Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante
                            1  Legge  di  applicazione   alla  legislazione  federale  sulla  circolazione stradale  e la  tassa  sul   traffico  pesante  1  del  24  settembre  1985  (stato   1°  maggio  2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge  federale  sulla    circolazione    stradale  del  19  dicembre  1958  e    relative  ordinanze  del  Consiglio  federale;  visto  il   messaggio  24  luglio  1984   n.    2840  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1  1  La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  Legge  federale  sulla    circolazione  stradale  (LCS),  della  Legge  federale  sulle   multe  disciplinari  (LMD)  e   della  Legge  federale  concernente  una  tassa  sul   traffico  pesante  commisurata   alle   prestazioni  (LTTP)  nonché  delle   relative  ordinanze   e  decreti.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si  applica  all’uso  dei  veicoli  a  motore,    rimorchi,    ciclomotori,  velocipedi,  veicoli    a    trazione  animale  e   ad  altri  mezzi  di    trasporto  o   altri  utenti  delle  strade  aperte  al    traffico.  TITOLO   II  Autorità  e   competenze  Autorità   amministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  2  1  Il  Consiglio  di    Stato  è   competente:  a)  ad     emanare     mediante  decreti  o  regolamenti     le  disposizioni  d’esecuzione     necessarie  all’applicazione  della    presente  legge,  nonchè    quelle  complementari  alla  legge  federale  sulla  circolazione  stradale;  b)  a dare  il   proprio  preavviso  al    Consiglio  federale  ogni  qualvolta  ne   è   richiesto  a   norma  di legge   o  a  titolo  consultivo;  c)  a designare  i  medici   di    fiducia  ed  eventuali   del   traffico   incaricati   delle  visite  di    controllo  sull’idoneità  dei   conducenti  e   gli  istituti  specializzati  in    esami  particolari;  d)  a scegliere  i  laboratori   preposti  alle   analisi   previste  dalla  LCS  e dalle  relative  ordinanze;  e)  ad    istituire  una    scuola  professionale  per  maestri    conducenti  ed  a   vigilare    sui  previsti    corsi  di  perfezionamento;  esso  può  delegare   il compito  di    istituire   una  scuola   professionale   per  maestri  conducenti  ad  enti  o   associazioni   private  e ne  fissa  le    condizioni;  f)  a  concludere  gli  accordi  con  le  competenti  autorità  di  altri  Cantoni    sulla    regolamentazione  dell’attività  di    polizia   autostradale  di un  Cantone  sul  territorio  dell’altro;  g)  a fissare  la    tariffa  massima  per  le    lezioni   di    guida  obbligatorie;  h)  a fissare  tasse  di giudizio  per  le    decisioni  amministrative;  i)  a regolamentare   la circolazione   dei  veicoli  a   motore  al    di    fuori  degli   spazi  a   cui   si applica  la    Legge  sulla  circolazione  stradale;  3  l)  a promuovere  campagne  di sicurezza   stradale.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  istituire  commissioni   speciali   in    materia  di circolazione  stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo  modificato   dalla  L   16.12.2003;  in    vigore  dal  1.5.2004  -  BU  2004,   144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   16.12.2003;  in    vigore  dal   1.5.2004  - BU  2004,  144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lett.   introdotta   dalla   L   24.3.2004;  in    vigore   dal  28.1.2005   - BU  2005,  17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lett.   introdotta   dalla   L   17.12.2012;  in    vigore   dal  8.2.2013  - BU  2013,  80.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  designa  il  Dipartimento    competente  per  l’esecuzione  delle  norme  legali  concernenti  la circolazione  stradale  e la    tassa  sul  traffico  pesante  commisurata   alle  prestazioni.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento,    previa  consultazione,    ha  la  facoltà    di  delegare  ai  Comuni  o   ad  altri  enti  pubblici  o  privati,  competenze  conferitegli  dalla    legislazione  cantonale.  Esso  ne  stabilisce  le  condizioni  e  la  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  particolari  Art.  4  Il   Consiglio  di Stato   designa  il   Dipartimento   competente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  a concedere  sulle  strade   cantonali:  a)  il   permesso  di  effettuare  scavi,  depositare   materiali  od  usare  la  strada  per  scopi  analoghi  e  ciò  in    virtù   delle   norme  della  legge  cantonale   sulle   strade;  b)  i permessi   di deviazione   temporanea  del  traffico   nei  casi  di    lavori   stradali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  a  collocare  sulle  strade  cantonali,  i  segnali  stradali  ed    a    tracciare  la  segnaletica  orizzontale,  riservato  l’art.   5 cpv.  4;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  a limitare,  sulle  strade  cantonali,  il   peso  e   le dimensioni  dei  veicoli  qualora  ragioni   di sicurezza   lo  esigessero;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  ad   installare  sulle   strade  cantonali   gli  impianti  luminosi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  ad   adottare  sulle  strade  cantonali   altre  misure  richieste  dalla  sicurezza  stradale  conformemente  alle  competenze  conferitegli  da  altre  leggi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  ad    eseguire  i  controlli  stabiliti  dall’ordinanza  federale  sulla  durata  del  lavoro    e  del    riposo  dei  conducenti  professionali  di autoveicoli;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  ad    indicare  alle    competenti  autorità  i   casi  di  conducenti  inidonei  alla  guida  eventualmente  segnalati  da   altri   medici;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  a  preavvisare  le  richieste  di  rilascio  o   di  proroga  delle  licenze  per  allievo  conducente,  qualora  esistano  ragioni  di natura   medica,  come  pure  ad  autorizzare,   in    circostanze   speciali,   medici  non  iscritti  nell’elenco  stabilito  dal  Consiglio  di    Stato   ad  effettuare   esami   di controllo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  ad   introdurre   nell’insegnamento  scolastico   corsi   di    istruzione  in    materia  di circolazione  stradale,  riservata  la    competenza  del  Consiglio  di    Stato   a stabilire  i relativi  programmi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  comunali  Art.  5  1  I  Municipi  sono  competenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  a vietare,  limitare  o   disciplinare  la    circolazione   sulle  strade  comunali,  consortili  o private  aperte  al  traffico,  secondo  quanto   previsto   dalla  legge  organica  comunale,  e da  altre  leggi  cantonali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  a concedere:  a)  il   permesso   di    effettuare  scavi,  depositare  materiale   od  altre  operazioni  analoghe,  su  strade  comunali,  consortili   o private  aperte   al    traffico;  b)  in    casi   speciali,  l’autorizzazione  a   lasciare  in sosta  autoveicoli  sprovvisti  di targhe  di controllo  od  a   parcheggiare   regolarmente  durante  la    notte  su  aree  pubbliche;  c)  le    autorizzazioni  previste  dall’art.  18  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  a disciplinare   il   servizio  tassì;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  ad   adottare   e   pubblicare,  conformemente  alla   relativa   ordinanza  federale,   la    segnaletica  stradale  ed  a   disporre  per  la posa  se  espressamente   delegati   dal  Dipartimento  competente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  ad   autorizzare  la  posa  di segnaletica   di cantiere   dopo  averne  approvato  i  piani,  ed   a vigilarne  l’esecuzione,  se  espressamente   autorizzati  dal  Dipartimento   competente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  a rilasciare   i  contrassegni  per   velocipedi   e   le    targhe  per  ciclomotori,  se  espressamente   autorizzati  dal  Dipartimento  competente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  a formulare  i  preavvisi  richiesti  in virtù   della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservate  le    competenze  conferite  loro  da  altre  leggi  o decreti.  Autorità   penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  giudiziarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   16.12.2003;  in    vigore  dal   1.5.2004  - BU  2004,  144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Autorità    giudiziarie  sono  competenti  a  giudicare  le  violazioni  alle  norme  del  traffico  punibili  in    virtù  del  Codice   penale  svizzero,  nonché  le contravvenzioni  gravi  e   i  delitti  punibili  in virtù  della  LCS  e   della  LTTP.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  informano  le  competenti    autorità  di  qualsiasi  infrazione  che    possa  giustificare  l’adozione  di  provvedimenti  amministrativi  previsti  dalla   LCS  e   relative  ordinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le    competenze  conferite  loro  da  altre  leggi  o decreti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  amministrativa  con  competenze  penali  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il  Consiglio  di  Stato  designa    il   Dipartimento  competente  ad    applicare    le  sanzioni  penali  previste  dalla   legislazione  federale   in  materia  di circolazione,  da  giudicare  secondo  la  legge   del  20  aprile  2010   di    procedura  per  le    contravvenzioni.  Autorità  in materia  di  multe  disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organi  di polizia  Art.  8  1  Sono  autorizzati  a  riscuotere  le  multe  disciplinari    stabilite  dall’elenco  del  Consiglio  federale:  a)  la polizia  cantonale;  b)  le polizie  comunali  espressamente  autorizzate  dal  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  competente    può  rinunciare    all’esigenza  dell’uniforme  di  servizio    per  i  preposti  alla  riscossione  delle  multe   disciplinari  nel  caso  di    veicoli   in    stazionamento  e   di    traffico  nelle  regioni   rurali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organi  amministrativi  Art.  9  1  Qualora  il   contravventore  si    opponga  alla  procedura  di    multa  disciplinare   il   Dipartimento  competente  dà  avvio  alla   procedura  ordinaria  prevista  dalla  legge   del  20  aprile  2010  di    procedura  per  le  contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  tiene  inoltre  il   registro  per  l’iscrizione  delle  multe  secondo  le  disposizioni  fissate  dall’autorità  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  dati  in  via  elettronica  Art.  9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  I  dati    dei    procedimenti  contravvenzionali    denunciati  all’autorità    amministrativa    devono  esserle  trasmessi  in formato  elettronico.  Il   Consiglio  di    Stato  disciplina  i  particolari.  Autorità  di  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato   e   Tribunale  cantonale   amministrativo  10  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le decisioni  amministrative  adottate  in    prima  istanza  dal  Dipartimento  competente  è  dato  ricorso  al Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.  Art.  11  ...  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   16.12.2003;  in    vigore  dal   1.5.2004  - BU  2004,  144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  260;  precedenti  modifiche:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  e   389.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,   260;   precedenti   modifiche:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            389;  BU  2005,   17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   23.9.2014;  in    vigore   dal  1.5.2023   -  BU  2023,  137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Nota  marginale  modificata  dalla   L 12.3.1997;   in    vigore  dal   9.5.1997  -  BU  1997,   215.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   modificato  dalla   L   24.9.2013;  in vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   477   e   481;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  215;  BU   2009,  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  abrogato   dalla  L 16.12.2003;  in vigore   dal  1.5.2004  - BU  2004,  144;   precedente  modifica:  BU   2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                129.
4
                            Art.  12  Le  decisioni    prese  da  autorità    giudiziarie  penali  sono  impugnabili  conformemente    alle  norme  di    procedura  previste  dalla  legislazione  cantonale  in    materia.  Art.  12a  ...  13  TITOLO  III  Compiti   della  Polizia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizia  cantonale  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Gli  organi   di    polizia  cantonale   esercitano  sul  territorio  del  Cantone  i compiti   loro   attribuiti  dalla  legislazione  cantonale   e   federale  in    materia   di    circolazione  e di    tassa  sul   traffico  pesante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizie  comunali  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  polizie  comunali  esercitano  nella  giurisdizione  comunale    i  compiti    di  polizia  locale  previsti  dalla  legge  organica   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  Comuni    consorziati  o   legati  da  convenzione  particolare  i  compiti    attribuiti  alle  polizie  comunali  si   estendono  a tutto  il  territorio   consortile  o   dei  Comuni  che  hanno   concluso  la    convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservate  le  competenze  loro  attribuite  da  altre  leggi  e   decreti   o   disposizioni  della  presente  legge,  esse  esercitano    nell’ambito  della  circolazione    stradale  le  funzioni    loro    espressamente    delegate  dal  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    polizie  comunali    collaborano  con  le  autorità  scolastiche  e  con  gli  organi  di  polizia  cantonale    in  materia  di  educazione    stradale  e    cooperano  con  la  polizia  cantonale    nella  misura  richiesta    dalle  circostanze  o   stabilita  da  speciali  accordi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Dipartimento  competente  fissa  le  condizioni  per    il  rilascio  delle    deleghe  di  cui  al  cpv.  3,  con  particolare  riguardo    all’importanza  ed  all’organizzazione  della  polizia  comunale  interessata,  come  pure  alla  formazione   dei   suoi  agenti.  TITOLO  IV  Disposizioni  diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimozione  forzata  di veicoli  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  organi     di   polizia  cantonale     e  quelli     comunali  espressamente     autorizzati     dal  Dipartimento  competente  possono   ordinare  la    rimozione   di    veicoli  fermi   illecitamente,  posteggiati  od  ostacolanti  il    traffico,  se  il    conducente  non    può  essere    raggiunto  oppure  rifiuta  di  ottemperare  all’ingiunzione  di spostarlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    rimozione  sono  a   carico  del  conducente  responsabile  o del  detentore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare  Art.  16  1  Se  richiesto,  il   detentore  di un  veicolo   a motore  o di    un  velocipede   ha  l’obbligo  di    fornire  agli  organi  di    polizia  le informazioni  necessarie   al    fine  di    identificare  l’autore  di    un’infrazione  alla  LCS  commessa  con  il   suo   veicolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  per  analogia  le  norme  del  Codice    di  procedura  penale  del  5    ottobre  2007  sui  testimoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contravventori  non  domiciliati  in  Svizzera  Art.  17  Al  contravventore   non   domiciliato   in    Svizzera  responsabile  di    una  infrazione  alle  norme  del  traffico,  può   essere  chiesto  un   deposito  cauzionale  proporzionato  alla  gravità  dei  fatti  oppure   un’altra  garanzia  adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazioni  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.   abrogato  dalla   L 12.3.1997;  in    vigore  dal  9.5.1997  -  BU  1997,  215;   precedente  modifica:   BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                93.
                            14  Art.  modificato  dalla  L   16.12.2003;  in    vigore  dal  1.5.2004  -  BU  2004,   144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   258.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Municipi  possono  autorizzare,   in    casi  speciali,  nelle  loro  giurisdizioni,  il  transito  dei  veicoli  a  motore  (compresi  i  cingolati)  o   velocipedi,  su  tratti  che  non  sono  destinati  o   manifestamente  non  si  adattano  alla   loro  circolazione,  in    particolare  sui  sentieri,  sulle  mulattiere,  sulle   piste  da  sci,  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento   competente  emana  le    necessarie   direttive   per  il   rilascio  delle  autorizzazioni  ad   opera  dei  Municipi  e   vigilerà  sulla  corretta  applicazione   delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  di infortunio  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  seconda  di chi  abbia  pronunciato  il  giudizio,  le    autorità  giudiziarie  e   amministrative   sono  competenti  a   concedere  il   rilascio  a   terzi  di    rapporti   riguardanti  gli  infortuni  della  circolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rilascio  avviene  per   il   tramite  del  Comando  della   polizia.  Le  spese  sono   a   carico   del  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  informativi  Art.  19a  16  1  Gli  organi  di polizia,   segnatamente  la    polizia  cantonale,  sono  tenuti  d’ufficio  o su  richiesta,  a  comunicare  agli  organi  amministrativi  preposti  all’applicazione  della    presente  legge    e  delle  normative  concernenti  la  circolazione  stradale    unicamente  le  informazioni    utili  di  cui    necessitano  nell’adempimento  del  proprio  compito  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  eventuali  interessi  pubblici  preponderanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  al casellario  giudiziale  Art.  20  Le  competenti  autorità  giudiziarie  e    amministrative    devono  comunicare  al  dipartimento  competente  le  decisioni  soggette  all’obbligo  dell’iscrizione  nel    casellario  giudiziale,  secondo    la  legislazione  federale  e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazione  ad  altri   Cantoni  Art.  21  Le  autorità  cantonali  competenti  sono  tenute  a   comunicare  alle  autorità  di altri  Cantoni   i  fatti  che  possono  giustificare  l’adozione    di  provvedimenti  amministrativi  nei  confronti  di  persone  domiciliate  nella  loro   giurisdizione.  TITOLO  V  Disposizioni  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Penalità  e   sanzioni  Art.  22  1  Le  contravvenzioni    alle  norme  della  presente  legge  sono  punite  con  la  multa  fino  a   fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100’000.--.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    disposizioni  penali  previste  dalla  legislazione  federale.  TITOLO  VI  Disposizioni  abrogative   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  Art.  23  È   abrogata  la legge  cantonale   sulla  circolazione  con  i veicoli  a   motore   e   velocipedi   del  26  giugno  1934,  nonché  ogni  altra  disposizione  contraria  o   incompatibile  con  la    presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  finali  Art.  24  1  Decorsi   i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente   legge  è   pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli   atti   esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore.  18  Pubblicata  nel   BU  1985  ,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dalla  L   13.12.1999;   in vigore  dal  1.1.2001  - BU  2000,  385.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dalla  L   27.11.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,   19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1986  -  BU  1985,  413.