Regolamento della legge sullo sport e l’attività fisica
                            Regolamento  della   legge  sullo  sport  e   l’attività  fisica  del  18  marzo  2014  (stato  8   novembre   2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sullo  sport  fisica  del  17  febbraio  2014;  vista  la legge   federale  sulla  promozione  dello  sport  e   dell’attività  fisica  del  17   giugno  2011  (LPSpo);  vista  l’ordinanza   sulla   promozione  dello  sport  e   dell’attività  fisica  del  23   maggio  2012  (OPSpo),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della     cultura  e   dello  sport     è  competente  per  l’applicazione  della  legge  sullo  sport  e  l’attività  fisica    del  17  febbraio  2014  e  del  presente  regolamento.  Capitolo   secondo  Inventario  degli   impianti   sportivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Estensione  e   consultazione  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inventario  degli  impianti  sportivi   cataloga   tutti   gli  impianti  sportivi  situati  sul  territorio  cantonale,  sia  di    proprietà  pubblica  sia   privata,  tramite   una  piattaforma   informatizzata  online.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inventario   è   consultabile  sul   sito   Internet  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allestimento  e   aggiornamento  Art.  3  1  L’allestimento  dell’inventario  è  di  competenza  dell’Ufficio      fondi  Swisslos  in  collaborazione  con  l’Ufficio   dello  sport.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inventario   è   aggiornato  costantemente  sulla  scorta   delle  segnalazioni  fornite  dai  Comuni  e   dagli  enti  titolari.  Di  regola  il   Dipartimento  provvede,  con   scadenza  quadriennale,   a una  verifica  puntuale  dei  dati  con   il   coinvolgimento   diretto  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilizzo  degli   impianti  Art.  4  L’utilizzo   degli   impianti  sportivi  di proprietà   del  Cantone   è   disciplinato   dal  regolamento  per  l’uso  degli   spazi   scolastici  e   degli  impianti   sportivi  dello  Stato  del  16  giugno  2009.  Capitolo   terzo  Contributi  agli  investimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disciplinamento  dei  contributi  Art.  5  3  La  concessione  di  contributi  per  la  costruzione,  ristrutturazione  e    miglioramento    di  impianti  sportivi  tramite   il  Fondo  Sport  è   disciplinata   dal  regolamento  del  Fondo  Sport  del  18  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011.  Capitolo  quarto  Educazione  fisica  nella  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strumenti  pedagogici  di  riferimento  Art.  6  4  Il  piano  di  studio  della  scuola  dell’obbligo,  il  piano  quadro  degli  studi    per  le  scuole  di  maturità  e    il    programma  quadro  d’insegnamento    dell’educazione  fisica    durante    la  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  R    24.1.2024;  in    vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2024,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cpv.  modificato  dal   R   6.11.2024;   in vigore  dal  8.11.2024  -  BU  2024,   249;  precedente  modifica:  BU  2024,
                        
                        
                    
                    
                    
                23.
3
                            Art.  modificato  dal  R    24.1.2024;  in    vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2024,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    6.11.2024;  in    vigore   dal  8.11.2024  - BU  2024,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionale  di  base  rappresentano  gli  strumenti  pedagogici  di  riferimento  per  l’insegnamento  dell’educazione  fisica   scolastica.  Capitolo  quinto  Gioventù  e sport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  e   competenze  Art.  7  1  L’Ufficio  dello   sport  organizza  il programma  Gioventù  e Sport  in Ticino  e ad   esso  sono  attribuiti  i  compiti  di    applicazione  della  legislazione  federale  in materia.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’Ufficio  sono  assegnate   le    necessarie  risorse  umane  e le    infrastrutture  logistiche  e   didattiche   per  la  realizzazione   del  programma  di    formazione  e   aggiornamento  dei  quadri  e di    promozione   sportiva  per  i giovani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio    assicura    i   contatti  con  le  organizzazioni  partner  federali  e  cantonali  (Swiss    Olympic,  federazioni  sportive   e   associazioni  similari)  e   la    realizzazione  di    programmi  comuni  nell’ambito  della  formazione  e   della  promozione  sportiva  durante  il tempo  libero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   gestisce  i  Centri  sportivi  cantonali   di    Bellinzona  e   Olivone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   competenze  decisionali  sugli  importi  sono  attribuite  come  segue:  a)  fino  a   10’000  franchi;  b)  e   al capoufficio  per  rimporti   superiori   a   10’000   franchi  fino   a   30’000  franchi;  c)  del    Dipartimento  e    al  capoufficio    per  importi  superiori  a  30’000  franchi  e  fino    a  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Dipartimento  definisce  il   tariffario  delle  prestazioni  di    formazione  e   dei   servizi  erogati  all’utenza.  7  Capitolo  sesto  Sport  giovanile  di  competizione   e sport  di punta
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  8  1  Il  Dipartimento  sostiene  lo sport  giovanile   di competizione  e lo    sport   di    punta  attraverso  la  creazione   di condizioni  quadro   adeguate  e   la    realizzazione   di    programmi  o   progetti  specifici.  A tal  fine  definisce   le    competenze   all’interno  dei  propri  servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sostegno  avviene  in collaborazione  con  gli  enti  pubblici  (Confederazione,   Comuni)   e   con   gli  enti  privati  che  operano  in  questo  ambito  (Swiss  Olympic,  federazioni  sportive).    Le  collaborazioni  di  regola  sono  rette  da   convenzioni  sottoscritte  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  sostegno  Art.  9  Il   Dipartimento:  a)  unitamente  al Fondo  Sport  il sostegno  finanziario  per  la    partecipazione   di    atleti   ticinesi  europei   e mondiali,   giochi  olimpici  e   paraolimpici;  8  b)  dell’autorizzazione  alla   frequenza  da  parte  degli  sportivi   d’élite  ticinesi   delle   scuole  che  formazioni  specifiche  agli   allievi  superdotati  con  rimborso  della  tassa  di    scolarizzazione,  l’accordo  intercantonale   sulle  scuole  che  offrono   delle  formazioni  specifiche  per  allievi  del   20  febbraio  2003;  9  c)   programmi  finalizzati  a   rendere  compatibile  la scolarizzazione  di talenti  con  l’attività  mediante  misure  come   le    sezioni   per  sportivi/artisti,  le    deroghe  all’orario  scolastico,  gli  da  lezioni,    l’assenza  controllata,  le  convenzioni  fra  scuole  e  federazioni    sportive,  i  scolastici  specializzati,  la consulenza  e l’accompagnamento   agli  attori  che  operano  in  ambito;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  d)  a   disposizione  gli  impianti  sportivi  di    proprietà  del  Cantone.  Capitolo   settimo  Attività  di  guida  alpina  e attività   a rischio  sottoposte  ad  autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  per  l’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    14.10.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015   -  BU  2014,   473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   introdotto  dal  R    22.11.2017;  in vigore  dal  24.11.2017  -  BU  2017,  416.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   introdotto  dal  R    22.11.2017;  in vigore  dal  24.11.2017  -  BU  2017,  416.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dal  R    24.1.2024;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Lett.   modificata  dal  R    15.4.2015;  in    vigore   dal  1.6.2015  - BU  2015,  199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    1.4.2020;  in    vigore   dal   1.8.2020   -  BU  2020,   118.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10  1  Le  autorizzazioni  previste  dalla  legge  federale  concernente  l’attività  di  guida  alpina  e  rilasciate,  sospese   e/o  revocate  dall’Ufficio  dello  sport.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  sono  quelle  massime  previste  dalle   norme  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  controlli  sulle  attività  sottoposte  ad  autorizzazione  sono   di competenza  della  Polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limitazione  di  accesso   alle  zone  a   valle  di impianti  idroelettrici  Art.  11  12  1  Sono  vietate  tutte  le    attività  a rischio  definite  dalla  legislazione  federale  in    materia,  lungo  l’alveo  dei  fiumi  a   valle  degli  impianti   idroelettrici   tra  l’imbrunire  ma  al massimo  alle  22.00  e le 08.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di    entrare  nell’alveo,  i  praticanti  di    attività  a   rischio  si    annunciano  telefonicamente  al    gestore  dell’impianto  idroelettrico  e   si   attengono   alle   indicazioni  impartite.  Essi  agiscono   conformemente  alle  indicazioni  ricevute  e nel   pieno  rispetto  della  segnaletica  esposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   gestore  dell’impianto  idroelettrico  può  emanare  in    qualsiasi  momento  un  divieto  di    praticare  ogni  tipo  di  attività  lungo  l’alveo  del  fiume  a    valle  dell’impianto,  in  caso  di  spurghi  o    evidenti  rischi  idrologici.  Il   divieto  è   emanato  per  il   tempo  in    cui  vi    è   pericolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   divieto  di    cui   al cpv.   3   è   immediatamente  comunicato  all’Ufficio  dello  sport,   alla  Polizia  cantonale  e  alla  Polizia  comunale  del  luogo.  Per  divieti    di  più  giorni,  esso    è    accompagnato    da  adeguate  comunicazioni  da  parte  del  gestore  dell’impianto  ai    media  e sul  proprio  sito  internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Polizia   cantonale  o comunale  ingiungono  l’ordine  di    abbandonare  immediatamente  l’alveo  agli  avventori  presenti  che   non   rispettano  i  divieti  di  cui  ai cpv.  1 e   3.  I contravventori  sono  denunciati  all’Ufficio  dello  Sport.  Capitolo  ottavo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  12  Il   regolamento    sulle  limitazioni  di  accesso  alle  zone  a   valle  di  impianti  idroelettrici  per  motivi  di    sicurezza  del   7 settembre  2011  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  13  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° maggio  2014.  Pubblicato  nel   BU  2014  ,  167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    14.10.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.   modificato  dal  R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108;   precedente  modifica:   BU  2014,