Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professi... (405.400) 
                
                
            INHALT
Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base
- Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base
 - Obiettivi
 - Art. 1
 - Campo d’applicazione
 - Art. 2
 - Principi
 - Art. 3
 - Cantone debitore
 - Art. 4
 - Determinazione dell’importo dei contributi
 - Art. 5
 - Procedura da seguire per altre prestazioni
 - Art. 6
 - Conferenza dei cantoni firmatari
 - Art. 7
 - Segretariato
 - Art. 8
 - Istanza d’arbitrato
 - Art. 9
 - Entrata in vigore
 - Art. 10
 - Abrogazione dell’Accordo intercantonale
 - del 30 agosto 2001 sui contributi dei
 - cantoni alle spese scolastiche e di
 - formazione nel campo
 - della formazione professionale
 - Art. 11
 - Disdetta
 - Art. 12
 - Rispetto degli obblighi
 - Art. 13
 - Principato del Liechtenstein
 - Art. 14
 - 2011.
 - 4
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - 6
 - 8* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 29 ottobre 2010, entra in vigore il 1°
 - agosto 2012.
 - ** Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entra in vigore il 1°
 - agosto 2012.
 - 11
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - 13
 - 15
 - agosto 2013.
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - 22
 - agosto 2013.
 - intercantonale delle procedure di validazione.
 - agosto 2014.
 - 26
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
 - ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
 - agosto 2013.
 - 32
 - intercantonale delle procedure di validazione.