Decreto esecutivo concernente le tasse e il recupero spese in materia di protezione delle acque
                            1  Decreto esecutivo  concernente le tasse e il recupero spese in materia  di protezione delle acque  (del 3 dicembre 1991)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato  il  Decreto  legislativo  concernente  le  tasse  in  materia  di  protezione  delle  acque  del  31  marzo 1982 (detto in seguito decreto legislativo),  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Collaudo di impianti  Art. 1  Sono considerati impianti ai sensi dell’art. 1 lett. a) del decreto legislativo:  a)  gli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, compresi gli impianti di pretrattamento  delle acque industriali, artigianali o agricole, i separatori di oli, benzina, grassi e solventi;  b)  gli  impianti  adibiti  al  deposito,  al  travaso  ed  al  trasporto  di  sostanze  nocive  alle  acque,  come  pure alla loro fabbricazione, al trattamento, all’utilizzazione ed alla trasformazione;  c)  gli impianti per l’eliminazione dei residui di sostanze nocive alle acque.  Art. 2  1  Per  il  collaudo  degli  impianti  menzionati  all’articolo  precedente  sono  prelevate  le  seguenti tasse:  a)  per gli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque luride:  - fino a 30 abitanti equivalenti  fr.  130.--  - da 31 a 100 abitanti equivalenti  fr.  200.--  - oltre i 100 abitanti equivalenti  fr.  260.--  b)  per gli impianti di pretrattamento delle acque industriali, artigianali o agricole, da fr. 100.-- a  fr. 1’000.-- a seconda dell’entità dell’impianto.  Per gli impianti particolari si applica la lettera e.  Eventuali spese per analisi o perizie specialistiche sono conteggiate separatamente;  c)  per  i  separatori  di  oli,  benzina,  grassi  e  solventi  da  fr.  100.--  a  fr.  500.--  a  seconda  dell’entità  dell’impianto;  d)  per gli impianti di deposito di liquidi nocivi:  - fino a 2’000 l  fr.   80.--  - da   2’001 l a 20’000 l  fr.  130.--  - da 20’001 l a 50’000 l  fr.  200.--  e)  per  tutti  gli  altri  impianti  è  prelevata  una  tassa  pari  all’ammontare  delle  spese  effettive  di  collaudo, calcolate secondo i disposti di cui all’art. 7 del decreto legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fatta  eccezione  per  i  casi  previsti  dalla  lettera  e)  del  Capitoloverso  precedente,  nelle  tasse  sopra  indicate sono comprese le spese di trasferta.  CAPITOLO II  Permessi  Art. 3  1  Per il rilascio di permessi di competenza del Dipartimento o del Servizio tecnico secondo  l’art  .   1  lett.  c)  del  decreto  legislativo,  è  prelevata  una  tassa  di  cancelleria  conformemente  all’art.  5  dello stesso decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sottostanno segnatamente al pagamento di una tassa:  a)  il  rilascio  di  un  permesso  conformemente  all’art.  80  della  legge  2  aprile  1975  d’applicazione  della Legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA-LIA);  b)  l’approvazione di una domanda preliminare (art. 85 LALIA);  c)  l’approvazione di un progetto in conformità degli art. 45, 46, 48, 50 LALIA;
                        
                        
                    
                    
                    
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                            d)  l’autorizzazione e le disposizioni per l’eliminazione di rifiuti speciali (art. 71 e 72 LALIA);  e)  l’estrazione di materiale inerte dalle acque superficiali (art. 44 LPAc);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  f)  l’autorizzazione e le disposizioni per il deposito e l’eliminazione di materiali e detriti fluttuanti (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74 LALIA);  g)  l’approvazione di un progetto per l’uso comune di un impianto (art. 60 LALIA);  h)  le  autorizzazioni  e  le  disposizioni  in  genere  del  Dipartimento  o  del  Servizio  tecnico,  rilasciate  nell’esercizio delle rispettive competenze in materia di protezione delle acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tassa è prelevata anche nei casi di decisione negativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eventuali spese per analisi o perizie specialistiche vengono conteggiate separatamente.  CAPITOLO III  Analisi del laboratorio del Servizio tecnico  Art. 4  1  Per  tutte  le  analisi  effettuate  dal  laboratorio  del  Servizio  tecnico  secondo  l’art.  1  lett.  d)  del decreto legislativo, vengono conteggiate le spese seguenti:  a) Determinazioni analitiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  fr.  acido silicico, per spettrofotometria   30.--  alcalinità, titolazione diretta   20.--  azoto ammoniacale, per spettrofotometria   30.--  azoto Kjeldahl   45.--  azoto nitrico, per spettrofotometria   30.--  azoto nitroso, per spettrofotometria   30.--  biossido di cloro, per spettrofotometria   60.--  calcio, per cromatografia ionica   40.--  carbonio organico disciolto, per infrarosso (UV/persolfato)   50.--  carbonio organico particellato, per combustione (cond. termica)   30.--  carbonio organico totale   80.--  cianuro diretto, per spettrofotometria   30.--  cianuro totale, per spettrofotometri   40.--  cloro attivo   20.--  cloruro, per cromatografia ionica   30.--  conduttanza elettrica   15.--  detergenti anionici, per spettrofotometria   55.--  domanda biochimica di ossigeno (BOD) per diluizione  130.--  domanda biochimica di ossigeno (BOD) senza diluizione   55.--  cromo esavalente, per spettrofotometria   30.--  fluoruro, per cromatografia ionica   30.--  fosforo ortofosfato, per spettrofotometria   30.--  fosforo totale, per spettrofotometria   55.--  grassi e oli saponificabili, per gravimetria   80.--  idrocarburi volatili clorati, per gascromatografia capillare  110.--  idrocarburi totali, per infrarosso  160.--  idrocarburi aromatici monociclici (BTEX) per gascromatografia  metalli diversi, per assorbimento atomico alla fiamma  110.--  o per emissione al plasma (ICP)   60.--  magnesio, per cromatografia ionica   40.--  mercurio, per assorbimento atomico del vapore   80.--  metalli diversi, per assorbimento atomico alla fiamma   60.--  metalli diversi, per assorbimento atomico in forno di grafite   80.--  ossidabilità da bicromato, per spettrofotometria   40.--  ossidabilità di permanganato, per titolazione   30.--  ossigeno disciolto, metodo di Winkler o elettrometrico   30.--
                        
                        
                    
                    
                    
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Lett. modificata dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.
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                Lett. modificata dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.
                            3  pH, elettrometria   15.--  potassio, per cromatografia ionica   40.--  residuo di calcinazione   50.--  residuo di essicazione a 105° C   30.--  sodio, per cromatografia ionica   40.--  solfato, per cromatografia ionica   30.--  solfito, per cromatografia ionica   55.--  solfuro, per spettrofotometria   40.--  sostanze in sospensione   30.--  sostanze sedimentabili   15.--  temperatura   10.--  tensione superficiale, metodo dell’anello   30.--  torbidità, nefelometria   15.--  trasparenza, cilindro di Snellen   10.--  b) Preparazione dei campioni  filtrazione su membrana    15.--  mineralizzazione acida    65.--  diluizione    10.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le analisi vengono, di regola, eseguite secondo i metodi previsti dalle vigenti direttive federali per lo  scarico delle acque di rifiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per le analisi che necessitano, per importanza o difficoltà di esecuzione, metodi o durata inusuali e  per  quelle  non  contemplate  al  Capitoloverso  1,  i  costi  sono  calcolati  in  base  al  tempo  impiegato,  secondo la tariffa di cui all’art. 10 del decreto legislativo, ed ai costi effettivi del materiale impiegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per serie di analisi vengono concessi ribassi fino ad un massimo del 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  costo  totale  delle  analisi  è  formato  dalla  somma  delle  tasse  delle  determinazioni  indicate  nel  certificato di analisi aumentate di un emolumento di cancelleria di fr. 50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  campioni  da  analizzare  sono  prelevati  dai  funzionari  del  Servizio  tecnico  o  da  persone  da  quest’ultimo autorizzate. Per la trasferta è prelevata una tassa di fr. 50.--, valida per ogni località del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Se  per  ragioni  di  verifica,  in  caso  di  contestazione,  poi  infondata,  un’analisi  deve  essere  eseguita  due volte, si percepisce una doppia tassa.  CAPITOLO IV  Controlli  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  controlli  di  cui  all’art.  2  cpv.  1  lett.  a)  del  decreto  legislativo  sono  fatturati  in  base  alle  spese effettive sostenute e conformemente all’art. 7 dello stesso decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese per le analisi vengono conteggiate separatamente.  CAPITOLO V  Tariffe per prestazioni orarie  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Le  tariffe  per  prestazioni  orarie  conformemente  all’art.  10  del  decreto  legislativo  sono  così fissate:  a)  funzionario con titolo accademico  fr. 109.--  b)  funzionario o ingegnere tecnico  fr.   78.--  c)  disegnatore o assistente  fr.   54.--  d)  operaio specializzato e laboratorista  fr.   47.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indice nazionale dei prezzi al consumo (1977 = 100) si fissava alla fine di settembre 2001 a 185,7  punti.  CAPITOLO VI  Pubblicazione ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal DE 11.6.2002; in vigore dal 14.6.2002 - BU 2002, 142.
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Art. 7
                            Il decreto esecutivo 25 maggio 1982 concernente le tasse ed il recupero spese in materia  di protezione delle acque è abrogato e sostituito dal presente decreto.  Art. 8  Il presente decreto entra in vigore  4  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi  e atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1991  , 367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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