Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
                            Regolamento  della  legge   sul  raggruppamento  e   la permuta   dei terreni  del  20  giugno   2012  (stato   3   maggio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sul  raggruppamento   e la permuta  dei  terreni  del  23   novembre  1970,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Competente  per  l’applicazione  della   legge  sul   raggruppamento  e   la    permuta  dei  terreni  del  23  novembre  1970    è  l’Ufficio    del  catasto  e  dei  riordini  fondiari  (in  seguito:  Ufficio)    del  Dipartimento  delle  finanze    e  dell’economia  (in  seguito:  Dipartimento),  in  quanto  determinate  competenze  non  siano  espressamente  riservate  ad  altri   organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  promovimento  di  un   raggruppamento  terreni  o   di  una  ricomposizione  particellare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2a  legge)  Art.  2  La  domanda  di    promovimento  di    un  raggruppamento  terreni  a   carattere  generale  (RT)  o  di  una   ricomposizione  particellare  (RP)  è   accompagnata:  –  dei  proprietari  con  l’indicazione  delle  relative  interessenze;  –  degli   invii   dei  documenti  per  la    richiesta  di    adesione  sul   principio  dell’esecuzione  del  o della  RP;  –   un   riassunto  dell’esito  della  consultazione;  –   formulari  delle  risposte  in    originale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  (art.  2b  legge)  Art.  3  2  L’esecuzione   del   RT  è   decisa:  a)   nei   casi  di    cui  all’art.  2b  cpv.  1 lett.  a)  e   b)  della  legge;  b)   Consiglio  di    Stato  in tutti  gli altri  casi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensorio  (art.   2e   legge)  Art.  4  1  Il  comprensorio   del   RT  o   della   RP  si    estende  di    regola   a   una   zona  delimitata  da  confini  naturali,  inclusi  i   nuclei  abitati,  rappresentante    un’unità    economica  e    comprendente  in  parte  o  interamente  il   territorio   di    uno  o   più  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  fabbricati  non  agricoli  con  le  costruzioni  ed  i  terreni  accessori  sono  soggetti  unicamente  alle  operazioni  di  sistemazione  dei  confini;    essi  possono  essere    soggetti    a  permute  parziali  o  a  espropriazioni  per  l’esecuzione  di    opere  consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  fabbricati  agricoli  e   le stalle  sono  inclusi  nel  comprensorio  e   soggetti   alle  operazioni  previste  dalla  legge  per  il RT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mutazioni  di  Proprietà  (art.  5   legge)  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  del  Dipartimento  sul  termine  di  cui  all’art.  5  della  legge  è  comunicata  dall’Ufficio  a   tutti   i  proprietari  almeno   un  mese  prima   dell’inizio   della  decorrenza  di  tale   termine  e  iscritta  come  menzione  a   registro   fondiario.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   geometra  esecutore  del  progetto  di  RT  o   RP  dà  comunicazione  agli   interessati   delle  mutazioni  che  non  possono  essere  prese  in    considerazione  agli  effetti  del  nuovo  riparto  dei  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modificazione  dello  stato   fisico  dei  fondi  (art.  6 legge)  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  d’autorizzazione  per  il  taglio  di  alberi  e   di  boschi  è  accompagnata  dalla  concessione  rilasciata   dall’ingegnere  forestale   di    circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    comminazione  di  multe  per  infrazioni    alle  disposizioni  dell’art.  6   della  legge  è   di  competenza  dell’Ufficio  fino  a   fr.  5’000.–   e   della  Divisione  dell’economia  oltre  fr.  5’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  del  progetto  di massima  (art.  12  legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7  5  L’avviso   di pubblicazione  del  progetto  di    massima  è   inviato  agli  interessati.   A tale  scopo  i  promotori  del  RT  sono  tenuti  a   fornire  all’Ufficio  gli  elenchi  degli  interessati   con   i relativi  recapiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  particolareggiato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  allestimento  (art.  16  legge)  Art.  8  6  Il  progetto  è   allestito   in    base  alle  norme  emanate  dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  opere  costruttive  (art.  16  legge)  Art.  9  Il   progetto  opere  costruttive  contiene:  a)  del  comprensorio  consortile;  b)  delle  opere   consortili  e   quello  degli  eventuali  ampliamenti  richiesti  da  enti   pubblici  l’art.  22  della   legge;  c)  di spesa;  d)   piano  provvisorio  di finanziamento;  e)  tecnica;  f)  delle  indennità  offerte  per  le    colture,  i  fabbricati  e gli  eventuali  diritti   espropriati,   come  per  i  pregiudizi   arrecati   ai    fondi  dalle  opere   costruttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  nuovo  riparto  (art.  19  legge)  Art.  10  1  Il  progetto  di    nuovo  riparto  contiene:  a)  particellare  prima   dell’RT  o   della  RP  con  i  registri  annessi;  b)  dei  terreni,  dei  fabbricati,  delle  cinte,  delle   piante  e dei  boschi,  dei  diritti  reali  limitati  e  diritti   per  sé  stanti  e   permanenti;  c)   del  nuovo  riparto  ed  i  registri  annessi;  d)    della  percentuale  di  cessione  per    le  opere  consortili  e  quello    dell’eventuale  collettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   geometra   assuntore  del  RT,  con  gli  atti  del  nuovo  riparto  dei  fondi,   consegna  l’elenco  delle   servitù  degli  oneri   fondiari   e di    ogni  altro  diritto  reale  limitato,   soppressi  o   mantenuti,  come  pure   delle  servitù  di  nuova  costituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tale   elenco   è   verificato  dall’Ufficio  del  registro  fondiario  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  per  espropriazioni  (art.  19  legge)  Art.  11  I  proprietari  espropriati  completamente  ai  sensi  dell’art.  19  cpv.  2   e   quelli    che    hanno  ceduto  volontariamente  e completamente  le    loro  interessenze,   possono  richiedere  il   versamento  di  quanto  loro  dovuto  nella  misura   del  90%  con  l’immissione  in    possesso  provvisoria  dei  nuovi  fondi.  Il  saldo  avviene  in    sede   di    conguaglio  definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  di diritti  reali  (art.  20  legge)  Art.  12  1  Onde  rendere   possibile  l’avanzamento   di    richieste  relative   al    nuovo  riparto,   il   geometra  invia  a   tutti  gli  interessati   un  estratto  delle  proprietà  possedute  prima  del  RT   come  pure  i formulari  per  la    notifica   dei  diritti  reali   preesistenti  al    1912.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    geometra    richiede    all’Ufficio  del    registro  fondiario    federale  un    estratto  dei  diritti    e  delle  servitù  iscritte  nel  registro  fondiario  provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Espropriazione  per   opere  di  pubblica   utilità  (art.  22  legge)  Art.  13  Il    Dipartimento  è    l’autorità  competente  nell’ambito  dell’assegnazione    di  terreno  per  l’esecuzione  di    opere   di pubblica  utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  RT   a   carattere  generale  (art.  24  legge)  Art.  14  La  percentuale  di sussidio   cantonale  per  i  raggruppamenti  terreni  a carattere   generale   è  la  seguente:  –   di    montagna:  Comuni   finanziariamente  forti:  35%;  Comuni   finanziariamente  medi  o   deboli:  40%  –   del  piano:  Comuni   finanziariamente  forti:  30%;  Comuni   finanziariamente  medi:  35%;  Comuni   finanziariamente  deboli:  40%.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  del  progetto  delle   opere   costruttive  (art.  25  legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  opere  costruttive  presso  la    cancelleria  dei  Comuni  interessati,   per  un   periodo  di    trenta   giorni.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interessati  sono  personalmente  informati  della  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  del  progetto  di nuovo  riparto  dei  fondi  (art.  31  legge)  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio,  mediante  avviso  nel  Foglio    ufficiale,  ordina  la  pubblicazione    del  progetto  di  nuovo  riparto  dei  fondi   presso  la    cancelleria  dei  Comuni  interessati,  per   un  periodo  di trenta  giorni.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli   interessati  sono   inviati  gli atti   relativi  alle  loro  proprietà   prima  e   dopo  il   RT  o la    RP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorsi  contro  il   nuovo   riparto  dei  fondi  (art.  32  legge)  Art.  17  I   ricorsi    contro  il   contenuto  del  nuovo  riparto  dei  fondi    di  cui    all’art.  9    del  presente  regolamento  sono  presentati  in    doppio  esemplare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  dei  ricorsi  in  prima  istanza  (art.  34  legge)  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione,  prima   di decidere,  sente  i  ricorrenti   e   le controparti  interessate,  le    cui  assegnazioni  potrebbero  subire  delle  variazioni   rispetto  alle  risultanze  dei  piani  e ai registri  esposti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   il   termine  fissato  nella  risoluzione  di    nomina,   la    Commissione  trasmette  le    proprie   decisioni  all’Ufficio,  il quale  provvede  alla  loro  notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  sono  intimate  a tutti   gli interessati  se  una  situazione  ha  subìto   modificazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consegna  dei  nuovi  fondi  (art.   35  legge)  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  geometra  sottopone  all’Ufficio  il programma  per   la    consegna   dei  nuovi  fondi  e   invia  ai  proprietari  l’avviso  di  convocazione,    unitamente  a   un  estratto    planimetrico  delle  relative  particelle  con  l’indicazione  dei  segni  di confine  posati  sul  terreno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   proprietario  è   tenuto  a   presenziare,   o   a   farsi  rappresentare,   alla   consegna   dei  fondi.  In  tale  sede  è    stilato    un  verbale  attestante  l’esistenza  sul    terreno    dei  segni    di  confine.  La  consegna    è  ritenuta  validamente  avvenuta   anche   nel  caso  di    assenza  ingiustificata  del  proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   verifica  della  terminazione   avviene   da  parte  dell’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  definitivo  di  finanziamento:  allestimento   e   pubblicazione  (art.   39   legge)  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  L’Ufficio,   approvato  il piano,  ne  ordina  la    pubblicazione  presso   la    cancelleria   dei  Comuni  interessati  per  un  periodo  di    trenta  giorni,   dandone  avviso  nel  Foglio  ufficiale  e ad  ogni   interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acconti  di contributo  (art.  43  legge)  Art.  21  Nel  caso   di alienazione   parziale  o   totale  di    fondi,  il  Consorzio   RT  provvede  al riporto  degli  acconti  di  contributo  versati    dal  venditore  sul    conto  del  compratore    al  quale  comunica  la  sua  situazione  contabile  nei  confronti  del  Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incasso  dei   conguagli  (art.  46  legge)  Art.  22  L’incasso  dei   conguagli  definitivi   avviene   entro  tre  mesi  dall’approvazione  definitiva   del  nuovo  riparto  dei  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  per   le    opere   di  ricomposizione  particellare  (art.   52   legge)  Art.  23  La  percentuale   di sussidio   cantonale  per  le opere  di    RP  è   la    seguente:  –   Comuni   finanziariamente  forti:  30%;  –   Comuni   finanziariamente  medi:  35%;  –   Comuni   finanziariamente  deboli:  40%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  degli  interessati  (art.  13  e   57  legge)  Art.  24  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ente  promotore  allestisce   l’elenco  degli  interessati,   il   quale,   previo  accertamento  da  parte  dell’Ufficio,   è   pubblicato  nel  Foglio  ufficiale  unitamente  all’ordine  di    costituzione  del  Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014  -  BU  2014,   524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  524.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consorzio  aggiorna  costantemente  tale  elenco  sulla  base  delle  comunicazioni    dell’Ufficio    dei  previste  dalle   varie  procedure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  costitutiva  (art.  56  legge)  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’Assemblea  costitutiva  sono  convocati  gli  interessati  di    cui  all’art.   57   della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   convocazione  è fatta  dall’Ufficio  mediante  avviso  personale  e   pubblicazione  nel  Foglio   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea   è   presieduta   dal  delegato   dell’Ufficio.  Udita  la    relazione  dei   promotori,  essa  provvede:  a)   del  regolamento;  b)  degli  organi  del  Consorzio.  L’assemblea  costitutiva  funziona  e   delibera  secondo  le norme  degli  art.   59  e   ss.   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  (art.  63  legge)  Art.  26  L’assemblea  è    convocata    dalla  delegazione  consortile  mediante  avviso  personale  e  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  almeno  otto   giorni  prima  dell’assemblea;  l’avviso  di    convocazione  indica  le    trattande  e   le proposte  all’ordine  del  giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomina  dei   rappresentanti   del   Cantone  nella  delegazione  consortile  (art.   64  legge)  Art.  27  Il   Dipartimento  è   l’autorità  competente   per  la    nomina  dei  rappresentanti  del  Cantone  nella  delegazione  consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  frazionamento  (art.  75  legge)  Art.  28  14  L’Ufficio  dello  sviluppo  agricolo   del  Dipartimento  delle  finanze  e dell’economia  è   l’autorità  competente  per  autorizzare  il   frazionamento  fuori  dalle  zone   edificabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  delle  opere  consortili  (art.  81  legge)  Art.  29  1  Entro  tre  mesi  dall’approvazione  definitiva  del  nuovo  riparto  dei  fondi  il   Consorzio  inizia  le  trattative  con  altri   enti   pubblici  per  la    cessione   delle  opere  consortili  già  realizzate  e   pagate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consorzio,  con  la    richiesta  per   il   trapasso  a   un  altro  ente   pubblico,  presenta  all’Ufficio  l’estratto  censuario  dei  fondi  in  oggetto  come  pure  gli  estratti    dei  verbali  dell’assemblea  consortile  e  dell’organo  legislativo  dell’ente  subentrante  riguardanti  la cessione   di    dette  opere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  è   l’autorità  competente  per  la    cessione  delle  opere  consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Permuta  generale  (art.  83a  legge)  Art.  30  16  Il  Consiglio  di Stato  decide  l’esecuzione  della  permuta  generale,  mentre  l’Ufficio   fissa   il  relativo  comprensorio  e  ratifica  il   valore  dei  terreni    oggetto    della  permuta  generale  fissato  dagli  estimatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Permuta
                            a)  domanda  (art.   89   legge)  Art.  31  1  La  domanda  di permuta  contiene:  a)  dei  proprietari;  b)  e   superficie  dei  fondi  da  permutare  corredata  della  planimetria   ufficiale;  c)   attribuito  ai    fondi  da  permutare;  d)   breve   motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   è   presentata   in    tre   copie,  più  una  per  ciascuno  dei  proprietari  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  citazione   delle  parti  (art.  92  legge)  Art.  32  1  La  citazione  contiene   l’avviso   agli  interessati:  a)   si    procederà  alla   discussione  e alla   visita  in    luogo  anche   in loro   assenza   e   che  in    questo  si    riterrà  che  le parti  rinunciano  ad  ulteriori  prove;  b)   i  mezzi   di prova  dovranno  essere  prodotti  o   indicati  all’udienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   perito  tiene  verbale   delle  operazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomina  del   perito   distrettuale   e   del   supplente  (art.  105  legge)  Art.  33  Il   Consiglio  di Stato   nomina  un  perito  distrettuale  e   un   supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    30.4.2024;   in vigore  dal  1.5.2024  -  BU  2024,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.11.2014   - BU  2014,  524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomina  della  Commissione   di  ricorso  (art.  107  legge)  Art.  34  Il   Dipartimento  nomina  la    Commissione  di ricorso  e   ne   designa  il   presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onorari  (art.  110  legge)  Art.  35  Gli  onorari  di    cui   all’art.  110  della   legge  sono  fissati  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  (art.  112  legge)  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  L’Ufficio  è l’autorità  di    vigilanza  sui  raggruppamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  37  È    abrogato  il   regolamento  d’applicazione  della  legge   sul  raggruppamento   e   la permuta  dei  terreni  del  9   aprile  1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  38  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  delle    leggi  e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  18  Pubblicato  nel   BU  2012  ,  234.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore  dal   1.11.2014   - BU  2014,  524.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Entrata  in    vigore:  22   giugno  2012  -  BU  2012,  234.