Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS 1)
                            (OR-AVS) ¹ del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2025) ¹ RU 1996 1532
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ² RS 830.1 ³ RS 831.10 ⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3717 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Principio
                            ¹ Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ² Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 ⁵ Momento del rimborso
                            ¹ Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ² Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Diritto dei superstiti
                            In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ammontare del rimborso
                            ¹ Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.⁶
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ² Nei casi di cui all’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.⁷
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ³ I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.⁸
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁴ Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell’AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁵ I contributi versati dall’ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all’ente pubblico.⁹
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3717 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁸ Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 506 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁹ Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1996 2764 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 ¹⁰
                            ¹⁰ Abrogato dal n. I dell’O del 20 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 ¹¹ Effetto
                            I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 ¹² Estinzione
                            Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ¹² Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 202 4 465).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 ¹³ Competenza e procedura
                            ¹ La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.¹⁴
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ²  ... ¹⁵
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ³ Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁶ sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁴ I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ⁵ Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3344 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 465 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ¹⁵ Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 ( RU 2024 465 ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ¹⁶ RS 831.101
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
                            L’ordinanza del 14 marzo 1952¹⁷ sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ¹⁷ [ RU 1952 289 ; 1957 431 ; 1972 2338 n. IV; 1978 420 n. II 5; 1996 208 art. 2 lett. p.]
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Entrata in vigore
                            La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.