Regolamento concernente la formazione continua degli impiegati
                            Regolamento  concernente la formazione continua degli impiegati  1  (del 29 aprile 2003)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  Richiamata la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,  in particolare gli articoli 49, 50, 54 e 55,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            2  Questo  regolamento  disciplina  gli  interventi  dello  Stato  a  favore  della  formazione  continua dei propri impiegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
a) in generale
Art. 2
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione  continua  ha  lo  scopo  di  contribuire  a  migliorare  la  capacità  degli  impiegati di rispondere in modo professionale alle esigenze richieste dalla funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella   formazione   l’obiettivo   primario   è   il   miglioramento   e   lo   sviluppo   delle   conoscenze  professionali  e  delle  competenze  necessarie  per  svolgere  i  compiti  affidati  in  modo  efficiente  ed  efficace.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) in particolare
Art. 3
                            4  1  La  formazione  dei  funzionari  dirigenti  mira  allo  sviluppo  delle  capacità  di  gestione,  conduzione e organizzazione delle proprie unità amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formazione  e  l’introduzione  degli  impiegati  neoassunti  è  primariamente  responsabilità  dei  funzionari dirigenti i quali devono favorire il loro inserimento professionale mettendo l’accento sui  compiti, le competenze, le responsabilità e l’atteggiamento richiesto nella relazione con gli utenti e  i colleghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i funzionari dirigenti di nuova nomina è previsto un percorso formativo obbligatorio.  5  Art. 4  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
a) degli impiegati
Art. 5
                            Il perfezionamento professionale è compito di ogni dipendente ed in particolare di ogni  funzionario dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) della Sezione delle risorse umane  7  Art. 6  8  La Sezione delle risorse umane è competente per:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                611.
                            7    Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 611.
                            d)  e)  Art. 7  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione con partecipazione finanziaria del datore
di lavoro
                            a) per esigenze della funzione  10  Art. 8  11  1  Per   esigenze   della   funzione   la   Sezione   delle   risorse   umane   può   considerare  obbligatorio un percorso formativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questo  caso  è  concesso  il  congedo  pagato  e  sono  riconosciute  le  tasse  di  iscrizione  o  frequenza. È applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti   dello Stato del 27  settembre 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  capoverso  2  si  applica  anche  alle  attività  di  formazione  necessarie  per  il  mantenimento  di  un  titolo professionale (ad esempio, il titolo FMH).
                        
                        
                    
                    
                    
                b) concordata
Art. 9
                            12  1  Su  richiesta  dell'impiegato  può  esser  concesso  congedo  pagato  e  possono  essere  rimborsate  eventuali  tasse  d’iscrizione  o  frequenza  se  i  seguenti  presupposti  sono  adempiuti  cumulativamente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La partecipazione alle spese e in tempo viene concordata di volta in volta con l’impiegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se la richiesta di congedo concerne la frequentazione di percorsi formativi quali CAS (Certificate  of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies), MAS (Master of Advanced Studies) o  equivalenti,  viene  concesso  il  congedo  pagato  e  vengono  riconosciute  le  tasse  di  iscrizione  o  frequenza se, oltre all’adempimento dei presupposti, indicati al cpv. 1 lett. a), b) e c), la richiesta si  inserisce  all’interno  di  un  piano  di  sviluppo  professionale  concordato  in  forma  scritta  tra  il  richiedente e il rispettivo funzionario dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) procedura
Art. 10
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I congedi pagati sono decisi:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Qualsiasi  richiesta  di  congedo  pagato  per  formazione  viene  formulata  compilando  l’apposito  formulario elettronico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                611.
                            10    Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11     Art.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 611.
                            12     Art.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2012, 563.
13
                            Art.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 296.
Formazione senza partecipazione finanziaria
del datore di lavoro
a) in generale
Art. 11
                            1  I  funzionari  dirigenti  possono  autorizzare  la  partecipazione  a  corsi  facoltativi  di  formazione  e  perfezionamento  durante  l’orario  di  lavoro  con  congedo  non  pagato  se  i  seguenti  presupposti sono adempiuti cumulativamente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per questi congedi non è riconosciuta alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualsiasi richiesta di congedo non pagato per formazione viene formulata compilando l’apposito  formulario elettronico.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                b) esami e soggiorni linguistici
Art. 12
                            15  Per  la  preparazione  e  lo  svolgimento  di  esami  ai  fini  dell’ottenimento  di  diplomi  non  richiesti  per  l’esercizio  della  funzione  svolta  e  per  i  soggiorni  linguistici  può  essere  concesso  congedo non pagato senza alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) procedura
Art. 13
                            16  1  I congedi non pagati sono decisi:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia  della  decisione  di  autorizzazione  è  trasmessa  dal  richiedente  all’Ufficio  degli  stipendi  e  delle assicurazioni e all’Area della gestione amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi particolari
Art. 14
                            1  La  partecipazione  a  congressi,  simposi  e  giornate  di  studio,  se  autorizzata,  è  considerata missione d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione è di competenza del funzionario dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività professionale esterna
Art. 15
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con   i   periodi   di   attività   professionale   esterna   all’Amministrazione   cantonale   si  promuove lo scambio di esperienze professionali e si favorisce la valorizzazione del potenziale dei  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  è  dimostrato  l’interesse  diretto  dell’Amministrazione  e  se  l’attività  svolta  non  costituisce  pregiudizio per lo Stato, è riconosciuta quale attività professionale esterna il lavoro svolto a tempo  pieno o parziale per un periodo variabile tra i 6 e i 18 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  modalità  vengono  decise  di  volta  in  volta  dal  Consiglio  di  Stato,  su  proposta  del  funzionario  dirigente  almeno  a  livello  di  Divisione  (o  Segreteria  generale),  sentita  la  Sezione  delle  risorse  umane.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16     Art.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 296.
                            17     Cpv.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 611.
18
                            Cpv.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 296.
Ricupero delle spese e dei giorni di congedo
a) principio
                            19  Art. 16  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In caso di dimissioni come da art. 58 lett. b) LORD, o di disdetta come da art. 60 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 lett. c ), d), e), f), g) e cpv. 4 LORD, prima della scadenza di un termine di 3 anni dalla fine di un  corso,  la  Sezione  delle  risorse  umane  chiede  il  rimborso  di  parte  delle  spese  e  dei  giorni  di  congedo concessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  congedo  è  stato  concesso  per  il  conseguimento  di  una  certificazione,  il  termine  decorre  a  partire dall’ottenimento della stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non è richiesto alcun rimborso nei casi di cui all’art. 8 del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) calcolo
Art. 17
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammontare   del   rimborso   dei   giorni   di   congedo   e   delle   spese   è   espresso  percentualmente ed è in funzione della durata del rapporto d’impiego, così calcolato a partire dalla  fine del corso o dall’ottenimento della certificazione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio  stipendi  e  assicurazioni,  su  segnalazione  dell’Area  della  gestione  amministrativa  è  responsabile del ricupero del rimborso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 18
                            1  Questo  Regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore con effetto immediato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22   e abroga il Regolamento concernente la formazione  permanente degli impiegati del 23 dicembre 1996.  Norma transitoria  Nei  casi  in  cui  la  dichiarazione  d’impegno  al  rimborso  dei  costi  di  formazione  sia  antecedente  l’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme più favorevoli al dipendente.  Pubblicato nel BU  2003  , 163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20     Art.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 611; BU 2012, 563.
                            21     Cpv.  modificato  dal  R  22.3.2016;  in  vigore  dal  25.3.2016  -  BU  2016,  182;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 611; BU 2012, 563.
                            22    Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.