Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
                            Regolamento  concernente  le tasse  previste   dalla   legge  sulla  promozione  della   salute e il  coordinamento  sanitario  1  del  16  dicembre   2008  (stato   1°  aprile  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.  94   della  legge  per  la promozione   della  salute   e   il   coordinamento  sanitario  del  18   aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989  (LSan);  viste  le    disposizioni  della  legge   federale  sulle  professioni   mediche  universitarie   del  23  giugno  2006  (LPMed)  e   delle  relative  ordinanze;  viste  le    disposizioni   della  legge  federale  sui  medicamenti  e   i dispositivi   medici  del  15   dicembre  2000  (Legge  sugli   agenti  terapeutici,  LATer)  e delle   relative   ordinanze,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’istruzione  delle  pratiche    di  concessione  e  revoca  di  autorizzazioni,    per  quelle  relative  a   provvedimenti  disciplinari  e  amministrativi  e  per  controlli,    visite,    ispezioni    e   consulenze  relativi  al    settore  sanitario  vengono  prelevate  le tasse  di    cui  ai seguenti   articoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  dovute  per  l’istruzione  delle  pratiche  di    concessione  di un’autorizzazione  vanno  anticipate  dall’istante;  l’esame    della  pratica    da  parte  delle  autorità  prende  avvio  con  la  ricezione  del  giustificativo  del   pagamento.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari  Art.  2  a)  autorizzazione  per   l’applicazione  di    metodi  di  procreazione  con  assistenza  medica  (art.  13  LSan)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'300.–  b)  libero  esercizio  delle  professioni  sanitarie  con  formazione  accademica   (art.  54,  55  LSan;  art.   34  LPMed)  fr.  600.–  a   fr.  1'200.–  c)  libero  esercizio  delle  altre   professioni  sanitarie  e  dei  terapisti  complementari  (art.   54,  55,  63  LSan)  fr.  400.–  a   fr.  600.–  d)  esercizio  limitato   o   dipendente  di    una  professione  sanitaria  (art.  54  lett.   a),  72  LSan)  fr.  200.–  a   fr.  400.–  e)  nulla  osta  al    libero   esercizio   di    una  professione  sanitaria  quale  prestatore   di    servizi  transfrontalieri  per   un  periodo   non  superiore  ai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  giorni  (art.  35  LPMed;   LDPS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  fr.  450.–  a   fr.  1'500.–  le    professioni  universitarie;  fr.  250.–  a   600.–   per   le professioni  universitarie  f)  autorizzazioni  uniche,  di    carattere  eccezionale  (in  particolare   art.  73  e   74  LSan)  fr.  200.–  a   fr.  400.–  g)  rinnovi  e   modifiche  di    autorizzazioni  per  sostituzioni,  limitazioni  o   estensioni   di attività  o  simili  fr.  200.–  fino  all’importo   per  una  autorizzazione  h)  esame  e   valutazione  dei  protocolli  di ricerca  e  dei  relativi   emendamenti  da  parte  del  Comitato  etico  5  a   fr.  7'000.–  i)  sanzioni  disciplinari  (richiamo,  ammonimento,  revoca);  (art.  59  LSan,  43  LPMed)  a   fr.  3'000.–  per   eventuali  perizie  l)  revoca  di    un’autorizzazione  per  motivi  amministrativi  a   fr.  500.  –  per  eventuali  perizie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   DE   11.7.2018;   in    vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,   283.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  DE  24.6.2014;  in    vigore  dal  27.6.2014  -  BU  2014,   325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  DE  1.4.2015;   in vigore   dal  3.4.2015  -  BU  2015,  99.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett.   modificata  dal  DE  24.6.2014;  in    vigore  dal  27.6.2014  -  BU  2014,   325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  DE  24.6.2014;  in    vigore  dal  27.6.2014  -  BU  2014,   325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m)  ...  6  n)  autorizzazione  per   la pratica  professionale  sotto  supervisione/mentorato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  fr.  200.-  a   fr.  400.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strutture  e   servizi  sanitari  Art.  3  a)  autorizzazione  d’esercizio   per  strutture  sanitarie  (art.  80  LSan)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'300.–  per   collaudi  e ispezioni  b)  autorizzazione  d’esercizio   per  una   farmacia,  drogheria  o   laboratorio   d’analisi  sanitarie   (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83,  84   e   85  LSan)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'300.–  per   collaudi  e ispezioni  c)  autorizzazione  d’esercizio   per  servizi  di    urgenza  medica  negli  ospedali  e nelle  cliniche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'300.–  per   collaudi  e ispezioni  d)  autorizzazione  d’esercizio   per  servizi  di  assistenza  e   cura  a   domicilio,   centri   terapeutici  somatici  diurni  e   notturni  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'300.–  per   collaudi  e ispezioni  e)  rinnovi  e   modifiche  di    autorizzazioni  per  sostituzioni,  limitazioni  o   estensioni   di attività  o  simili  fr.  400.–  all’importo  per  una  nuova  per   collaudi  e ispezioni  f)  revoca  di    un’autorizzazione  per  motivi  amministrativi  a   fr.  500.  –  g)  collaudi  effettive  h)  controlli,  visite  e ispezioni   che   richiedono  l’adozione  di    provvedimenti  effettive  i)  sopralluoghi  a   carattere  informativo   o di  consulenza  effettive  l)  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agibilità  e   abitabilità  degli  edifici  di uso  pubblico  e   collettivo  Art.  4  a)  abitabilità  e   agibilità  di stabili   d’uso  pubblico   e  collettivo  (art.   38  LSan)  effettive  b)  collaudi  effettive  c)  controlli,  visite  e ispezioni   che   richiedono  l’adozione  di    provvedimenti  effettive  d)  sopralluoghi  a   carattere  informativo   o di  consulenza  effettive  e)  decisioni  in    ambito  radon  a   fr.  300.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medicamenti  e dispositivi  medici  Art.  5  a)  decisioni  cantonali  in    applicazione  della  LATer   e  delle  sue  ordinanze  fr.  200.–  a   fr.  5'000.–  b)  controlli,  visite  e ispezioni  effettive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizia  mortuaria  Art.  5a  10  a)  autorizzazione  d’esercizio   per  aziende  di    pompe  funebri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            600.  –  b)  rinnovi  e   modifiche  di    autorizzazioni  per  sostituzioni,  limitazioni  o   estensioni   di attività  o  simili  fr.  200.–  fino  all’importo   per  una  autorizzazione   + le    spese  per  e   ispezioni  c)  nulla  osta  all’esercizio   per  aziende  di    pompe  400.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lett.  abrogata  dal  R 1.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2021,   361;   precedente  modifica:  BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                59.
                            7    Lett.   introdotta   dal  R    8.3.2023;  in    vigore   dal  1.4.2023  -  BU  2023,  71.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dal  DE  24.6.2014;  in    vigore  dal  27.6.2014  -  BU  2014,   325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Lett.  abrogata  dal  R 1.12.2021;   in vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2021,   361;   precedente  modifica:  BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                59.
                            10  Art.  introdotto  dal  DE  24.6.2014;  in    vigore  dal  27.6.2014  -  BU  2014,   325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            funebri  estere  attive  a titolo  di    prestatori  di servizi  transfrontalieri  per   un  periodo   non  superiore  ai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  giorni  d)  revoca  di    un’autorizzazione  a   fr.  500.  –   + spese  per   eventuali  e)  autorizzazione  per   l’esumazione  di    una  salma  nei  20   anni  successivi  alla   sepoltura  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.   –  f)  autorizzazione  per   il   trasporto  di salme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.–  per   l’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.–  a   fr.  250.–   per  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fotocopie  e   lavori  di  cancelleria  Art.  6  a)  fotocopie  2.–   a pagina,  risp.  fr.  1.–   dall’11.  pagina  b)  altri  lavori   di    cancelleria  (dichiarazioni,  attestazioni,  informazioni,   telefono,   telefax,  telegrammi,  spese  postali   ecc.)  fr.  1.–  a   fr.  500.–  del  lavoro  richiesto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  Art.  7  Il   decreto  esecutivo   concernente  le tasse  per  autorizzazioni,  controlli,  visite  e   ispezioni  previste  dalla   legge  sanitaria  del  25  febbraio  1992  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Il   presente  decreto  esecutivo  è   pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  in vigore  il   1°  gennaio  2009.  Pubblicato  nel   BU  2008  ,  720.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Lett.  introdotta   dal   DE   1.4.2015;  in vigore   dal  1.5.2015  - BU  2015,  134.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  introdotta   dal   DE   1.4.2015;  in vigore   dal  1.5.2015  - BU  2015,  134.