Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
                            Regolamento  della legge di applicazione e complemento della legge federale  concernente l’aiuto alle vittime di reati  (RLACLAV)  1  (del 21 dicembre 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d e c r e t a :  Capitolo primo  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 1
                            1  Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la Legge  federale  concernente  l’aiuto  alle  vittime  di  reati  (in  seguito:  LAV)  e  la  Legge  cantonale  di  applicazione e complemento (in seguito LACLAV).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento è in particolare competente a:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di coordinamento per
l’aiuto alle vittime (Commissione)
Art. 2
                            1  La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione   è   nominata   dal   Consiglio   di   Stato   che   ne   designa   il   Presidente   e   il  Vicepresidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  quanto  non  disciplinato  diversamente  dal  presente  regolamento  valgono  le  norme  del  Regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e  le  rappresentanze  presso  enti  di  nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)  3  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  dell’aiuto  e  della  protezione  (UAP)  assicura  le  prestazioni  di  consulenza,  di  aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle  decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e  per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In particolare l’UAP:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Delegato per l’aiuto alle vittime di reati
Art. 4
                            1  Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato):  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Delegato  adempie  i  propri  compiti  legali  in  modo  autonomo;  soggiace  alla  vigilanza  del  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  ed  è  attribuito  amministrativamente  all’Ufficio  delle  famiglie e dei minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)
Art. 5
                            L’Organizzazione   sociopsichiatrica   cantonale   assicura   direttamente   le   prestazioni  medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 e segg. LAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)
Art. 6
                            L’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  stabilisce  il  reddito  determinante  ai  sensi  dell’art.  6  LAV  per  il  calcolo  del  contributo  alle  spese  per  l’aiuto  a  più  lungo  termine  fornito  da  terzi  e  per  l’indennizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI)
Art. 7
                            1  L’Ufficio  del  sostegno  sociale  e  dell’inserimento  esercita  il  diritto  di  regresso  contro  terzi  fino  a  concorrenza  dell’importo  versato  ai  sensi  dell’art.  7  LAV;  esso  può  rinunciare  alle  pretese dello Stato nei confronti dell’autore del reato in applicazione dell’art. 7 cpv. 3 LAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’USSI promuove l’incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell’acconto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’USSI,  e  per  esso  il  Servizio  ricuperi  e  contabilità,  rappresenta  lo  Stato  nelle  relative  cause  giudiziarie.  Capitolo secondo  Procedure
                        
                        
                    
                    
                    
                Aiuto a più lungo termine fornito da terzi,
indennizzo e torto morale
Art. 8
                            1  Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine  fornito  da  terzi,  l’indennizzo  e/o  la  riparazione  morale  devono  essere  inoltrate  al  Dipartimento  e  contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento  stabilisce  le  modalità  di  presentazione  delle  istanze  e  la  documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull’assistenza giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidio per le attività di sensibilizzazione,
prevenzione, informazione e formazione
Art. 9
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza di sussidio va inoltrata all’UAP e deve contenere:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UAP determina le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostegno immediato dei congiunti ai sensi
dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute
a causa di morte violenta
Art. 10
                            1  L’ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato  ai  sensi  dell’art.  1  cpv.  1  lett.  e  LACLAV  comunica  al  Delegato  entro  24  ore  e  al  termine  dell’intervento  le  informazioni  necessarie  riferite  alla  persona  deceduta  e  ai  destinatari  del  sostegno immediato per l’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare:  a)  b)  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  necessario  per  l’adempimento  dei  suoi  compiti,  il  Delegato  può  esigere  dagli  enti  che  assicurano il sostegno l’accesso alla documentazione relativa a singoli interventi.  Capitolo terzo  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 11
                            Le domande pendenti di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da  terzi sono rette dal diritto cantonale previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 12
                            Il Regolamento di esecuzione della Legge di applicazione e complemento della Legge  federale concernente l’aiuto alle vittime di reati dell’8 marzo 1995 (del 26 giugno 1996) è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  6  Pubblicato nel BU  2010  , 558.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.