Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato i... (7.1.4.1.5)
Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994
- Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994
- § 1
- § 2 Nelle commesse edili sono incluse le prestazioni di cui all' allegato 1, mentre per le prestazioni di
- § 3
- § 4
- Clausola bagattella per commesse edili
- (art. 4 cpv. 2 lett. 1 e 7 cpv. 2 CIAP)
- § 5 Commesse edili che non raggiungono singolarmente il valore di 2 000 000.-- fr. e che sommate non
- § 6 Le commesse vengono aggiudicate a scelta con la procedura di pubblico concorso o selettiva. In casi
- § 7
- Procedura per incarico diretto
- (art. 12 cpv. 1 lett. c CIAP)
- § 8
- Consorziamento
- § 9 Se nelle condizioni di aggiudicazione non è espressamente esclusa o limitata la riunione di ditte in
- Imprese generali o titolari e impiego di subappaltanti
- § 10
- § 12
- § 13
- Documenti di concorso
- § 14
- Informazioni
- § 16
- § 17
- § 18 I termini di cui al § 17 possono essere ridotti nei casi seguenti:
- § 19 Il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio dell' idoneità degli
- § 20
- § 21
- Apertura delle offerte
- § 22
- Motivi di esclusione
- § 23
- Esame delle offerte
- § 24
- Spiegazioni
- § 25
- § 26 Sono vietate trattative tra committenti ed offerenti circa i prezzi, ribassi di prezzo e modifiche delle
- § 27 Se il committente riceve un' offerta insolitamente bassa rispetto alle altre, può richiedere informazioni
- § 28
- Suddivisione della commessa
- § 29 Il committente può suddividere la commessa e attribuirla a diversi offerenti solo qualora abbia reso
- Pubblicazione dell' aggiudicazione
- § 30
- Revoca dell' aggiudicazione
- § 31 L' aggiudicazione può essere revocata alle condizioni di cui al § 23.
- Interruzione, ripetizione e rinnovo
- § 32
- Oggetto del ricorso (= materia di legge formale)
- §33 Le seguenti decisioni del committente sono suscettibili di ricorso:
- Risarcimento danni (= materia di legge formale)
- § 34
- § 36 I committenti possono controllare o far controllare il rispetto delle norme di protezione dei lavoratori,
- Allegato 1:
- Allegato 2: