Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994
                            7.1.4.1.5  (del 6 novembre 1996)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  -  richiamati gli articoli 3 e 4 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994,  approvato dal Dipartimento federale dell’ economia pubblica il 15 marzo 1996;  -  visto  l’  art.  2  del  Decreto  legislativo  6  febbraio  1996  concernente  l’  adesione  del  Canton  Ticino  al  Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994;  -  ritenuto  che  il  testo  in  lingua  italiana  delle  Direttive  è  stato  approvato  in  data  3  settembre  1996  dalla  Conferenza  dei  direttori  dei  dipartimenti  delle  pubbliche  costruzioni,  della  pianificazione  del  territorio  e  della protezione dell’ ambiente;  Art. 1  Le Direttive dell’ accordo intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, allegate al  presente decreto, sono approvate.  Art. 2  Esse sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed  entrano immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Direttive d' esecuzione dell' accordo intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)  I. Campo d' applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Committenti  (art. 8 lett. c e d CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 1
                            1  Il  Cantone  pubblica  periodicamente  un  elenco  delle  imprese  pubbliche  e  private  che  sottostanno  al  concordato intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le banche cantonali non sono assoggettate all' Accordo intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipi di commesse  (art. 6 CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2 Nelle commesse edili sono incluse le prestazioni di cui all' allegato 1, mentre per le prestazioni di
                            servizio sono incluse quelle menzionate nell' allegato 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valori soglia  (art. 7 CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 3
                            1  Una  commessa  non  può  essere  suddivisa,  con  l'  intento  di  eludere  l'  applicazione  delle  norme  sull'  aggiudicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  calcolo  del  valore  della  commessa  si  deve  tenere  conto  di  ogni  forma  di  indennizzo.  L'  imposta  sul  valore aggiunto non viene considerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Metodi di calcolo particolari  (art. 7 CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 4
                            1  Nel  caso  di  aggiudicazione  di  più  forniture  o  prestazioni  di  servizio  identiche,  oppure  nel  caso  di  suddivisione di una fornitura o prestazione di servizio in più commesse identiche (lotti), il valore di soglia è  così calcolato:  a)  o sul valore totale effettivo delle commesse ricorrenti aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi;  b)  prima commessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se una commessa è comprensiva di opzioni su commesse ulteriori, è determinante il valore totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  commesse  di  forniture  e  prestazioni  di  servizio  conclusi  sotto  forma  di  leasing,  locazione  o  locazione  vendita  o  per  commesse  che  non  prevedono  espressamente  un  prezzo  totale,  la  base  di  valutazione  è  la  seguente:  a)  essa è inferiore o uguale a dodici mesi o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la  loro durata supera dodici mesi;
                        
                        
                    
                    
                    
                Clausola bagattella per commesse edili
(art. 4 cpv. 2 lett. 1 e 7 cpv. 2 CIAP)
§ 5 Commesse edili che non raggiungono singolarmente il valore di 2 000 000.-- fr. e che sommate non
                            oltrepassano  il  20%    del  valore  dell'  intera  opera  edile  non  sottostanno  all'  applicazione  del  concordato  intercantonale.  II. Tipi dl procedura e offerenti particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  (art. 12 CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 6 Le commesse vengono aggiudicate a scelta con la procedura di pubblico concorso o selettiva. In casi
                            particolari esse possono essere aggiudicate con incarico diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura selettiva  (art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 7
                            1  Dopo ricezione dell' offerta di partecipazione il committente decide tra gli offerenti qualificati, coloro che  possono presentare un' offerta. Sono, in particolare, reputati offerenti qualificati, coloro che sono registrati in  una lista permanente ai sensi del § 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Offerenti che non sono registrati, possono inoltrare una richiesta di partecipazione a condizione che possa  venir  esperita  una  procedura  di  qualifica.  Offerte  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva  possono  anche  essere trasmesse per telex, telegramma o fax.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  numero  degli  offerenti  da  invitare  ad  inoltrare  l'  offerta  può  essere  limitato,  se  lo  richiede  l'  esecuzione  razionale  della  procedura  di  aggiudicazione.  In  presenza  di  un  numero  sufficiente  di  offerenti  idonei,  il  numero minimo di offerte richieste non offerenti può essere inferiore a 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura per incarico diretto
(art. 12 cpv. 1 lett. c CIAP)
§ 8
                            1  Il  committente  può  aggiudicare  la  commessa  direttamente  e  senza  bando  se  sono  date  le  condizioni  seguenti:  a)  nella procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte o nessun offerente adempie i criteri d'  idoneità;  b)  nella   procedura   libera   o   selettiva   sono   presentate   esclusivamente   offerte   concordate   o   non  corrispondenti alle esigenze essenziali del bando;  c)  sulla  base  delle  peculiarità  tecniche  o  artistiche  della  commessa  o  per  motivi  di  protezione  della  proprietà intellettuale, un solo offerente entra in linea di conto e non vi è un' adeguata alternativa;  d)  a  causa  di  eventi  imprevedibili  l'  acquisto  è  divenuto  a  tal  punto  urgente  che  non  possono  essere  eseguite né una procedura libera né una selettiva;  e)  a  causa  di  eventi  imprevedibili,  per  eseguire  o  integrare  una  commessa  edile  aggiudicata  in  precedenza  in  condizioni  di  concorrenza  si  rendono  necessarie  prestazioni  edili  supplementari  la  cui  separazione   dalla   commessa   iniziale   originerebbe   al   committente   notevoli   difficoltà   di   ordine  economico  e  tecnico.  Il  valore  della  prestazione  edile  supplementare  può  ammontare  al  massimo  alla  metà del valore della commessa iniziale;  f)  prestazioni per sostituire, completare o ampliare prestazioni già offerte devono essere aggiudicate all'  offerente  iniziale  poiché  solo  in  tal  modo  è  garantita  l'  interscambiabilità  di  materiale  o  prestazioni  già  esistenti;  g)  il committente acquista beni nuovi (prototipi) o prestazioni nuove che, a sua richiesta, sono fabbricate o  sviluppate nell' ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale;  h)  stesso  tipo  aggiudicata  nell'  ambito  di  una  procedura  libera  o  selettiva.  Esso  ha  indicato  nel  bando  relativo al progetto di base che per simili commesse edili si può ricorrere all' aggiudicazione mediante  incarico diretto;  i)  j)  il committente può acquistare beni, nell' ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, ad  un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto. Il rapporto  contiene:  a)  il nome del committente;  b)  il valore e il genere della prestazione acquisita;  c)  d)  la  disposizione  del  capoverso  1  secondo  cui  la  commessa  è  stata  aggiudicata  mediante  incarico  diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consorziamento
§ 9 Se nelle condizioni di aggiudicazione non è espressamente esclusa o limitata la riunione di ditte in
Imprese generali o titolari e impiego di subappaltanti
§ 10
                            1  Il  committente  può  richiedere  precisazioni  sulla  natura  e  l'  importanza  dei  lavori  che  devono  essere  subappaltati, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede delle imprese che partecipano  all' esecuzione della commessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  aggiudicazione  ad  un'  impresa  generale  o  totale,  o  a  un'  impresa  che  impiega  subappaltanti,  il  committente   si   assicura   per   contratto   che   tutte   le   imprese   che   partecipano   alla   realizzazione   della  commessa rispettino i principi di cui all' art. 11 lett. a, e, f, g, CIAP.  III. Bando
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  (art. 13 lett. a CIAP)  §  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Commesse   pianificate   per   un   determinato   lasso   di   tempo   possono   venir   pubblicate   nel   loro  complesso in un' unica pubblicazione. Questa contiene almeno le informazioni secondo il § 13, così come l'  invito  agli  offerenti  di  comunicare  il  loro  interesse  e  l'  indicazione  dell'  organo  al  quale  possono  venir  richieste informazioni supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pubblicazione  di  commesse  può  anche  avvenire  contemporaneamente  all'  avviso  della  procedura  di  qualifica ai sensi del § 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lingua  (art. 13 lett. a CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 12
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il bando non è redatto in lingua francese, deve essere aggiunto un riassunto in detta lingua, contenente  le seguenti indicazioni:  a)  la prestazione richiesta;  b)  il termine per la richiesta di partecipazione al procedimento, o per l' inoltro dell' offerta;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                § 13
                            1  almeno sul Foglio ufficiale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella procedura per incarico diretto, l' invito avviene attraverso comunicazione diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il bando o la comunicazione diretta contengono almeno le seguenti indicazioni:  a)  nome e indirizzo del committente;  b)  tipo di procedura;  c)  oggetto ed importanza della commessa, informazioni sulle varianti e commesse permanenti, termine di  aggiudicazione dei lavori secondari;  d)  termine di esecuzione e fornitura;  e)  lingua della procedura di aggiudicazione;  f)  esigenze tecnico-economiche così come le garanzie e le indicazioni finanziarie richieste;  g)  i servizi dove possono essere ottenuti i documenti di concorso e il loro prezzo;  h)  il luogo e data dell' invio delle offerte;  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                Documenti di concorso
§ 14
                            1  a)  nome e indirizzo del committente;  b)  oggetto e importanza della commessa;  c)  d)  lingua delle offerte e dei documenti;  e)  luogo e data di inoltro dell' offerta;  f)  durata di validità dell' offerta;  g)  esigenze tecnico-economiche così come le garanzie e le indicazioni finanziarie richieste;  h)  indicazioni particolari concernenti varianti, offerte parziali e formazione di lotti;  i)  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei documenti di concorso vengono indicati gli uffici che forniscono informazioni sulle disposizioni vigenti in  materia  di  protezione  del  lavoro  e  sulle  condizioni  di  lavoro  vigenti  nel  luogo  d'  esecuzione  dei  contratti  collettivi di lavoro, dei contratti di lavoro normali o in loro assenza sulle prescrizioni usuali del settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specifiche tecniche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sulla base di norme internazionali e, in loro assenza, di norme tecniche impiegate in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non sono permesse esigenze o indicazioni in relazione a marche commerciali, nomi commerciali specifici,  patenti, modelli o tipi, così come ad una determinata origine o produttore, a meno che non esista altro modo  sufficientemente  preciso  o  comprensibile  di  descrizione  delle  qualità  richieste  e  qualora  che  venga  incluso  nei documenti di concorso il termine “o equivalente”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l' offerente si scosta da queste norme deve provare l' equivalenza di queste specifiche tecniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I committenti non possono accettare né sollecitare indicazioni provenienti da una ditta che potrebbe essere  interessata  all'  aggiudicazione,  che  possano  essere  usate  nell’  ambito  della  elaborazione  delle  specifiche  per un determinato acquisto e che di fatto eliminano la concorrenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni
§ 16
                            1  I committenti rispondono, nel modo più sollecito, a domande sui documenti di concorso, per quanto le  informazioni supplementari non avvantaggino ingiustamente il richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   informazioni   importanti   fornite   dal   committente   a   un   concorrente   devono   nel   contempo   essere  comunicate anche a tutti gli altri offerenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termini: Principio  (art. 13 lett. c CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 17
                            1  Ogni termine è stabilito in modo unitario, tale da non discriminare nessuno. Alfine della fissazione dei  termini,  si  deve  tener  conto  di  circostanze  quali  il  tipo  e  la  complessità  della  commessa,  l'  importanza  dei  lavori  subappaltati,  del  tempo  usuale  per  l'  elaborazione  e  per  la  produzione,  così  come  il  tempo  di  invio  delle domande o delle offerte, nella misura in cui ciò sia compatibile con le necessità del committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il committente proroga il termine per un offerente, tale proroga vale anche per tutti gli altri. La proroga  dev' essere comunicata a tutti contemporaneamente e tempestivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono applicabili i seguenti termini minimi:  a)  40 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione dell' offerta nella procedura di  pubblico concorso;  b)  25   giorni   a   contare   dalla   pubblicazione   del   bando,   per   la   presentazione   della   domanda   di  partecipazione  nella  procedura  selettiva  senza  liste  permanenti.  Il  termine  di  presentazione  di  un'  offerta non può essere inferiore a 40 giorni a partire dall' invito alla presentazione delle offerte;  c)  40  giorni  dal  primo  invito  alla  presentazione  delle  offerte,  per  l'  invio  di  un'  offerta  nella  procedura  selettiva con impiego di liste permanenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termini: Eccezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                § 18 I termini di cui al § 17 possono essere ridotti nei casi seguenti:
                            a)  mesi  al  massimo  e  tale  avviso  contiene  le  indicazioni  di  cui  al  §  13  e  la  menzione  del  fatto  che  gli  offerenti    interessati    debbano    annunciarsi    ai    servizi    indicati    e    possano    ottenere    informazioni  supplementari;  in  questo  caso,  ritenuto  che  venga  assegnato  un  termine  sufficientemente  lungo  per  permettere  agli  interessati  di  presentare  offerte  valide,  il  termine  può  essere  ridotto,  di  regola,  a  24  giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni;  b)  a  24  giorni  al  minimo,  se  si  tratta  di  una  seconda  pubblicazione  o  di  una  pubblicazione  ulteriore  di  commesse ricorrenti;  c)  caso essere inferiori ai 10 giorni;  d)  nella  procedura  selettiva,  con  l'  impiego  di  liste  di  offerenti  qualificati,  il  termine  può  essere  fissato  attraverso accordo. In assenza di accordo, deve essere fissato un termine che permetta l' inoltro di un  offerta. Il termine non può però essere inferiore ai 10 giorni.  IV. Idoneità degli offerenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri di idoneità  (art. 13 lett. d CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 19 Il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio dell' idoneità degli
                            offerenti.  Questi  criteri  di  idoneità  concernono,  in  particolare,  l'  efficienza  finanziaria,  economica,  tecnica  e  organizzativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Liste permanenti  (art. 13 lett. e CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 20
                            1  Il  committente  può  gestire  liste  permanenti  di  offerenti  qualificati.  Esso  riconosce  le  corrispondenti  liste tenute dai Cantoni che fanno parte dell' Accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  committente  che  gestisce  liste  permanenti  di  offerenti  qualificati  pubblica  almeno  ogni  anno  nel  Foglio  ufficiale cantonale un avviso con le seguenti indicazioni:  a)  l' elenco delle liste gestite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel caso in cui le liste siano valide per un periodo massimo di tre anni è sufficiente una pubblicazione all'  inizio di tale periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Una  procedura  deve  garantire  in  ogni  tempo  la  verifica  dell'  idoneità  di  ogni  concorrente  che  inoltri  una  richiesta di ammissione alla lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  offerenti  registrati,  sono  informati  sulla  soppressione  di  una  lista.  L'  esclusione  dalla  lista  avviene  secondo ai disposti di cui al § 23 e deve essere notificata per iscritto.  V. Offerte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inoltro  (art. 13 lett. c CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 21
                            1  servizio  indicato  nel  bando  di  concorso.  Alla  scadenza  del  termine  di  presentazione,  essa  non  può  più  essere modificata, fatta riserva di quanto previsto al § 24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L' offerta deve essere redatta nella lingua della procedura di aggiudicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L' elaborazione delle offerte avviene di principio senza alcuna indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Apertura delle offerte
§ 22
                            1  Le  offerte,  inoltrate  conformemente  ai  termini,  nelle  procedure  di  pubblico  concorso  e  procedura  selettiva, sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dell'  apertura  delle  offerte  viene  stilato  un  verbale.  In  esso  devono  essere  indicati  almeno  i  nomi  delle  persone  presenti,  il  nome  degli  offerenti,  le  date  di  ricezione  e  il  prezzo  complessivo  delle  offerte.  Su  richiesta è garantito a tutti gli offerenti il diritto di prendere visione di tale verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Motivi di esclusione
§ 23
                            1  a)  non adempie o non adempie più ai criteri di idoneità richiesti;  b)  ha fornito al committente informazioni errate;  c)  d)  non adempie ai principi di cui all' art. 11 a, e, f, g CLP;  e)  ha stipulato accordi che eludono o pregiudicano considerevolmente un' efficace concorrenza;  f)  in fase di produzione non rispetta quelle norme sulla protezione dell' ambiente, che sono paragonabili a  quelle in vigore nel luogo di esecuzione;  g)  si trova in procedura di fallimento;  h)  è stata costatata, in un procedimento giudiziario, una deficienza in ambito professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell' ambito dell' aggiudicazione, si tiene conto esclusivamente delle offerte di concorrenti che rispettano le  norme  sulla  protezione  del  lavoro,  così  come  le  condizioni  di  lavoro,  dei  contratti  collettivi  di  lavoro,  dei  contratti normali di lavoro o, in loro assenza, delle norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d' esecuzione  dei lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esame delle offerte
§ 24
                            1  Le  offerte  vengono  esaminate  dal  profilo  tecnico  ed  aritmetico  secondo  criteri  unitari.  Terzi  possono  essere nominati quali periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Errori evidenti, quali errori aritmetici e di ortografia vengono corretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In seguito viene stilata una tabella comparativa oggettiva delle offerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spiegazioni
§ 25
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Spiegazioni orali vengono trascritte dal committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto di negoziazione  (art. 11 lett. c CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 26 Sono vietate trattative tra committenti ed offerenti circa i prezzi, ribassi di prezzo e modifiche delle
                            prestazioni richieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Offerte insolitamente basse
                        
                        
                    
                    
                    
                § 27 Se il committente riceve un' offerta insolitamente bassa rispetto alle altre, può richiedere informazioni
                            al  concorrente  per  accertarsi  che  la  stessa  rispetti  le  condizioni  di  partecipazione  e  possa  adempiere  alle  condizioni inerenti la commessa.  VI. Aggiudicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri di aggiudicazione  (art. 13 lett. f CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 28
                            1  La commessa è aggiudicata all' offerente che presenta l' offerta economicamente più vantaggiosa. Il  giudizio tiene conto del rapporto prezzo/prestazione. In questo ambito, oltre al prezzo, possono in particolar  modo  essere  tenuti  in  considerazione  i  seguenti  criteri:  qualità,  termini,  economicità,  costi  di  gestione,  servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività e l' infrastruttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'  aggiudicazione  di  beni  largamente  standardizzati  può  avvenire  anche,  esclusivamente,  secondo  il  criterio del minor prezzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Suddivisione della commessa
§ 29 Il committente può suddividere la commessa e attribuirla a diversi offerenti solo qualora abbia reso
                            nota tale opportunità nei documenti di concorso e prima dell' aggiudicazione abbia ottenuto l' accordo del o  degli offerenti a cui la commessa verrà prevedibilmente aggiudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione dell' aggiudicazione
§ 30
                            1  Il committente pubblica, al più tardi 72 giorni dopo l' aggiudicazione, un avviso che deve per lo meno  apparire sul Foglio ufficiale cantonale. Tale avviso contiene le seguenti indicazioni:  a)  tipo di procedura impiegata;  b)  oggetto e entità della commessa;  c)  d)  data dell' aggiudicazione;  e)  nome e indirizzo del o degli aggiudicatario/i;  f)  importo  di  aggiudicazione  o  i  valori  dell'  offerta  più  alta  e  più  bassa  di  cui  ha  tenuto  conto  nella  procedura di aggiudicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su   richiesta,   il   committente   comunica   agli   offerenti   i   motivi   essenziali   della   loro   esclusione   dall'  aggiudicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca dell' aggiudicazione
§ 31 L' aggiudicazione può essere revocata alle condizioni di cui al § 23.
Interruzione, ripetizione e rinnovo
                            della procedura  (art. 13 lett. i CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 32
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura può essere ripetuta o riattivata allorché specificatamente:  a)  non  é  stata  presentata  alcuna  offerta  che  adempia  alle  esigenze  tecniche  e  ai  criteri  definiti  nei  documenti di concorso o dal bando di concorso;  b)  ci  si  deve  attendere  offerte  più  vantaggiose  sulla  base  di  condizioni-quadro  o  marginali  modificate  oppure a causa dell' eliminazione di distorsioni alla libera concorrenza (o);  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  interruzione,  la  ripetizione  o  il  rinnovo  della  procedura  sono  immediatamente  comunicati  per  scritto  ai  concorrenti e motivati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto del ricorso (= materia di legge formale)
§33 Le seguenti decisioni del committente sono suscettibili di ricorso:
                            a)  la decisione di aggiudicazione o di interruzione della procedura;  b)  il bando di concorso;  c)  d)  l' esclusione prevista dal § 23;  e)  la decisione circa l' iscrizione o la radiazione di un offerente dalla lista prevista al § 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risarcimento danni (= materia di legge formale)
§ 34
                            1  Il  committente  è  responsabile  per  i  danni  che  ha  causato  attraverso  una  decisione  la  cui  illegalità  é  stata costatata dall' istanza di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La responsabilità secondo il capoverso 1 si limita alle spese che il concorrente ha sopportato in relazione  alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per il resto, vale il diritto cantonale sulla responsabilità civile applicabile al committente.  VIII. Sorveglianza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statistica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            valori  soglia  del  GATT  e  la  comunica  all'  Ufficio  cantonale  competente.  Questi  ne  trasmette  una  copia  alla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le statistiche comprendono i seguenti dati:  a)  committenti;  b)  il valore stimato delle commesse al di sopra dei valori soglia per categoria di committenti e suddivise in  commesse edili, forniture e prestazioni di servizio;  c)  d)  il  valore  complessivo  delle  commesse  aggiudicate  in  base  alle  deroghe  all'  Accordo  GATT  previste  negli allegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Premesso  che  tali  informazioni  siano  reperibili,  i  committenti  pubblicano  statistiche  indicanti  da  quali  offerenti  le  commesse  edili,  le  forniture  e  prestazioni  di  servizio  sono  state  effettuate  e  il  loro  paese  d'  origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza degli offerenti  (art. 4 cpv. 2 lett. e CIAP)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 36 I committenti possono controllare o far controllare il rispetto delle norme di protezione dei lavoratori,
                            delle  condizioni  di  lavoro  e  della  parità  di  trattamento  tra  uomo  e  donna.  Su  richiesta  gli  offerenti  devono  provare il rispetto di tali norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allegato 1:
                            Lavori  (prestazioni  edili)  Classificazione  prodotti (CPC) N. di riferimento  Preparazione dei luoghi e dei cantieri di  costruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            511  Lavori edilizi  512  Lavori di genio civile  513  Montaggio e costruzione di opere  prefabbricate  514  Lavori di aziende di costruzione  specializzate  515  Lavori d’ installazione  516  Lavori di ristrutturazione e finitura  517  Locazione o leasing di attrezzature di  costruzione o demolizione, comprese le  prestazioni per il personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            518
                        
                        
                    
                    
                    
                Allegato 2:
                            Prestazioni  di servizi sottoposte alla legge  Classificazione  prodotti (CPC) N. di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Manutenzione e riparazione (manutenzione,  ispezione, riparazione)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6112, 6122, 633, 886
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Trasporto via terra compresi i trasporti di  denaro e i servizi del corriere, senza il trasporto  per posta e ferrovia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            712 (salvo 71235), 7512, 87304
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Trasporto di merci e trasporto di persone  nell’ambito dei trasporti aerei, senza il trasporto  per posta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73 (salvo 7321)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Trasporto di posta via terra e trasporto di  posta  aerea (senza trasporto per ferrovia)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71235, 7321
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Telecomunicazioni ( senza servizi di  telefonia,  telex, radiotelefonia, servizio di radiochiamata e  comunicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            752 (salvo 7524, 7525, 7526)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Prestazioni assicurative e bancarie, ad  eccezione di servizi finanziari in relazione con l’  emissione, la vendita, l’  acquisto o il  trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari  nonché  servizi delle banche centrali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            811, 812, 814
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Informatica e relative attività  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Contabilità, gestione contabile e controllo  862
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Ricerca di mercato e sondaggi  864  Consulenza aziendale e relative attività
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            865, 866  Architettura, pianificazione urbana e  paesaggistica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            867  Consulenza tecnica e pianificazione,  prestazioni tecniche integrate, relativa  consulenza scientifica e tecnica,  esperimenti  tecnici e analisi di progetti edili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            867  Mandato di studio (aggiudicazione di  commesse identiche a più offerenti allo scopo  di elaborare proposte di  soluzione)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            867  Consulenza tecnica e pianificazione,  prestazioni tecniche integrate, relativa  consulenza scientifica e tecnica,  esperimenti  tecnici e analisi, sempre che non riguardino
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            867
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicità, informazione e relazioni  871  Pulizia di edifici e gestione d’ immobili  874, 82201-82206  Edizione e stampa  88442  Smaltimento dei rifiuti e eliminazione delle  acque luride; servizi sanitari e simili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Pubblicato nel BU  1996  , 353.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 12 novembre 1996 - BU 1996, 353.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Ad eccezione dei servizi d’ arbitrato e di conciliazione.