Regolamento del Fondo Sport-toto
                            Regolamento  del  Fondo  Sport-toto  1  del  18  gennaio  2011  (stato  31  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  –  federale   concernente  le lotterie  e le scommesse  professionalmente  organizzate;  –  cantonale  sulle  lotterie  e   giochi  d’azzardo  del   4   novembre   1931;  –  concernente  le    competenze  organizzative  del  Consiglio  di    Stato  e   dei  suoi   dipartimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  giugno   1928;  –  sulle  deleghe  di competenze   decisionali  del  24  agosto  1994;  –   della  Società   Sport-toto  e   le    sue  direttive  per  l’utilizzazione   dei  proventi;  –  intercantonale  sulla  sorveglianza,  l’autorizzazione  e la    ripartizione  dei  proventi  lotterie  e  delle    scommesse  gestite  sul    piano  intercantonale    o   su  tutto  il  territorio  della  del   7 gennaio   2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali  Art.  1  1  Il  presente  regolamento  disciplina  la  destinazione  della  quota   parte  (di regola  il   25%)  destinata  al  Fondo  Sport-toto  (di  seguito    Fondo)  degli  importi  assegnati    al  Cantone  Ticino  dalla  Società  cooperativa  Swisslos  Lotteria   intercantonale.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Fondo  è   destinato  al promovimento  dello  sport   nell’ambito  delle  federazioni  sportive   a favore  della  popolazione  in  genere,  e   dei  giovani    in  particolare,  nonché    dell’attività  degli  enti  che    operano  a  questo  scopo.  I   contributi    sono  riservati  alle    discipline  sportive    riconosciute  da    Swiss  Olympic  elencate  all’art.  3   cpv.   2.  4  Art.  2  5  1  Il  Fondo  è gestito  dal  Dipartimento   dell’educazione,  della  cultura   e dello  sport  (in  seguito  Dipartimento)  per  il   tramite  dell’Ufficio   fondi  Swisslos  e Sport-toto  (in  seguito   Ufficio  fondi).  La  quota  parte  dei  proventi  da  destinare  ai  singoli    settori  viene  determinata  annualmente  in  sede  di  preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   competenze  decisionali  sugli  importi  dei  contributi  sono  attribuite  come  segue:  a)  fino  a   fr.  10’000.–;  b)  c)  del  Dipartimento  e    al  capoufficio  per    importi  superiori  a  fr.  30’000.  –    e  fino    a    fr.  d)  di Stato  per  importi  superiori  a   fr.  100’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le decisioni  in    materia  di    contributo  è data  facoltà  di reclamo  all’autorità   che   ha   emanato  la  decisione  entro  15  giorni   dall’intimazione.  Contro  la    decisione  su reclamo   delle   autorità   subordinate  è  dato  ricorso  al Consiglio  di Stato.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  contributi  possono  essere  legati  a   condizioni  e subordinati  all’adempimento  di oneri  e termini.   Se  manca  un’indicazione  esplicita  del  termine,  la  decisione  relativa    al  contributo    concesso  vale  al  massimo  tre   anni.  Art.  3  7  1  I  contributi  sono   assegnati  nei  seguenti   settori:  a)   delle  federazioni   cantonali;  b)  dei  quadri,   arbitri  e giudici;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    7.11.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  531.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Ingresso  modificato   dal  R    7.11.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  531.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  531.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    18.3.2014;  in vigore   dal  1.4.2014  - BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  modificato   dal  R    18.3.2014;  in vigore   dal   1.4.2014  -  BU  2014,   172;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                531.
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  364.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.   modificato  dal   R    18.3.2014;  in    vigore  dal  1.4.2014   -  BU  2014,   172;  precedenti  modifiche:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            531;  BU  2014,   121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  di  nuovi  impianti  sportivi  e    ristrutturazione  e  miglioramento    di  impianti  sportivi  d)  di attrezzi   e materiale  sportivo;  e)  di    manifestazioni  sportive  a   carattere   nazionale  e   internazionale;  f)  di    formazione  regionali  per  giovani  talenti  sportivi;  g)  e leasing   di veicoli  di trasporto   (minibus)  per  atleti  e/o  giocatori  in    età  giovanile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   discipline  sportive  soggette  ai    contributi  previsti   dal  presente  regolamento  sono  suddivise   in tre  gruppi:  I  gruppo  II   gruppo  III    gruppo  atletica  leggera  alpinismo/sci  escursionismo  attività  scacchistiche  calcio  canottaggio  canoa  disco  su  ghiaccio  ciclismo  curling  ginnastica  judò  gioco  delle  bocce  nuoto  pallavolo  golf  pallacanestro  pattinaggio  hockey  su  prato  sci  scoutismo  hockey  su  rotelle  tennis  inline  hockey  tiro  sportivo  rugby  unihockey  scherma  sport  equestri  sport  handicappati  tennis  da   tavolo  triathlon  vela
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può,  su richiesta  delle   rispettive  federazioni  cantonali,  inserire   nei  gruppi   sopra  citati  altre  discipline  riconosciute  da  Swiss   Olympic   e   che  non  presentano  i  motivi  di esclusione  di  cui  all’art.  5.  Art.  4  8  Contributi  speciali  possono  essere  concessi   se  interessi  sportivi   particolari   lo giustificano.  Art.  5  9  Non  sono  soggette  a   contributi  le  discipline  sportive  che,  pur  essendo    riconosciute  da  Swiss  Olympic,  presentano   eccessivi  rischi  per  i  praticanti  e/o  pericoli  per  la salute,  caratteristiche  di  sport  «estremo»,  rilevanti  aspetti  di    inquinamento  ambientale  e/o  fonico  nonché  le    attività  sportive  motorizzate.  Art.  6  10  1  Le  richieste  per    l’ottenimento  dei  contributi  devono    essere    presentate    secondo  le  disposizioni  o   le    direttive  specifiche  emanate  dall’Ufficio  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   giudizio  del  Dipartimento   possono   essere  versati  acconti  sull’ammontare  dei  contributi  stabiliti.  Capitolo   secondo  Promozione  e attività   delle   federazioni  Art.  7  11  Alle  federazioni   del  I  gruppo  sono  assegnati:  a)   contributo  annuale  fisso  di    fr.  25’000.–  ;  b)   contributo  annuale   calcolato  in    ragione  di    una  quota  per  ogni  membro   attivo  o alunno  affiliato  rispettiva   federazione;  il   contributo  per  ogni   alunno  corrisponde  al 60%   del  contributo  per  membro  attivo.  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  considerato    membro  attivo  chi  è  socio  di  una  società  affiliata  a    una  federazione  riconosciuta,  partecipa  all’attività  della  società,  e  per    il    quale  la  società  versa  la  tassa  alla  federazione  nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dirigenti  amministrativi  e    i   tecnici  sono  parificati    ai  membri  attivi.  Tutti  gli  altri  soci  (onorari,  benemeriti,  contribuenti,  ecc.)  non  sono   considerati   membri  attivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   considerato  alunno  chi  non  ha  ancora  compiuto   15  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È    considerata  federazione  l’associazione  che  raggruppa  più  società  della  medesima    o  affine  disciplina  sportiva.   Può  eccezionalmente  essere  parificata  a una   federazione  cantonale  anche  una  singola  società  purché   affiliata  a una  federazione  nazionale  aderente   a   Swiss  Olympic  e   per   la    cui  disciplina  sportiva   non  esiste  una   federazione  cantonale.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;  in    vigore   dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;  in    vigore   dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2014;  in    vigore  dal   1.4.2014  - BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9  13  Alle  federazioni    del    II  gruppo  e   del  III  gruppo  è   assegnato  un  contributo  annuale  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25’000.–,  rispettivamente   di    fr. 12’500.–  ciascuna.  Art.  10  14  1  Le  federazioni   presentano   ogni   anno  il   resoconto  dell’impiego  dei  contributi   ricevuti,  il  rapporto  di    attività,  il   conto  annuale  e la notifica   del   numero  di    membri   delle  società  affiliate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di Stato  può   negare  i  contributi  di    cui   agli   art.  7   e 9   quando  essi   non  sono  più  in    rapporto  con  l’effettiva  attività  sportiva  svolta  dalla  federazione  e   dalle  società  a essa  affiliate.  Capitolo   terzo  Corsi  d’istruzione  Art.  11  Sono  considerati  corsi     d’istruzione  le  lezioni  pratiche  o  teoriche  impartite  dalle  federazioni  o    per    incarico  delle  stesse  a    persone  qualificate  allo    scopo  di  formare  o  aggiornare  quadri,  arbitri  e   giudici.  Art.  12  15  1  Il  contributo   per  i  corsi  d’istruzione   può  essere  al    massimo  del  75%  dei  costi   riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non    sono  soggetti  a  contributi  i  corsi    d’istruzione  che  possono  essere  organizzati  e    finanziati  nell’ambito  delle  attività  cantonali    o  federali    di  Gioventù  e   Sport,  i  corsi  che    non    hanno  carattere  sportivo  e   i  corsi  di    formazione  o aggiornamento   professionali  (docenti,   militari,  polizia  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  regola,  il  contributo  è   assegnato  per  i  corsi  che   si   svolgono  sul  territorio  nazionale.  Contributi  per  l’organizzazione  di    corsi   all’estero  devono  essere  giustificati  da   ragioni   eccezionali.  Art.  13  16  1  Il  richiedente  presenta   al Dipartimento  la    domanda  con  l’elenco  circostanziato  dei  corsi  e  il   preventivo  dei  costi  e   dei  ricavi.  Il   contributo  massimo   è   fissato  in base  al    preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  definitivo  è    stabilito    sulla  scorta  del  consuntivo  e    non  può  superare    la  somma  determinata  in    base  al    preventivo.  Capitolo  quarto  Impianti   sportivi  Art.  14  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  per    la  costruzione  di  nuovi    impianti  sportivi  o    per  la  ristrutturazione  o  il  miglioramento  di  quelli    esistenti  può  essere  accordato  solo  per  gli  impianti  destinati  in  modo  preponderante  alle  società  affiliate  alle  federazioni  delle   discipline  elencate   all’art.  3 cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  pure  soggetti  a   contributi  i  macchinari  di  costo  superiore  a  fr.  3’000.-  indispensabili  per  la  preparazione  delle  superfici  di    gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  ammonta  al    massimo  al    35%  dei  costi  complessivi  riconosciuti.  Art.  15  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo   può   essere  negato  se  l’impianto  risulta  superfluo  o   eccessivo  nel  concetto  di  una  razionale  ripartizione   di  impianti  analoghi  sul  territorio  cantonale   e   quando   il finanziamento  dell’opera  non   è   assicurato  e/o  non  sono  dati  i  presupposti   per   una   sostenibile   gestione   economica  dell’infrastruttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  esclusi  da  contributi   gli  impianti  sportivi  la    cui   realizzazione   costituisce  l’adempimento  di un  obbligo  legale  di    diritto  pubblico  (installazioni  sportive  scolastiche,  poligoni  di    tiro  a   300  m ecc.)  e gli  impianti  costruiti   a   scopo  di lucro,  riservati  casi  eccezionali  di    pubblico  interesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  pure   esclusi  da  contributi  i  costi  d’esercizio  e di    manutenzione  degli  impianti   e   dei  macchinari.  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  La  richiesta  deve  essere  presentata  al    Dipartimento  con   il   preventivo  di    spesa,  il piano  di  finanziamento,  i   progetti    esecutivi  e  la  licenza    edilizia.  L’autorità  può  richiedere    ulteriore  documentazione  ed  esigere   la    modificazione  del  progetto.  Art.  17  1  Il  contributo  massimo  è   determinato  in    base  al    preventivo  di    spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   richiedente   presenta   il   consuntivo  con  i  documenti  comprovanti  la spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  definitivo  è   fissato  in  base  ai costi   effettivi  computabili  e   non  può  superare  l’importo  dei  lavori   da   parte  dell’Ufficio  dei  lavori  sussidiati  e   degli  appalti.  Art.  18  21  1  I  contributi  devono  essere  restituiti  se,  entro  15  anni   dal  momento  del  loro   pagamento  (10  anni   per  i  macchinari),  gli  impianti   sono   sottratti  alla  loro   destinazione,  alienati   a   persone  o enti  non  aventi   diritto  a contributi   o   usati  a   scopo  di lucro;   può   essere   chiesta  la    restituzione  anche  nel  caso  di trascuratezza  nella  manutenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   restituzione  di contributi  è   ordinata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    beneficiario    del  contributo  è    tenuto    a  notificare    all’Ufficio  fondi  Swisslos  e    Sport-toto    ogni  cambiamento  di    proprietà  e di    ragione  sociale.  Capitolo  quinto  Attrezzi   e   materiale  sportivo  Art.  19  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  società    o  le  federazioni    sportive  possono  beneficiare  di  contributi  per  l’acquisto  di  attrezzi  e   di    materiale   sportivo  importanti   utilizzati   in    stretta  relazione  con   la disciplina  esercitata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  soggette  a   contributi  le attrezzature  e   le macchine  d’ufficio,  il materiale  pubblicitario   e  amministrativo  e   l’equipaggiamento   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  pure  esclusi  l’acquisto  di    attrezzi  e materiale  di    uso  e   consumo,   di    costo  ridotto  e le    revisioni  e  le riparazioni.  Valgono  inoltre   le    esclusioni  previste  per  gli  impianti  di cui  all’art.  15  cpv.  2.  Art.  20  23  Il  contributo  ammonta  al  massimo  al  50%  dei  costi    e   non  può  superare,    per    lo  stesso  richiedente,  fr. 10’000.–   in    due  anni  consecutivi.  Art.  21  24  1  La  richiesta  di  contributo  deve  essere  presentata  al  Dipartimento  corredata  di  una  relazione  e   del  preventivo  dei  costi   e   dei  ricavi.  Il   contributo  massimo  è   fissato  in base  al preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   richiedente   presenta   il   consuntivo  con  i  documenti  comprovanti  la spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  definitivo  è   fissato  in  base  ai costi   effettivi  computabili  e   non  può  superare  l’importo  stabilito  sulla  scorta  del  preventivo.  Capitolo  sesto  Manifestazioni  Art.  22  25  È  possibile  erogare  contributi  per  le  manifestazioni  sportive    di  carattere  nazionale  o  internazionale  autorizzate  dalle  rispettive  federazioni.  Art.  23  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  ammonta,  al massimo,  al    30%  dei  costi   complessivi  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  manifestazioni    di  particolare  risonanza  e  importanza  il  Consiglio  di  Stato  può  accordare    un  contributo  superiore   fino   a un  massimo  del  50%.  Art.  24  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di  contributo  deve  essere  presentata  al  Dipartimento  corredata  di  una  relazione  della  manifestazione  e   del  preventivo  dei  costi    e  dei  ricavi.  Il   contributo  massimo  è   fissato  in    base  al preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  definitivo  è   fissato  in  base    ai  costi  effettivi  riconosciuti    e   non  può  essere    maggiore  dell’importo  stabilito  sulla  scorta  del  preventivo.  Esso  non   può,   in  ogni  caso,  superare  l’eventuale  disavanzo  della  manifestazione.  Capitolo   settimo  Centri  di formazione  regionali
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Art.  modificato   dal  R    18.3.2014;  in    vigore  dal  1.4.2014   -  BU  2014,  172;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                531.
                            22  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  possibile    erogare  contributi  per  i  centri    di  formazione  regionali    per  giovani  talenti  mandato  delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entrano  in  considerazione  solo  i  centri  con  concetti  o   programmi  di  formazione  riconosciuti  dalle  federazioni  nazionali  di  riferimento,  rispettivamente  da  Swiss  Olympic  e   dall’Ufficio    federale  dello  sport.  Art.  26  29  1  Il  contributo  annuo    ammonta  al  massimo  a  fr.  30’000.–    per  specialità  sportiva    o  categoria  per  il   riconoscimento    delle  specialità  sportive  fanno    stato  le  Direttive  di  Swiss  Olympic.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di centri  con  più   specialità  o categorie  d’età,   la    federazione  può  beneficiare   al massimo   di  fr.  60'000.–  Capitolo  ottavo  Veicoli  di  trasporto  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  società  o le    federazioni  sportive  possono  beneficiare  di    contributi   per  l’acquisto  o   il  leasing  di  veicoli  di  trasporto  (minibus)    per    atleti  e/o  giocatori  in  età  giovanile  che  praticano  una  disciplina  sportiva   in    ambito  federativo.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entrano  in    considerazione  solo  i  veicoli  nuovi  e i  veicoli  d’occasione  che   hanno   al    massimo  3   anni  di  vita   (fa  stato  la    prima   data  d’immatricolazione)  e   percorso  al    massimo  60’000  km.  Art.  28  32  Il  contributo  ammonta  al    massimo  al 30%  dei  costi  per  l’acquisto  e   al 25%  per  il   leasing,  ritenuto  un  importo   massimo   di    fr.  16’500.  –   per  l’acquisto  e   fr.  3’000.–  all’anno   per  il   leasing.  Art.  29  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi  per   l’acquisto  devono  essere  restituiti  se,  entro  5 anni   o percorrenza  inferiore  ai  100’000  km  dal  loro   versamento,  i  veicoli   sono  sottratti  alla  loro   destinazione  o alienati  a   enti   non  soggetti  a   contributi.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   restituzione  di contributi  è   ordinata  dal  Consiglio  di    Stato.  Capitolo  nono  Disposizioni  finali  Art.  30  Il    regolamento  per    la  ripartizione    dei  proventi  dello  Sport-toto  del  7    ottobre  1998  è  abrogato.  Art.  31  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  con  effetto  retroattivo  al    1° gennaio  2011.  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dal  R    7.11.2012;   in vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,  531.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2014;  in    vigore  dal   1.4.2014  - BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dal   R    18.3.2014;  in    vigore  dal   1.4.2014  - BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  modificato  dal  R    18.3.2014;   in vigore  dal  1.4.2014  -  BU  2014,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dal   R    29.3.2023;  in    vigore  dal   31.3.2023  - BU  2023,  124.