Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare
                            Decreto esecutivo  concernente l’ organizzazione e la procedura per le  cause promosse contro le decisioni  dell’ assicurazione militare  (del 10 luglio 1951)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visti gli artt. 55 e 56 della Legge federale 20 settembre 1949 sull’ assicurazione militare,  Capitolo I  Della cognizione delle azioni contro le decisioni dell’ assicurazione militare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. 1  La cognizione delle azioni promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare è demandata,  in prima istanza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni.  §.Se  le  contestazioni  non  eccedono  il  valore  determinabile  di  fr.  1’  000.-  (mille),  sono  giudicate  dal  presidente  del  Tribunale  suddetto,  sedente  come  giudice  unico.  In  caso  di  ricusa  o  di  impedimento  o  quando  il  presidente  lo  ritenga  opportuno  nell’  interesse  di  un  sollecito  giudizio,  il  presidente  ed  i  giudici  potranno essere sostituiti da altri giudici d’ appello.  Capitolo II  Della procedura  Art. 2  Per  le  contestazioni  devolute  al  Tribunale  fanno  stato  le  disposizioni  che  seguono,  ritenute  le  disposizioni procedurali vigenti come diritto suppletorio, in quanto non siano in contrasto con le stesse o con  le norme della legge federale 20 settembre 1949 sull’ assicurazione militare.  Art. 3  insinuare in tre esemplari, entro sei mesi dalla loro notificazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni.  La petizione deve contenere:  a)  l’ indicazione delle parti, del loro domicilio e dell’ anno di nascita del ricorrente;  b)  mezzi di prova che si intende produrre per ciascuno di essi;  c)  d)  le  domande  formulate  in  termini  precisi  e  distinti,  corredate  di  conteggio,  quando  la  chiarezza  della  discussione lo esiga;  e)  l’ elenco dei documenti prodotti.  Art.  4  A  cura  del  presidente  la  petizione  viene  sollecitamente  intimata  alla  controparte  con  l’  assegnazione  di  un  termine  da  venti  a  trenta  giorni  per  la  risposta.  Il  termine  stesso  può  essere  eccezionalmente  prorogato  una  sola  volta,  con  ordinanza  del  presidente  sopra  istanza  motivata  e  documentata del convenuto.  §.I termini suddetti non potranno essere inferiori a 20 giorni.  Art.  5  La  risposta  dev’  essere  stesa  in  triplo  esemplare  secondo  l’  ordine  della  petizione  dando  riscontro ai fatti in quella enunciati, aggiungendo quegli altri che il convenuto stima di dover aggiungere, con  l’ indicazione dei mezzi di prova per ciascuno di essi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La convenuta deve inoltre proporre chiaramente le sue eccezioni sia di ordine, sia di merito e formulare  in modo distinto le domande che sottopone a giudizio, con l’ indicazione degli articoli di legge invocati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Non  sono  ammissibili  domande  riconvenzionali  salvo  la  domanda  di  restituzione  di  prestazioni  indebitamente corrisposte.  Art. 6  A cura del presidente, la risposta viene sollecitamente intimata all’ attore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            merito che sono state proposte nella risposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Tale  disgiunzione  viene  ammessa  solo  quando  sia  necessaria  per  la  celerità  ed  economia  del  procedimento, o per la chiarezza dell’ istruzione, e quando non esiga speciali prove.  Art. 7  Se  vi  ha  luogo  ad  incidente  separato,  le  parti  sono  citate,  a  breve  termine,  per  la  discussione  orale, terminata la quale ha luogo il giudizio.  B. Dell’ interrogatorio e delle prove  Art. 8  Nell’  atto  che  intima  l’  allegato  di  risposta,  quando  non  vi  sia  giudizio  separato  sopra  qualche  eccezione speciale, o con l’ intimazione di tale giudizio, il presidente cita le parti ad una prossima udienza  nella  quale  l’  attore  si  spiega  sui  fatti  aggiunti  dal  convenuto  nella  risposta,  le  parti  indicano  il  nome  e  domicilio dei testimoni e convengono negli altri mezzi di prova, che sono invocati.
                        
                        
                    
                    
                    
                §1. circa l’ onere e l’ ammissibilità delle prove ed il presidente giudica ogni relativa quistione mediante
                            semplice  annotazione  a  verbale,  se  le  parti  sono  d’  accordo,  in  caso  diverso  mediante  decreto  succintamente motivato contro il quale è esperibile il ricorso a’ sensi dell’ art. 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                §2. Il giudice può in ogni tempo citare le parti in contraddittorio per chiedere loro delle spiegazioni sui fatti
                            di  causa  o  per  invitarle  a  completare  le  loro  adduzioni.  La  relativa  discussione  dovrà  aver  luogo  oralmente e sarà verbalizzata ai sensi dell’ art. 14.  Art. 9  Il giudice non è vincolato dalle prove offerte dalle parti; egli procede all’ assunzione di quelle che  ritiene necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                §1. Egli deve rifiutare di dar corso a prove irrilevanti o riferentesi a fatti già sufficientemente provati.
§2. Le prove vengono assunte dal presidente; è in facoltà dello stesso di rifiutare la suppeditazione di
                            testimoni.  Art. 10  Le parti devono produrre i documenti in loro possesso.  Allo  stesso  obbligo  sono  soggetti  i  terzi,  salvo  che  si  tratti  di  documenti  relativi  a  fatti  sui  quali  potrebbero  astenersi dal deporre come testimoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                §1. Il giudice decide circa l’ obbligo di produrre i documenti e la relativa modalità.
§2. La parte o il terzo che non ottempera all’ invito di produrre un documento sarà passibile delle sanzioni
                            previste dall’ art. 220 CPC e dall’ art. 292 del Codice penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                §3. Il giudice valuta, a’ sensi dell’ art. 12 del presente decreto, il rifiuto opposto senza motivo legale da una
                            parte a produrre i documenti in proprio possesso o a prosciogliere il terzo dal segreto professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                §4. La parte o il terzo che neghi di possedere un documento potrà essere invitato dal giudice ai sensi dell’
                            art. 181 CPC, ad indicare il luogo dove esso si trovi.  Art. 11  Le prove testimoniali, le perizie e le visite in luogo sono istituite secondo le norme degli artt. 198,  risp. 230 e 239 segg. della procedura civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .Non è ammessa la prova a mezzo del giuramento decisorio.  Art. 12  Il giudice apprezza liberamente il valore delle prove costituite in giudizio, compreso quello delle  dichiarazioni fatte dalle parti.  C. Del contraddittorio e dei verbali  Art. 13  Ultimata  l’  istruzione  della  causa,  il  presidente  cita  le  parti  per  la  discussione  orale,  la  quale  consta  di  una  sola  arringa  per  parte.  Però  il  presidente,  d’  ufficio  o  dietro  istanza  di  una  parte,  può  concedere la facoltà della replica o della duplica intorno a precisi punti della controversia.  Al dibattimento orale possono dal giudice essere chiamati ad assistere i periti già assunti, perchè forniscano  schiarimenti intorno alle critiche od alle interpretazioni che sono date ai loro referti. In questo caso, dopo tali  spiegazioni, le parti hanno diritto alla replica ed alla duplica.
                        
                        
                    
                    
                    
                §1. Nelle cause di competenza del giudice unico e qualora le parti sono d’ accordo, anche in quelle di
                            competenza del Tribunale, la discussione orale è sostituita dalla presentazione di conclusioni scritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                §2. Se il giudice, prima dell’ emanazione della sentenza, ritiene che un assicurato, per errore, ha chiesto
                            troppo poco, ne informa le parti ed invita l’ attore a modificare la propria domanda entro un termine di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 giorni.  Art.  14  È  tenuto,  a  cura  del  segretario  della  Camera,  verbale  delle  risultanze  delle  prove  assunte  (testimonianze,  perizie,  ispezioni  in  luogo),  degli  appuntamenti  convenuti  tra  le  parti,  delle  loro  allegazioni  orali di merito nonché delle spiegazioni che i periti hanno durante il dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            Chiuso il dibattito orale, il Tribunale procede immediatamente all’ emanazione della sentenza.  Art. 16  La  sentenza  deve  contenere,  oltre  le  generalità  delle  parti  e  le  domande  presentate,  un  breve  riassunto degli argomenti invocati nel dibattimento orale e dell’ enumerazione delle circostanze di fatto che  si  ritengono  acquisite  alla  causa,  con  l’  indicazione  dei  mezzi  di  prova  sui  quali  il  giudice  poggia  il  suo  convincimento, i motivi di diritto, i dispositivi.  §.Un dispositivo menzionerà il diritto di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni conformemente all’  art. 57, cpv. 1, legge federale assicurazione militare indicando il relativo termine.  Art. 17  L’ estensione dei motivi della sentenza deve avvenire sollecitamente.  A questo scopo, quando occorre, il giudice redattore ha diritto di essere dispensato dal partecipare ad altre  udienze nel giorno susseguente a quello del giudizio. L’ intimazione della sentenza deve aver luogo, al più  tardi, entro trenta giorni da che è stato pronunciato il giudizio.  Art. 18  Gli  atti  di  causa  sono,  di  massima,  gratuiti  per  le  parti,  le  quali  sono  esenti  dal  pagamento  di  qualsiasi sportula o tassa di bollo.
                        
                        
                    
                    
                    
                §1. Se l’ azione viene totalmente o parzialmente accolta, l’ attore ha diritto alla rifusione totale o parziale
                            delle spese processuali comprese le spese e le competenze del proprio rappresentante.  Il giudice ne fissa l’ ammontare nella sentenza di merito.  Quando l’ attore è al beneficio dell’ assistenza giudiziaria, detti sborsi vanno rifusi allo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                §2. Le spese processuali possono essere poste a carico di una parte, quando il processo non aveva
                            manifestamente alcuna probabilità di esito favorevole per essa.  E. Dei rimedi contro il giudicato  Art. 19  bensì  solo  quello  del  ricorso  al  Tribunale  federale  delle  assicurazioni,  quello  della  revisione  e  quello  dell’  interpretazione delle sentenze.  F. Della revisione  Art. 20  La revisione delle sentenze cantonali è ammessa:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  se dopo la sentenza sia stato scoperto un fatto o un mezzo di prova nuovo e decisivo, la cui mancata  produzione in giudizio non è imputabile alla colpa della parte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  se  un  crimine  o  un  delitto  abbia  influito  sulla  sentenza.  La  revisione  è  ammessa  qualora  il  reato  sia  stato accertato dal giudice penale, oppure qualora l’ abbandono del procedimento o l’ assoluzione dell’  imputato dipendono da motivi diversi dalla mancanza di prove.  Art. 21  La domanda di revisione dev’ essere proposta al Tribunale come all’ art. 3 del presente decreto,  entro il termine di sei mesi dalla scoperta dei fatti o mezzi di prova nuovi, rispettivamente dall’ intimazione  della sentenza penale o del decreto di abbandono.  Decorsi cinque anni dall’ intimazione della sentenza, la revisione non è più ammessa.  Per la procedura sono del resto applicabili le disposizioni del presente decreto.  Art. 22  La richiesta d’ interpretazione o rettificazione della sentenza (articoli 323, 331 CPC) dev’ essere  presentata, in triplo originale, mediante istanza scritta, sotto perenzione, non più tardi di otto giorni dopo l’  intimazione  della  sentenza  di  merito.  Il  giudice,  previa  comunicazione  dell’  istanza  alla  controparte,  con  l’  assegno di breve termine per la risposta, decide senz’ altra istruzione.  Dell’ assistenza giudiziaria  Art. 23  L’ assistenza giudiziaria dev’ essere concessa alla parte che giustifica di non poter sopportare le  spese della lite.  Essa  è  demandata  al  presidente,  con  istanza  motivata,  corredata  dei  necessari  attestati  di  povertà.  L’  assistenza deve essere negata quando la lite non offre probabilità di esito favorevole.  Se  il  presidente  trova  giustificato  l’  estremo  dell’  impossibilità  a  sopportare  le  spese  della  lite,  accorda  il  beneficio  dell’  assistenza  senz’  altra  istruzione.  In  caso  contrario  esso  richiede  ulteriori  attestazioni  all’  istante. Qualora venisse rifiutata, l’ istante ha diritto di sottoporre la domanda, mediante ricorso, al Tribunale  il quale decide entro brevissimo termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            L’  assistenza  giudiziaria  ha  per  effetto  l’  ammissione  al  gratuito  patrocinio,  salvo  il  diritto  alle  ripetibili verso la controparte come all’ art. 18.  Art. 25  In conformità all’ art. 47 della Legge federale sull’ assicurazione militare, il diritto dello Stato alla  rifusione  delle  spese  di  assistenza  nel  caso  dell’  art.  528  Procedura  civile  non  può  esercitarsi  sopra  le  prestazioni e le somme che il beneficato ha ricevuto dall’ assicurazione.  Capitolo IV  Art. 26  I termini fissati dalla presente legge o dal giudice non possono essere prorogati per consenso  delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                §1. Trascorso il termine per l’ inoltro di un allegato scritto senza che una parte abbia proceduto nei propri
                            incombenti, il giudice assegna alla stessa un nuovo termine perentorio di tre giorni decorso inutilmente  il  quale  la  causa  continua  in  preclusione  di  quest’  ultima  per  l’  atto.  Questa  potrà  inoltre  essere  condannata ad una multa sino a fr. 10.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                §2. Se una parte non compare all’ interrogatorio, ad un dibattimento orale od alle altre udienze d’
                            istruzione della causa, quella comparente dovrà procedere da sola nei propri incombenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                §3. Se non compaiono ambedue le parti, il giudice procede agli eventuali ulteriori incombenti ed all’
                            emanazione del giudizio.  Art. 27  Le  mansioni  di  semplice  trafila  (art.  404  CPC)  sono  esercitate  dal  presidente  o  affidate  ad  un  altro giudice delegato; contro le sue ordinanze in questa materia non è proponibile il ricorso al Tribunale.  §.Ove non sia diversamente stabilito dal giudice, i ricorsi contro le decisioni del presidente, contro le quali è  dato questo rimedio, non hanno effetto sospensivo.  Quando l’ effetto sospensivo viene negato, il Tribunale deciderà prima del giudizio di merito; è in sua facoltà  di ordinare l’ assunzione di nuove prove.  Art. 28  sono tenuti ad immediatamente notificarlo al giudice, sotto pena di un’ ammenda sino a fr. 20.- da applicarsi  dal presidente.  Art. 29  La  rimunerazione  che  la  parte  deve  al  suo  patrocinatore  per  tutte  le  prestazioni  professionali,  derivate dalla causa, viene fissata, in caso di disaccordo fra le parti, dietro semplice istanza di una di esse o  del patrocinatore, dal presidente della Camera civile, sulla presentazione della distinta delle competenze e  spese e dietro semplice esame dell’ incarto.  Tale fissazione, quando fosse richiesta, dovrà farsi al giudice già con la sentenza di merito.  Art. 30  Le  allegazioni  e  conclusioni  devono  essere  stese  in  lingua  italiana.  La  parte  che  produce  un  documento che non sia steso in quella lingua è tenuta, a richiesta della controparte o del giudice, a produrre  la traduzione entro un termine fissato da quest’ ultimo.  Art. 31  Il  presente  decreto  entra  in  vigore,  previa  ratifica  da  parte  del  Consiglio  federale,  con  la  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e decreti del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Pubblicato nel BU il 14 dicembre 1951.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RU 49, 1705.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Capitolo I, e cpv. 1 dell’ art. 1 modificati con DE del 14.V.1954 - BU 54, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Capitolo I, e cpv. 1 dell’ art. 1 modificati con DE del 14.V.1954 - BU 54, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Approvato dal CF in data 7.XII.1951.