Legge sulla protezione dei dati personali
                            Legge  sulla protezione dei dati personali  (LPDP)  1  (del 9 marzo 1987)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 2 ottobre 1985 n. 2975 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  TITOLO I  Norme generali e definizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  presente  legge  ha  lo  scopo  di  proteggere  i  diritti  fondamentali,  in  particolare  la  personalità  e  la  sfera  privata,  delle  persone  i  cui  dati  vengono  elaborati  dagli  organi  pubblici  ai  sensi dell’articolo 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
a) in generale
Art. 2
                            1  La  legge  si  applica  ad  ogni  elaborazione  di  dati  personali,  indipendentemente  dagli  scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro  organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, cui siano demandati  compiti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  legge  non  si  applica  nella  misura  in  cui  uno  di  questi  enti  partecipa  a  una  attività  economica  che non deriva da un potere sovrano.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) procedure speciali
Art. 3
                            1  Quando  una  procedura  civile,  penale  o  amministrativa  è  in  corso,  la  protezione  della  persona  interessata  è  garantita  dalle  legislazioni  speciali.  La  presente  legge  si  applica  tuttavia  anche  in  questo  caso  se  la  legislazione  speciale  non  garantisce  la  persona  in  modo  equivalente.  La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  la  procedura  civile,  penale  o  amministrativa  comporta  la  creazione  di  archivi  di  dati,  la  presente legge è sempre applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
Art. 4
                            3  1  Sono  considerati  dati  personali  le  indicazioni  o  informazioni  che  direttamente  o  indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  dati  personali  meritevoli  di  particolare  protezione  segnatamente  le  informazioni  sulle  opinioni  o  sulle  attività  religiose,  filosofiche  o  politiche,  la  sfera  intima,  lo  stato  psichico,  mentale  o  fisico,  come  pure  quelle  sui  reati  commessi,  le  relative  pene  inflitte  e  i  provvedimenti  adottati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere,  conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   considerata   elaborazione   sistematica   l’operazione   che   implica   regolarità   o   durata   (per  opposizione all’elaborazione di dati nel singolo caso di necessità).  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È  considerato  archivio  di  dati  una  raccolta  di  dati  personali  predisposta  o  predisponibile  per  l’identificazione delle persone interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  È considerato organo responsabile l’autorità amministrativa iscritta al Registro centrale che decide  sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Sono considerati organi partecipanti le unità amministrative che hanno diritto di elaborare i dati in  modo autonomo, ma che non hanno la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell’archivio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l’indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezione
Art. 5
                            Agli archivi della polizia cantonale, si applica la legislazione speciale.  TITOLO II  Principi per l’elaborazione dei dati personali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Motivi giustificativi  5  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base  legale.  Se  i  dati  sono  meritevoli  di  particolare  protezione,  la  base  legale  deve  essere  di  rango  formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elaborazione  di  dati  nel  singolo  caso  può  essere  giustificata  anche  dalla  necessità  per  l’adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   base   legale   prevede,   in   particolare,   l’oggetto   e   lo   scopo   dell’elaborazione,   l’organo  responsabile,  gli  organi  partecipanti  e  gli  utenti,  i  destinatari  di  dati,  le  modalità  e  le  condizioni,  la  cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  7  Art. 7  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I dati personali possono essere elaborati soltanto in modo lecito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elaborazione dei dati deve essere conforme al principio della buona fede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I   dati   personali   e   il   modo   della   loro   elaborazione   devono   essere   idonei   e   necessari  all’adempimento del compito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  dati  personali  non  possono  essere  utilizzati  o  trasmessi  per  uno  scopo  che,  secondo  la  buona  fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell’elaborazione lo richieda,  completi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 8
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti  legali è responsabile della protezione dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni organo che utilizza l’archivio di dati risponde dell’esattezza dei dati che elabora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  responsabilità  civile  per  i  danni  causati  da  un  organo  a  terze  persone  con  l’elaborazione  dei  dati è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Raccolta
Art. 9
                            1  I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico, segnatamente con questionari, devono  essere  indicati  la  base  legale  e  lo  scopo  dell’elaborazione.  Negli  altri  casi,  queste  informazioni  vanno  comunicate,  su  richiesta,  alla  persona  interrogata,  purché  le  stesse  non  compromettano  l’adempimento dei compiti legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione.
a) a organi pubblici
Art. 10
                            10  Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) a persone private
1) in generale
Art. 11
                            11  1  Dati personali possono essere trasmessi a persone private se:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito  dell’informazione  ufficiale  del  pubblico  l’organo  responsabile  può  trasmettere  dati  personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 15 marzo 2011 sull’informazione e la trasparenza  dello Stato se:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  caso,  dati  personali  contenuti  in  pubblicazioni  ufficiali  accessibili  a  chiunque  possono,  su  richiesta,   essere   trasmessi   nella   stessa   misura   e   secondo   gli   stessi   criteri   utilizzati   nella  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato disciplina la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni simili  di interesse generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                2) Tramite l’Ufficio controllo abitanti e il Municipio
Art. 12
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  controllo  abitanti  trasmette,  su  richiesta  scritta,  le  indicazioni  concernenti  il  cognome,  il  nome,  il  sesso,  l’indirizzo,  la  data  di  arrivo  e  di  partenza,  la  professione,  il  luogo  di  origine e la data di nascita di una singola persona, se l’istante fa valere un interesse legittimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Municipio  può  trasmettere  in  ordine  sistematico  i  dati  neutri,  ai  sensi  dell’art.  4  cpv.  7,  se  è  garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Municipio  può  trasmettere  altri  dati  su  una  singola  persona,  purchè  l’istante  dimostri  un  interesse particolarmente meritevole di tutela.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3) Tramite servizi cantonali  13  Art. 13  14  Il servizio che gestisce il registro cantonale della popolazione trasmette agli istanti e alle  medesime condizioni i dati di cui all’art. 12 cpv. 1; fino alla funzionalità di detto registro, il servizio  cantonale che gestisce il Registro degli stranieri evade le richieste concernenti cittadini stranieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) disposizioni comuni
Art. 14
                            1  La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora  vi  ostino  importanti  interessi  pubblici  o  i  dati  si  rivelino  meritevoli  di  particolare  protezione  per  la  persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dati  personali  oggetto  di  norme  particolari  di  segretezza  possono  essere  trasmessi  solo  se  il  destinatario  è  a  sua  volta  assoggettato  a  un  corrispondente  obbligo  di  segreto  oppure  se  egli  si  assume  un  tale  obbligo.  Sono  riservate  le  norme  legali  che  prevedono  il  consenso  della  persona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organo  responsabile  può  permettere  l’accesso  a  dati  personali  mediante  una  procedura  di  richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali meritevoli di particolare protezione  possono  essere  resi  accessibili  mediante  una  procedura  di  richiamo  soltanto  se  lo  prevede  esplicitamente una legge in senso formale.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organo  responsabile  può  rendere  accessibili  a  chiunque  dati  personali  mediante  servizi  di  informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi  dati oppure se rende accessibili informazioni al pubblico in virtù dell’art. 11 cpv. 2. Se non sussiste  più  l’interesse  pubblico  a  renderli  accessibili,  questi  dati  devono  essere  tolti  dal  servizio  di  informazione e comunicazione automatizzato.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) trasmissione all’estero
                            Art. 14a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dati  personali  non  possono  essere  trasmessi  all’estero  qualora  la  personalità  della  persona  interessata  possa  subirne  grave  pregiudizio,  dovuto  in  particolare  all’assenza  di  una  legislazione che assicuri una protezione adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere  trasmessi all’estero soltanto se:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organo  responsabile  informa  l’Incaricato  cantonale  della  protezione  dei  dati  sulle  garanzie  ai  sensi del cpv. 2 lett. a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Laddove  una  protezione  adeguata  sia  assicurata,  la  trasmissione  è  lecita  se  sono  adempiute  le  condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elaborazione senza riferimento a persone specifiche
Art. 15
                            18  1  L’organo  responsabile  può  elaborare  o  trasmettere  a  terzi  dati  personali  senza  riferimento  a  persone  specifiche,  segnatamente  per  scopi  statistici,  pianificatori,  scientifici  e  di  ricerca, se:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  dati  personali  sono  elaborati  senza  riferimento  a  persone  specifiche  non  si  è  più  tenuti  a  osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).
                        
                        
                    
                    
                    
                Elaborazione su mandato
Art. 16
                            1  Se  l’organo  responsabile  incarica  un  altro  organo  pubblico  o  terzi  di  elaborare  dati  personali,  la  protezione  dei  dati  secondo  la  presente  legge  deve  essere  garantita  da  condizioni,  convenzioni o in altro modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Senza  esplicita  autorizzazione  derogante,  il  servizio  mandatario  può  utilizzare  dati  personali  soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sicurezza
Art. 17
                            Chi  elabora  dati  personali  deve  prendere  misure  appropriate  di  sicurezza  contro  la  perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecita.  TITOLO III  Norme per gli archivi di dati
                        
                        
                    
                    
                    
                Automazione.
                            Informazione  19  Art. 18  1  Ogni  progetto  di  elaborazione  automatizzata  dei  dati  personali  deve  tener  conto,  sin  dall’inizio, delle esigenze della protezione delle persone interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici  per  i  diritti  e  le  libertà  delle  persone,  l’organo  responsabile  ne  informa  l’Incaricato  cantonale  della  protezione dei dati.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro
Art. 19
                            1  L’organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro è pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Cpv. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso contiene, per ogni archivio di dati, indicazioni concernenti la base legale, lo scopo ed i mezzi  dell’elaborazione, la natura e l’origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in  comune l’archivio e i destinatari regolari dei dati personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate  e che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro centrale
Art. 20
                            21  1  L’incaricato cantonale della protezione dei dati gestisce il registro centrale degli archivi  di dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato regola, in particolare, il contenuto e la pubblicazione di questo registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È  riservata  la  facoltà  ai  Comuni  di  istituire  un  proprio  registro  centrale,  qualora,  conformemente  all’art. 31b nominano una propria autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conservazione, archiviazione e
distruzione
                            22  Art. 21  23  1  I dati personali sono conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze  di  utilizzazione  e  che,  pertanto,  siano  necessari  per  gli  scopi  per  i  quali  sono  stati  lecitamente  raccolti o elaborati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, le modalità e i termini di conservazione,  archiviazione  e  distruzione  dei  dati  personali,  ove  ciò  non  sia  determinato  da  norme  speciali  del  diritto federale o cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Conformemente  alla  legge  sull’archiviazione  e  sugli  archivi  pubblici  del  15  marzo  2011,  l’organo  responsabile offre all’istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati  personali  di  cui  non  ha  più  bisogno  in  modo  permanente  o  che  non  sono  più  utili  per  l’attività  corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organo   responsabile   determina   in   collaborazione   con   l’istituto   archivistico   competente   le  modalità di conservazione di tali documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’organo responsabile distrugge i dati personali che l’istituto archivistico competente ha designato  privi di valore archivistico, tranne quando tali dati:  a)  b)  TITOLO IV  Diritti della persona interessata
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione dei registri
Art. 22
                            Chiunque  può  consultare  il  registro  di  ogni  organo  responsabile  o  il  registro  centrale  degli archivi di dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
a) principio
Art. 23
                            1  Chiunque  può  esigere  dall’organo  responsabile  informazioni  in  merito  all’eventuale  elaborazione di dati che lo riguardano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le informazioni devono essere date in forma intellegibile e, su richiesta, per iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A meno che importanti motivi lo impediscano, la persona interessata, può, su richiesta, consultare  direttamente i propri dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) limitazioni
Art. 24
                            1  L’informazione  può  essere  limitata  o  rifiutata  unicamente  quando  interessi  pubblici  importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’informazione  non  può  venir  comunicata  al  richiedente  perché  ne  avrebbe  turbamento,  essa  può essere data a una persona di sua fiducia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Nota marginale modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’istante  non  è  in  grado  di  dimostrare  un  interesse  meritevole  di  tutela,  l’informazione  può  inoltre essere limitata o rifiutata quando:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Rettifica
Art. 25
                            1  Chiunque   dimostri   un   interesse   meritevole   di   tutela   può   esigere   dall’organo  responsabile che dati personali inesatti siano rettificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’organo responsabile contesta l’inesattezza, gli incombe di produrre la prova dell’esattezza dei  dati personali, se ciò non può senz’altro essere preteso dall’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora non fosse possibile provare né l’esattezza né l’inesattezza di dati personali, in particolare  se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano, la persona interessata  può richiedere che la propria versione sia anch’essa annotata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di blocco
                            Art. 25a  24  1  La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati;  l’organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È riservato l’art. 11 cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interruzione di una elaborazione e altri diritti
Art. 26
                            Chiunque   dimostri   un   interesse   meritevole   di   tutela   può   esigere   dall’organo  responsabile che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti nei confronti di più organi
Art. 27
                            1  Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune, la  persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personale è accolta, l’organo responsabile ne  informa  i  terzi  che  hanno  fornito  o  ricevuto  i  dati,  ritenuto  che  la  persona  interessata  abbia  un  interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura:
norme applicabili
Art. 28
                            25  In  difetto  di  norme  particolari  della  presente  legge,  alla  procedura  sono  applicabili  i  disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  Art. 29  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  TITOLO V  Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24     Art.  modificato  dalla  L  15.3.2011;  in  vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,  426;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 383.
                            25    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Sottotitolo modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incaricato cantonale della protezione dei dati
a) Funzione e organizzazione
                            28  Art. 30  29  1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  un  Incaricato  cantonale  della  protezione  dei  dati  quale  autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all’alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma  la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Incaricato  adempie  la  missione  in  modo  autonomo  e  indipendente.  Gli  sono  attribuite  risorse  adeguate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge,  come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Compiti generali  30  Art. 30a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  L’Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Competenze e modo d’intervento  32  Art. 30b  33  1  L’Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo  interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli accerta i fatti d’ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l’Incaricato nello svolgimento  delle sue funzioni, in particolare collaborare all’istruttoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’adempimento  dei  suoi  compiti,  l’Incaricato  può  esigere  dagli  organi  pubblici,  e  da  terzi  incaricati  di  elaborare  dati  personali  o  che  da  essi  hanno  ricevuto  tali  dati,  informazioni  orali  o  scritte riguardanti l’elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate  elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai  loro sistemi informatici. All’Incaricato non può essere opposto il segreto d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  dai  chiarimenti  risulta  che  sono  state  violate  prescrizioni  sulla  protezione  dei  dati,  l’Incaricato  raccomanda  all’organo  responsabile  di  modificare  o  di  cessare  l’elaborazione.  Egli  informa  della  raccomandazione l’autorità superiore competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  interessi  meritevoli  di  protezione  di  una  persona  sono  in  modo  evidente  minacciati  o  lesi,  l’Incaricato può chiedere all’organo responsabile o all’autorità superiore competente di limitare o di  cessare immediatamente l’elaborazione dei dati personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28     Nota  marginale  modificata  dalla  L  23.6.2008;  in  vigore  dal  1.10.2008  -  BU  2008,  549;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2000, 383.
                            29     Art.  modificato  dalla  L  23.6.2008;  in  vigore  dal  1.10.2008  -  BU  2008,  549;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 383.
                            30    Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31     Art.  modificato  dalla  L  23.6.2008;  in  vigore  dal  1.10.2008  -  BU  2008,  549;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 383.
                            32    Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33     Art.  modificato  dalla  L  23.6.2008;  in  vigore  dal  1.10.2008  -  BU  2008,  549;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 383.
                            6  Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli  può  deferire  la  pratica  all’autorità  superiore  competente.  La  decisione  di  questa  autorità  è  comunicata con atto formale alla persona interessata e all’Incaricato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione  dell’autorità di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione cantonale per la protezione dei dati
                            a) Funzione e composizione  34  Art. 31  35  1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  ogni  quattro  anni  una  Commissione  cantonale  per  la  protezione dei dati e la trasparenza. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o  un ex magistrato dell’ordine giudiziario che ne assume la presidenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Competenze e procedura
                            Art. 31a  37  1  Ogni  persona  dei  cui  dati  si  tratta  può  far  valere  i  diritti  istituiti  dalla  presente  legge  chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora  i  dati,  o  come  denuncia  contro  quest’ultimo;  l’organo  che  elabora  i  dati  è  parte  nella  procedura;  il  Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commissione  non  è  competente,  se  il  ricorso  contro  la  decisione  è  proponibile  ad  altro  tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Commissione  può  sospendere  il  giudizio  per  promuovere  un  tentativo  di  conciliazione  presso  l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  decisioni  della  Commissione  sono  impugnabili  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l’organo che elabora i dati e l’Incaricato  cantonale della protezione dei dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza comunali
                            Art. 31b  39  I  comuni  possono  nominare  una  propria  autorità  di  vigilanza,  secondo  le  modalità  previste dal regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  40  Art. 32  Chiunque  elabori  dati  personali  su  mandato  e,  intenzionalmente,  non  si  attenga  alle  condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto d’ufficio
                            41  Art. 33  42  1  L’organo  che  elabora  i  dati,  le  autorità  di  vigilanza  e  di  ricorso,  e  i  loro  membri  e  funzionari, sono sottoposti all’obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione  dei dati è prevista dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale.  TITOLO VI  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 34
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  e  il  Municipio  per  l’attività  dei  loro  organi  emanano  le  prescrizioni  sulle  tasse  il  cui  ammontare  non  può  comunque  essere  superiore  a  fr.  50.--.  Essi  fissano  in  particolare, gli importi per gli estratti e gli attestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35     Art.  modificato  dalla  L  23.6.2008;  in  vigore  dal  1.10.2008  -  BU  2008,  549;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 383.
                            36    Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37    Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38    Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39    Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40    Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41    Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42    Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono comunque esenti da tasse:  a)  b)  TITOLO VII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art. 35  ...  44  Art. 36  ...  45  TITOLO VIII  Norme finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni esecutive
Art. 37
                            1  Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso regolamenta in particolare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 38
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.  46  Pubblicata nel BU  1990  , 209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43    Titolo abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44    Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45     Art.  abrogato  dalla  L  23.6.2008;  in  vigore  dal  1.10.2008  -  BU  2008,  549;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 383; BU 2002, 130.
                            46    Entrata in vigore: 10 luglio 1990 - BU 1990, 209.