di  cartelle   ipotecarie   di  rendita  in sede   di registro  fondiario  provvisorio   del  31  agosto  1912.  C.  articoli  116,    117,  118,  119,  120  e  121  del  regolamento  sulla  misurazione  catastale    in  della   legge   2   febbraio   1933  sul  registro  fondiario  del  9   luglio  1935.  II.  Il   regolamento  sulla    misurazione  catastale    in  esecuzione  della  legge    2  febbraio  1933  sul  registro  fondiario  del   9   luglio  1935  è modificato  come  segue:  TITOLO  Regolamento  della  legge  sulle  misurazioni  catastali  del  9 luglio  1935.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  131  46  Il  presente  regolamento,  ottenuta  la    necessaria   approvazione  dell’autorità  federale,  viene  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale    delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed    entra  immediatamente  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Pubblicato  nel   BU  1998  ,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Approvazione  federale:  2   giugno  1998  -  BU  1998,  181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Entrata  in    vigore:  5   giugno   1998   -  BU  1998,  181.