Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
                            Regolamento  della  legge  cantonale  di  applicazione  della   legge federale  sulla protezione  contro  le    sostanze  e   i  preparati  pericolosi  (RLaLPChim)  del  25  giugno   2008  (stato  17  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  -  federale   sulla   protezione  contro  le    sostanze  e i preparati   pericolosi  del  15   2000  nonché  le relative  ordinanze  e   direttive  d’applicazione;  -    cantonale  di  applicazione  della    legge  federale  sulla    protezione  contro  le  sostanze    e   i  pericolosi  del  21  gennaio  2008  (LALPChim),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  del  Dipartimento  del  territorio  Art.  1  Il   Dipartimento  del  territorio  (in  seguito  Dipartimento)  è   responsabile  del  coordinamento  dell’attuazione  dei   compiti   in materia   di    protezione  contro  le    sostanze  e i  preparati  pericolosi  affidati   a  tutte  le  unità    amministrative  subordinate  al  Consiglio  di  Stato,  agli  altri    enti    pubblici  e   ai  privati.  In  particolare,  esso  provvede  al  coordinamento  delle    attività  rientranti  nel  campo    di  applicazione  della  LALPChim  con  quelle   in    materia  di    protezione  dell’ambiente,  di protezione  della  salute  e   dei  lavoratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  Divisione  dell’ambiente  Art.  1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione  dell’ambiente  è  competente  per  il  perseguimento     e   il   giudizio     delle  contravvenzioni  di    cui  all’art.   9   cpv.  2   LALPChim.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  Sezione   della  protezione  dell’aria,   dell’acqua  e   del  suolo  Art.  2  La  Sezione   della   protezione  dell’aria,  dell’acqua  e   del  suolo  (in  seguito  SPAAS):  a)    dell’applicazione    della  LALPChim,    adotta    i  provvedimenti  e   prende  le  decisioni  non  attribuite   per  competenza  ad  altre  autorità;  b)    dei  compiti  di  informazione  e   di  formazione  giusta  gli  art.  4   e   5  LALPChim  ed  le    opportune  direttive  nell’ambito   della   protezione   dell’ambiente;  c)  che  esegue  i   controlli    a    campione  presso    i   punti  vendita  ai  sensi  dell’art.  22  sui   precursori  di    sostanze  esplodenti  del  25  maggio  2022.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  Sezione   dell’agricoltura  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Sezione    dell’agricoltura  del  Dipartimento  finanze    e    dell’economia  è  competente    per  l’applicazione  dell’art.   20  ordinanza  sulla  riduzione   dei  rischi  inerenti  ai    prodotti  chimici   del  18   maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ammontare  delle  singole  tasse  e   spese  è   stabilito  nel  tariffario  per  le  prestazioni    in  materia  ambientale   emanato  dalla   Divisione  dell’ambiente   del  Dipartimento  del  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  5  Il   decreto  esecutivo  d’applicazione  della   legge  federale  del  21  marzo  1969  sul   commercio  dei  veleni  del  3   gennaio   1974  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  6  Il   presente  regolamento   è   pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e degli  atti   esecutivi  ed  entra  in  vigore  5  unitamente  al  suo  allegato  contemporaneamente    alla  legge  cantonale  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  introdotto   dal  R    15.12.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2009,   558.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lett.  reintrodotta  dal  R    15.3.2023;  in vigore  dal  17.3.2023   -  BU  2023,  91;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                558.
                            3    Art.  modificato  dal  R    15.3.2023;  in    vigore   dal  17.3.2023  - BU  2023,  91.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  modificato  dal  R    18.12.2019;  in vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  452.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata   in vigore:  1° luglio  2008  -  BU  2008,  335.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            applicazione  della  legge    federale  sulla  protezione    contro  le  sostanze  e   i  preparati  pericolosi  del  21  gennaio  2008   (LaLPChim).  Pubblicato  nel   BU  2008  ,  335.  Allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Allegato  abrogato  dal  R    18.12.2019;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  452.