Legge sull’assicurazione contro gli infortuni
                            1  Legge  sull’assicurazione contro gli infortuni  (del 16 aprile 1984)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981,  visto il messaggio 28 dicembre 1983 n. 2777 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  presente  legge  stabilisce  gli  organi  cantonali  competenti  ad  applicare  la  legge  federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), e relative ordinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cassa cantonale di compensazione AVS
a) Informazioni sull’obbligo assicurativo
(art. 80 LAINF)
Art. 2
                            La Cassa cantonale di compensazione AVS (Cassa) informa periodicamente ed in modo  adeguato i datori di lavoro sull’obbligo di assicurare i loro dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Sorveglianza dell’adempimento
dell’obbligo assicurativo
Art. 3
                            1  La Cassa controlla l’adempimento dell’obbligo assicurativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Cassa  annuncia  alla  Cassa  suppletiva,  istituita  in  virtù  dell’articolo  72  LAINF,  o  all’Istituto  Nazionale  Svizzero  di  Assicurazione  contro  gli  Infortuni,  i  datori  di  lavoro  il  cui  personale  non  è  ancora assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Costi
Art. 4
                            I  costi  supplementari  della  Cassa  per  l’applicazione  della  LAINF  sono  a  carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prevenzione degli infortuni
                            e delle malattie professionali  1  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organo  d’esecuzione  della  legge  sul  lavoro  applica  le  prescrizioni  sulla  prevenzione  degli infortuni e delle malattie professionali previsto al capitolo sesto della LAINF.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
                            a) Autorità di ricorso  (art. 105-108 LAINF)  Art. 6  1  Riservato   il   diritto   di   opposizione,   contro   le   decisioni   in   materia   di   prestazioni  assicurative  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni,  o  all’Ufficio  federale  delle  assicurazioni sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procedura  avanti  il  Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  è  stabilita  dalla  legge  di  procedura  per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) in materia di  assicurazioni sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Tribunale arbitrale
Art. 7
                            La  composizione  e  la  procedura  del  Tribunale  arbitrale  sono  stabilite  dal  regolamento  concernente  l’organizzazione  e  la  procedura  del  Tribunale  arbitrale  in  materia  di  assicurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
2
                            contro  le  malattie  e  gli  infortuni  del  26  luglio  1968
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,  previsto  dall’articolo  25  della  legge  federale  sull’assicurazione malattie e dall’articolo 57 LAINF.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme penali
Art. 8
                            1  Nel caso di delitti previsti dall’articolo 112 LAINF o di contravvenzioni intenzionali, gli atti  dell’inchiesta amministrativa sono trasmessi dal Dipartimento alla Procura pubblica competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell’articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue  disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5000.--. La decisione spetta al dipartimento  secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo del segreto  (art. 102 LAINF)  Art. 9  Le persone alle quali è affidata l’esecuzione della presente legge sono tenute al segreto  d’ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 10
                            Il Consiglio di Stato designa gli organi di esecuzione non espressamente menzionati da  questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogative e finali
a) Abrogazioni
Art. 11
                            Sono abrogati:  a)  la  legge  che  disciplina  l’assicurazione  e  la  prevenzione  degli  infortuni  nell’agricoltura  del  6  novembre 1956;  b)  gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Modificazioni
Art. 12
                            ...  8
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Entrata in vigore
Art. 13
                            1  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  il  Consiglio  di  Stato  ordina  la  pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La presente legge entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1984, dopo l’approvazione del Consiglio  federale  9  ai sensi dell’articolo 108 cpv. 2 della LAINF.  Pubblicata nel BU  1984  , 227.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
Adesso regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del tribunale arbitrale in materia di
assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998.
5
Adesso art. 89 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal).
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004,
388.
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2002,
131.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Vedi BU 1984, 228.
                            9