Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promos... (3.4.1.1.3) 
                
                
            INHALT
Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare
- Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare
 - §1. circa l’ onere e l’ ammissibilità delle prove ed il presidente giudica ogni relativa quistione mediante
 - §2. Il giudice può in ogni tempo citare le parti in contraddittorio per chiedere loro delle spiegazioni sui fatti
 - §1. Egli deve rifiutare di dar corso a prove irrilevanti o riferentesi a fatti già sufficientemente provati.
 - §2. Le prove vengono assunte dal presidente; è in facoltà dello stesso di rifiutare la suppeditazione di
 - §1. Il giudice decide circa l’ obbligo di produrre i documenti e la relativa modalità.
 - §2. La parte o il terzo che non ottempera all’ invito di produrre un documento sarà passibile delle sanzioni
 - §3. Il giudice valuta, a’ sensi dell’ art. 12 del presente decreto, il rifiuto opposto senza motivo legale da una
 - §4. La parte o il terzo che neghi di possedere un documento potrà essere invitato dal giudice ai sensi dell’
 - §1. Nelle cause di competenza del giudice unico e qualora le parti sono d’ accordo, anche in quelle di
 - §2. Se il giudice, prima dell’ emanazione della sentenza, ritiene che un assicurato, per errore, ha chiesto
 - Art. 15
 - §1. Se l’ azione viene totalmente o parzialmente accolta, l’ attore ha diritto alla rifusione totale o parziale
 - §2. Le spese processuali possono essere poste a carico di una parte, quando il processo non aveva
 - Art. 24
 - §1. Trascorso il termine per l’ inoltro di un allegato scritto senza che una parte abbia proceduto nei propri
 - §2. Se una parte non compare all’ interrogatorio, ad un dibattimento orale od alle altre udienze d’
 - §3. Se non compaiono ambedue le parti, il giudice procede agli eventuali ulteriori incombenti ed all’